Va necessariamente individuato comunque, da parte del tribunale, un criterio che guidi l’esercizio della equità che è chiamato ad applicare nell’operazione di liquidazione del danno non patrimoniale da danno iatrogeno. In difetto di previsioni normative ( sono state adottate , come noto, solo per le invalidità sino al 9 %), può richiamarsi quale primo criterio orientativo che può concorrere utilmente a tali ponderazioni quanto elaborato da questo tribunale attraverso la compilazione delle note tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale.