In caso di dolo o colpa grave, l'assenza di responsabilità penale del professionista sanitario non esclude la responsabilità civile e il risarcimento del danno. Dopo il decreto Balduzzi, la responsabilità civile gravante sull'esercente la professione sanitaria continua ad essere quella contrattuale da contatto sociale, già consolidatasi in giurisprudenza, e legata alle operazioni di routine, al mancato raggiungimento del risultato e, infine, alla verifica della sussistenza del dolo o della colpa grave. Tale è stata l’interpretazione del Tribunale di Cremona, Sezione I Civile, contenuta nella sentenza 19 settembre 2013. (Altalex, 2 ottobre 2013. Nota di Enrica Maria Crimi)