Infermiere non appone sponde a letto, paziente muore: omicidio colposo
Cassazione penale , sez. IV, sentenza 17.05.2013 n° 21285
Avv. Angelo Forte
di Modugno, BA
Letto 297 volte dal 12/09/2013
La mancata apposizione delle spondine del letto, per il rifiuto opposto dal paziente,non esimono l’infermiere da responsabilità per omicidio colposo in caso di decesso per grave trauma contusivo conseguente a caduta accidentale. E non può essere richiamato il comportamento negligente tenuto dagli altri operatori sanitari quale scusante, poiché sia l’obbligo di protezione che la posizione di garanzia gravanti sulla figura dell’infermiere determinano l’ obbligo di adozione di misure preventive atte ad evitare il verificarsi di eventi accidentali. Così la Suprema Corte di Cassazione sezione IV Penale con la sentenza del 12 febbraio-17 maggio 2013, n. 21285, che rigetta il ricorso presentato dall’infermiere.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE
Sentenza 12 febbraio - 17 maggio 2013, n. 21285
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente -
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere -
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere -
Dott. MARINELLI Felicett - Consigliere -
Dott. VITELLI CASELLA Luc - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
V.S. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 8257/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del 07/12/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI CASELLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Coligiuri Mario del foro di Roma che insiste nell'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
La Corte d'appello di Roma, con sentenza 7 dicembre 2011 parzialmente riformava - limitatamente al trattamento sanzionatorio rideterminato in aumento, in accoglimento dell'appello incidentale del P.M. - la sentenza emessa il 4 febbraio 2010 dal Tribunale di Roma nei confronti di V.S. - dichiarata responsabile del delitto di cui agli artt. 40, cpv., 113 e 589 cod. pen. commesso in data (OMISSIS) in danno di O.M. affetto da varie patologie e degente nell'unità di terapia intensiva coronarica dell'Ospedale (OMISSIS), ove l'imputata prestava servizio in qualità di infermiera - confermandone l'affermazione di colpevolezza. Si era invero acclarato, in conformità all'avviso espresso dai consulenti del P.M., che il grave trauma contusivo riportato dall' O. nel cadere dal letto ad ore 2,30 del (OMISSIS), fu la principale causa del decesso del paziente.
La Corte d'appello, condividendo la motivazione della sentenza di primo grado, ha ritenuto, in conformità alla contestazione, la mancata apposizione delle sponde al letto del paziente (quale intervento non cruento e non invasivo atto ad evitare o,comunque a diminuire fortemente il rischio di cadute) cui l'imputata non aveva provveduto nel corso del turno di servizio prestato a partire dalle ore 21 del (OMISSIS), una omissione connotata da elevatissima negligenza, in violazione di un chiaro obbligo di protezione gravante sul personale infermieristico del nosocomio a salvaguardia dei rischio di caduta cui il paziente si trovò concretamente esposto, come comprovato dalle condizioni di disorientamento, di agitazione e di confusione mentale, documentate dal diario infermieristico, a partire dal (OMISSIS) e ribadite alle ore 6 dello stesso giorno dell'incidente.
Propone ricorso per cassazione la V., per tramite del difensore articolando tre distinti motivi, così sintetizzati.
Con il primo, lamenta il difetto di motivazione in ordine alla statuizione di rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, avanzata con l'atto d'appello al fine di accertare i comportamenti degli altri infermieri in servizio nei turni precedenti a quello dell'imputata, visto che fin dal (OMISSIS) il diario infermieristico conteneva annotazioni sulle precarie condizioni del paziente che avrebbero dovuto allarmare tutti gli operatori sanitari, di guisa da pervenire all'esclusione o quantomeno all'attenuazione di ogni responsabilità dell'imputata stessa.
Con la seconda e la terza doglianza (da trattarsi congiuntamente riferendosi entrambe alla rideterminazione della pena) censura il difensore il vizio motivazionale ed il vizio di violazione di legge della sentenza d'appello laddove, in accoglimento dell'appello incidentale del P.M., si era proceduto a rideterminare in aumento la pena irrogata in primo grado, in violazione di criteri di ragionevolezza e di uguaglianza a fronte del trattamento sanzionatorio applicato al coimputato D.L., per avere la Corte d'appello esclusivamente tenuto conto, a differenza del Giudice di prime cure, della gravità del reato e del danno cagionato ai congiunti della vittima, trascurando invece di considerare le concorrenti responsabilità degli altri operatori sanitari, in servizio nei turni precedenti. Conclude per l'annullamento della impugnata sentenza.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e perchè proposto per motivi non consentiti In sede di legittimità.
In ordine alla prima doglianza dedotta, osserva il Collegio che la Corte d'appello ha ineccepibilmente motivato il diniego della parziale rinnovazione del dibattimento, richiesta dall'appellante "al fine di verificare la sussistenza di eventuali responsabilità in capo ad altri componenti del personale infermieristico" sul rilievo, da un lato, dell'esaustività dell'affermazione di colpevolezza cui era pervenuto il Giudice di prime cure e, dall'altro, della sostanziale inutilità di un siffatto accertamento che di certo non avrebbe condotto all'esclusione od alla limitazione della colpevolezza della imputata che, all'inizio del turno di servizio ad ore 21 del (OMISSIS), constatata la mancata apposizione delle sponde al letto del paziente (concretamente esposto al rischio di cadere dal letto, per le condizioni di abnorme agitazione e di disorientamento documentate dalle ripetute e conformi annotazioni riportate nel diario infermieristico) era tenuta, in nome dell'obbligo di protezione su di lei gravante in ragione delle mansioni esercitate (è quindi della posizione di garanzia rivestita) ad adottare la suddetta misura "volta ad evitare il verificarsi di eventi accidentali, peraltro ampiamente prevedibili", non potendo costei giovarsi del rifiuto opposto dal paziente, facilmente e doverosamente superabile richiedendo l'Intervento del medico di guardia.
Egualmente infondate risultano la seconda e la terza censura in ordine alla rideterminazione in aumento della pena. La Corte d'appello, in legittima e coerente osservanza del disposto dell'art. 133 cod. pen. ha Ineccepibilmente motivato sul punto in ragion dell'elevatissima negligenza", della "notevole gravità del reato "nonchè del rilevantissimo grado della colpa": notazioni valutative del comportamento della prevenuta e delle conseguenze del reato commesso, invero logicamente ed obiettivamente incontestabili nel caso di specie; donde la legittima applicazione, con le già concesse attenuanti generiche, della pena di mesi OTTO di reclusione, ritenuta di giustizia. Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 - 13 giugno 2000) al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara Inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2013.
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Altri 462 articoli dell'avvocato
Angelo Forte
-
Medico responsabile se non raggiunge il risultato in operazioni di routine
Letto 143 volte dal 06/11/2014
-
Responsabilità medica: i criteri per liquidare il danno
Letto 461 volte dal 16/12/2013
-
Tribunale Cremona, sez. I civile, sentenza 19.09.2013 (
Letto 550 volte dal 26/10/2013
-
Cartella clinica aggiornata ad intermittenza? E' falso in atto pubblico
Letto 201 volte dal 04/10/2013
-
Medico che osserva le linee guida risponde penalmente solo per colpa grave
Cassazione penale , sez. IV, sentenza 09.04....
Letto 188 volte dal 18/05/2013