la mancata presentazione del DURC è oggetto solo di sanzione ammInistrativa
Cassazione 31 maggio 2011, n. 21780
Avv. Lorenzo Cuomo
di Cava de' Tirreni, SA, Italia
Letto 2105 volte dal 28/06/2011
Il DURC [documento unico di regolarità contributiva, disciplinato attualmente, per le opere edilizie, dall'art. 90 del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 (in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro) come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009] è un certificato che attestala regolarità di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. Il legislatore, dunque, non ha inteso prevedere sanzioni penali per le omissioni riferite alla trasmissione del DURC e sanzioni siffatte non possono essere surrettiziamente introdotte facendo ricorso alla previsione dell'art. 44, 1° comma - lett. a), del T.U. n. 380/2001 in materia di reati edilizied urbanistici
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Altri 99 articoli dell'avvocato
Lorenzo Cuomo
-
i contributi pagati dal datore di lavoro fittizio sono irripetibili da parte sua
Letto 2238 volte dal 05/12/2011
-
L'indennità sostitutiva delle ferie non ha natura retributiva ma risarcitoria
Letto 1474 volte dal 17/05/2011
-
L'espletamento di altra attività, lavorativa ed extralavorativa, da parte del lavoratore, durante lo stato di malattia,...
Letto 579 volte dal 26/05/2009
-
la prova del danno da demansionamento può essere data anche con presunzioni, con il carattere della contestualità e dell...
Letto 407 volte dal 14/01/2014
-
è legittimo il licenziamento di un lavoratore appartenente alle categorie "protette", quando riguarda l'attitudine lavor...
Letto 1677 volte dal 07/01/2014