E' costituzionalmente illegittima la previsione che quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 575 del codice penale è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, laddove non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.