Atti persecutori commessi da imputato originariamente minorenne, reato abituale, competenza
Cassazione penale , sez. I, sentenza 08.03.2011 n° 9117
Avv. Domenico Pennelli
di Napoli, NA
Letto 1012 volte dal 17/10/2011
Il delitto di " stalking" - recte, atti persecutori - di cui all’art. 612 bis c.p., ha natura di reato abituale. In tal modo la Suprema Corte ha disciplinato la competenza - la quale appartiene al giudice ordinario - quando il reato sia commesso da un individuo minorenne che ha procrastinato la propria condotta criminosa una volta raggiunta la maggiore età. Il Tribunale ordinario aveva rilevato che il fatto era stato commesso in prevalenza quando l’imputato era minorenne, quindi aveva dichiarato la propria incompetenza, trasmettendo gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. L’imputato veniva rinviato a giudizio davanti al Tribunale per i minorenni il quale, a sua volta, rimetteva gli atti alla Corte di Cassazione.
SEZIONE I PENALE
Sentenza 08 febbraio - 8 marzo 2011, n. 9117
Svolgimento del processo
C.O., nato il (OMISSIS), veniva tratto davanti al Tribunale di Milano in data 29.6.2010 per la convalida dell'arresto e per essere giudicato con il rito direttissimo in ordine al delitto di cui all'art. 612 bis c.p., commi 1, 2 e 3, commesso in (OMISSIS).
Il Tribunale, rilevato che il fatto era stato commesso prevalentemente quando l'imputato era minorenne, ne disponeva la scarcerazione, senza applicare la misura richiesta dal P.M., e dichiarava la propria incompetenza, trasmettendo gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano.
Il predetto imputato veniva rinviato a giudizio, davanti al Tribunale per i minorenni, con decreto che dispone il giudizio immediato del 10.7.2010. Nell'udienza del 26.10.2010, il Tribunale per i minorenni pronunciava ordinanza, ai sensi degli artt. 28 e 30 c.p.p., con la quale rimetteva gli atti a questa Corte, ritenuta la propria incompetenza ed invece la competenza del Tribunale ordinario di Milano, in quanto il reato contestato è di natura permanente e, se la condotta è iniziata da minorenne ed è proseguita da maggiorenne, la competenza a conoscere del reato appartiene al giudice ordinario, attesa l'inscindibilità del reato permanente.
Motivi della decisione
Il conflitto sussiste in quanto due giudici rifiutano di procedere nei confronti del suddetto imputato a cui è stato contestato il delitto di cui all'art. 612-bis c.p., di cui una parte della condotta è stata commessa da minorenne e l'altra parte da maggiorenne.
Tale conflitto deve essere risolto assegnando il processo al Tribunale di Milano, in quanto non è assolutamente possibile scindere un reato abituale, così come non è possibile scindere la condotta di un reato permanente.
Deve essere precisato che il delitto di cui all'art. 612-bis c.p. è un reato abituale, poichè è caratterizzato da una serie di condotte (anche solo due, secondo quanto deciso dalla Sez. 5 con sentenza del 21.1.2010, Rv. 245881) le quali, isolatamente considerate, potrebbero anche non costituire delitto, ma che rinvengono la ratio dell'antigiuridicità penale nella loro reiterazione e nella persistenza dell'elemento intenzionale.
Per il reato permanente la giurisprudenza ha sempre ribadito che, qualora un reato di tale natura sia attribuito a soggetto che era ancora minorenne all'inizio dell'attività criminosa, poi protrattasi anche dopo il raggiungimento della maggiore età, la competenza a conoscere del reato nella sua interezza spetta comunque al giudice ordinario, escludendosi ogni possibile scomposizione di detta competenza fra giudice ordinario e giudice minorile (V. tra le altre Sez. 1, sentenza del 9.3.1998, Rv. 210201).
Ricorrono le medesime esigenze nel reato abituale, anch'esso assolutamente non scindibile, e quindi il processo de quo deve essere assegnato al Tribunale di Milano.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Milano, cui ordina trasmettersi gli atti.
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