Ai fini del trasferimento di azienda, l’oggetto della cessione deve essere un complesso di beni che oggettivamente sia dotato di una autonoma organizzazione finalizzata all’attività economica
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Corte Suprema di Cassazione - sezione Lavoro, sentenza 23 aprile 2009 n. 9691
Avv. Lorenzo Cuomo
di Cava de' Tirreni, SA, Italia
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Si ha trasferimento d'azienda in tutti i casi in cui, ferma restando l'organizzazione del complesso dei beni destinati all'esercizio dell'attività economica, ne muta il titolare, e che in questo caso i rapporti di lavoro preesistenti al trasferimento proseguono con il nuovo titolare senza necessità del consenso da parte dei lavoratori con la conseguenza che ogni lavoratore può fare valere nei confronti del nuovo titolare i diritti maturati in precedenza ed
Si ha trasferimento d'azienda in tutti i casi in cui, ferma restando l'organizzazione del complesso dei beni destinati all'esercizio dell'attività economica, ne muta il titolare, e che in questo caso i rapporti di lavoro preesistenti al trasferimento proseguono con il nuovo titolare senza necessità del consenso da parte dei lavoratori con la conseguenza che ogni lavoratore può fare valere nei confronti del nuovo titolare i diritti maturati in precedenza ed
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Si ha trasferimento d'azienda in tutti i casi in cui, ferma restando l'organizzazione del complesso dei beni destinati all'esercizio dell'attività economica, ne muta il titolare, e che in questo caso i rapporti di lavoro preesistenti al trasferimento proseguono con il nuovo titolare senza necessità del consenso da parte dei lavoratori con la conseguenza che ogni lavoratore può fare valere nei confronti del nuovo titolare i diritti maturati in precedenza ed esercitatali nei confronti del cedente (cfr. tra le altre Cass. 12 maggio 2004 n. 9031).
A fini dell'applicabilità dell'art. 2112 c.c. relativo al trasferimento d'azienda è necessario che sia ceduto un complesso di beni che oggettivamente si presenti quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di una attività volta alla produzione di beni e servizi, mentre è da escludersi che il ramo d'azienda possa essere identificato potenzialmente come tale solo al momento del trasferimento, quale astratta idoneità ad una organizzazione futura di attività, altrimenti sarebbe l'imprenditore ad unificare il complesso dei beni(vedi ex plurimis: Cass. 17 ottobre 2005 n. 20012; Cass. 14 dicembre 2002 n. 17919).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Roma respingeva l'impugnazione proposta da R.G.B. avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone con la quale era stata rigettata la sua domanda, avanzata nei confronti della società Plastidea Spa (già Carrara & Matta Spa) e della Guerrasio Profili Srl, avente ad oggetto la declaratoria della nullità della procedura di riduzione per mobilità avviata dalla società Plastidea per cessazione dell'attività con conseguente declaratoria d'illegittimità del licenziamento e dell'obbligo della società Guerrasio, alla quale era stato ceduto lo stabilimento, di assumerlo.
I giudici di appello, per quello che in questa sede rileva, ponevano a fondamento della decisione il rilievo fondante della regolarità della procedura di cui alla L. n. 223 del 1991 e tanto sul presupposto della validità, e dell'accordo intervenuto in sede di procedimento ex lege cit., e della clausola contenuta nell'allegato, con la quale la società subordinava, nell'eventualità del rinvenimento di un acquirente, il proprio impegno a far assumere con priorità i dipendenti licenziati, alla condizione che tutti sottoscrivessero verbale di conciliazione con la conseguenza che non avendo tutti i lavoratori sottoscritto la richiesta conciliazione e, trattandosi di clausola meramente obbligatoria non era ipotizzatile alcun diritto convenzionale o legale dell'appellante alla prosecuzione del rapporto di lavoro. Sottolineavano inoltre, i giudici di secondo grado, che la società Guerrasio Profili, utilizzatrice del capannone industriale dove la Plastidea aveva esercitato la propria attività di produzione di articoli per arredamento da bagno, svolgeva la diversa attività di produzione di profilati metallici e detto capannone le era stato ceduto, con contratto del (OMISSIS) di locazione finanziaria, dalla Intesa Leasing nuova proprietaria dello stesso e non aveva acquisito, neppure in parte, la titolarità del pregresso complesso aziendale, definitivamente dismesso dalla Plastidea in data 1/2/00 con la vendita di attrezzature e materiali.
Avverso tale sentenza R.G.B. ricorreva in cassazione sulla base di tre censure.
La FIN C.M. srl, già Plastidea Spa, in liquidazione e la società Guerrasio profili resistevano, quest'ultima depositando anche memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente denuncia violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione alla L. n. 223 del 1991 - nullità dell'intera procedura dei licenziamenti collettivi e della procedura di messa in mobilità - illegittimità.
Prospetta che, non intervenuta la realizzazione della condizione di cui al punto 3 dell'accordo della L. n. 223 del 1991, ex art. 4, tutto l'accordo sindacale è divenuto inefficace e conseguentemente la società Plastidea, ai fini della legittimità della procedura di cui alla richiamata legge, avrebbe dovuto iniziare nuovamente la procedura e porre in essere un nuovo accordo sindacale.
Con la seconda censura il ricorrente deduce violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione alla L. n. 223 del 1991 - nullità dell'intera procedura dei licenziamenti collettivi e della procedura di messa in mobilità - omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo rilevante della controversia- illegittimità.
Sostiene che l'accordo non essendo mai divenuto operativo nei suoi contenuti programmatici concordati per la mancata realizzazione di una clausola condizionante avrebbe dovuto essere rinegoziato tra impresa e sindacati e la procedura ex art. 4 sarebbe dovuta ripartire nuovamente ab initio.
Questi motivi che, in quanto strettamente connessi sotto il profilo logico-giuridico vanno trattati congiuntamente, sono infondati.
Rileva il Collegio che il ricorrente nel prospettare una stretta interdipendenza tra la clausola sottoposta a condizione e l'accordo sindacale raggiunto in sede di esame congiunto L. n. 223 del 1991, ex art. 4, nel senso che il mancato avveramento della condizione importando la inefficacia della clausola comporterebbe l'invalidità dello stesso accordo, pone una questione d'interpretazione del contratto, ma tale questione non è correttamente sottoposta al vaglio di questa Corte.
Infatti non solo non è, in violazione del principio di autosufficienza, riportato nel ricorso il testo dell'accordo di cui sostanzialmente si lamenta l'erronea interpretazione fornita dal giudice di appello, ma non sono neppure dedotti i criteri di ermeneutica contrattuale che sarebbero stati violati e, sotto il profilo del vizio di motivazione, le lacune argomentative, ovvero le illogicità consistenti nell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure i punti inficiati da mancanza di coerenza logica.
Con il terzo motivo il R. allega violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all'art. 2112 c.c. nuova formulazione - ius superveniens - omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo rilevante della controversia-illegittimità.
Denuncia che al giudice di appello è sfuggita la nuova formulazione dell'art. 2112 c.c. (ex D.Lgs. n. 18 del 2001 e L. n. 276 del 2003, art. 32) con la conseguenza che, essendo pacifico in causa che la società Guerrasio, attraverso la fittizia interposizione della Intesa Leasing Spa, è subentrata nell'utilizzo del fabbricato industriale di (OMISSIS) della ex Plastidea, il quale è stato ceduto con i relativi impianti di pertinenza (materiale, attrezzature, macchinari) ed ha conservato, quindi, la sua unità produttiva e ha proceduto ad assumere parte del personale proveniente dalla società cessata alienante traendo, peraltro, tale personale dalle liste di mobilità, ricorrono, i requisiti del predetto novellato art. 2112 c.c..
Il motivo è infondato.
Invero, a parte ogni considerazione circa l'applicabilità delle modifiche introdotte all'art. 2112 c.c. posteriormente alla vicenda per cui è causa, sta di fatto che, contrariamente a quanto assume parte ricorrente, il giudice di appello accerta, con motivazione congrua non censurata in alcun modo, che la società Guarrasio, utilizzatrice del capannone industriale dove la Plastidea aveva esercitato la propria attività di produzione di articoli per arredamento da bagno, svolgeva la diversa attività di produzione di profilati metallici e non aveva acquisito, neppure in parte, la titolarità del pregresso complesso aziendale, definitivamente dimesso dalla Plastidea in data 1/2/00 con la vendita di attrezzature e materiali e l'immobile le era stato ceduto, con contratto del 10/4/01 di locazione finanziaria, dalla Intesa Leasing nuova proprietaria dello stesso.
Viene, quindi, a cadere il presupposto, posto a base della censura in esame, secondo il quale sarebbe pacifico che la società Guerrasio, attraverso la fittizia interposizione della Intesa Leasing Spa, è subentrata nell'utilizzo del fabbricato industriale di (OMISSIS) della ex Plastidea, il quale è stato ceduto con i relativi impianti di pertinenza (materiale, attrezzature, macchinari) ed ha conservato quindi, la sua unità produttiva.
Nè è censurata la ritenuta irrilevanza dell'assunzione di parte del personale della Plastidea.
E' giurisprudenza consolidata che si ha trasferimento d'azienda in tutti i casi in cui, ferma restando l'organizzazione del complesso dei beni destinati all'esercizio dell'attività economica, ne muta il titolare, e che in questo caso i rapporti di lavoro preesistenti al trasferimento proseguono con il nuovo titolare senza necessità del consenso da parte dei lavoratori con la conseguenza che ogni lavoratore può fare valere nei confronti del nuovo titolare i diritti maturati in precedenza ed esercitatali nei confronti del cedente (cfr. tra le altre Cass. 12 maggio 2004 n. 9031). Ed è stato altresì affermato che ai fini dell'applicabilità dell'art. 2112 c.c. relativo al trasferimento d'azienda è necessario che sia ceduto un complesso di beni che oggettivamente si presenti quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di una attività volta alla produzione di beni e servizi, mentre è da escludersi che il ramo d'azienda possa essere identificato potenzialmente come tale solo al momento del trasferimento, quale astratta idoneità ad una organizzazione futura di attività, altrimenti sarebbe l'imprenditore ad unificare il complesso dei beni(vedi ex plurimis: Cass. 17 ottobre 2005 n. 20012; Cass. 14 dicembre 2002 n. 17919). Ed ancora è stato sancito, nell'individuare l'ambito di operatività del disposto dell'art. 2112 c.c., che il trasferimento d'azienda o di un ramo di essa postula soltanto che il complesso dei beni dell'imprenditore - nella sua entità obiettiva - sia passato ad un diverso titolare in forza di una vicenda giuridica riconducibile al fenomeno della successione in senso ampio dovendosi così prescindere da un rapporto contrattuale diretto tra l'imprenditore uscente e quello che subentra nella gestione sicchè - come è stato anche aggiunto - il trasferimento d'azienda è configurabile, sempre che si abbia un passaggio dei beni di non trascurabile entità, anche in due fasi per effetto della intermediazione di un terzo (cfr. in tali sensi: Cass. 13 gennaio 2005 n. 493 e 7 dicembre 2006 n. 26215).
La sentenza impugnata che sulla base del richiamato accertamento di fatto ha escluso la configurabilità, agli effetti dell'art. 2112 c.c., è, quindi, corretta in diritto.
Sulla base delle esposte considerazioni il ricorso va, pertanto, rigettato.
Avuto riguardo ai profili sostanziali e processuali della controversia stimasi compensare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2009
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