Prescrizione decennale per la domanda di risarcimento danni derivante da inadempimento dell'obbligazione di sicurezza
Cass. 30 marzo 2011 n. 12192
Avv. Lorenzo Cuomo
di Cava de' Tirreni, SA, Italia
Letto 3230 volte dal 02/05/2011
Secondo il costante insegnamento della Corte di legittimità occorre distinguere, ai fini della decorrenza del termine prescrizionale fra illecito istantaneo con effetti permanenti -caratterizzato da un'azione che unu actu perficitur, che cioè si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando peraltro permanere i suoi effetti nel tempo - e illecito permanente,nel quale, cioè, la condotta illecita si protrae nel tempo. Mentre nel primo caso, in base all'articolo 2935 cod. civ., la prescrizione decorre dalla data in cui s'è verificato il danno, nel secondo, in base alla stessa norma e nella ricorrenza degli stessi presupposti la prescrizione della pretesa risarcitoria decorre dalla data di cessazione della condotta illecita (cfr. Cass. 13 febbraio 1998 n. 1520; Cass. 21 febbraio 2004 n. 3498, entrambe in motivazione; Cass. 2 febbraio 2004 n. 6515).
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