Secondo il costante insegnamento della Corte di legittimità occorre distinguere, ai fini della decorrenza del termine prescrizionale fra illecito istantaneo con effetti permanenti -caratterizzato da un'azione che unu actu perficitur, che cioè si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando peraltro permanere i suoi effetti nel tempo - e illecito permanente,nel quale, cioè, la condotta illecita si protrae nel tempo. Mentre nel primo caso, in base all'articolo 2935 cod. civ., la prescrizione decorre dalla data in cui s'è verificato il danno, nel secondo, in base alla stessa norma e nella ricorrenza degli stessi presupposti la prescrizione della pretesa risarcitoria decorre dalla data di cessazione della condotta illecita (cfr. Cass. 13 febbraio 1998 n. 1520; Cass. 21 febbraio 2004 n. 3498, entrambe in motivazione; Cass. 2 febbraio 2004 n. 6515).