Licenziamento in tronco: è illegittimo se il dipendente ha commesso un furto esiguo.
Corte di Cassazione, Sentenza n°17739 del 29 Agosto 2011.
Avv. Antonietta Savino
di Montemilone, PZ
Letto 1181 volte dal 02/09/2011
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la Sentenza n°17739, del 29 Agosto 2011, con cui è stato rigettato il Ricorso di un grande magazzino avverso la Sentenza della Corte d’Appello che dichiarava illegittimo il licenziamento di un cassiere per aver prelevato la somma di 5 euro dall’incasso e condannava la società a reintegrare il lavoratore e a risarcire il danno. Pertanto, il Licenziamento in tronco è illegittimo.
Importante, dunque, ai fini della valutazione, il contesto di riferimento, ivi compresa la durata di 14 anni del rapporto di lavoro tra le parti.
In sintesi, “in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione all’illecito commesso si sostanzia nella
valutazione della gravità dell’inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e l’inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo a tutela del lavoratore rispetto alla regola generale della “non scarsa importanza” di cui all’art. 1455 cod. civ., sicché l’irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, ovvero tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto”.
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