In caso di assenza del lavoratore alla visita medica di controllo presso il suo domicilio nelle fasce orarie previste durante il periodo di malattia, la sottoposizione a visita specialistica in concomitanza con la visita di controllo non vale a giustificare la suddetta assenza
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 20 febbraio 2007, n. 3921
Avv. Staff di Guidelegali.it
di Milano, MI
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente Dott. Donato FIGURELLI - Consigliere Dott. Pasquale PICONE - Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS - Rel. Consigliere Dott. Bruno BALLETTI - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, e
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente
Dott. Donato FIGURELLI - Consigliere
Dott. Pasquale PICONE - Consigliere
Dott. Aldo DE MATTEIS - Rel. Consigliere
Dott. Bruno BALLETTI - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Ro. Via De.Fr. (...), presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati Vi.St., Gi.Fa., Vi.Tr., giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Cr.Gi., La.Ca.Na. SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2678/03 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 02/07/03 - R.G.N. 46488/1998;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/06 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza 16 maggio/2 luglio 2003 n. 2678 il Tribunale di Napoli, in riforma della sentenza pretorile, ha condannato l'Inps a pagare al sig. Cr.Gi. Lire 266.138, e la s. p. a La.Ca.Na Lire 322.8859, a titolo di prestazioni di malattia, ritenendo giustificata la sua assenza durante la visita di controllo nelle fasce orarie il giorno 11 marzo 1995, in quanto si era assentato per sottoporsi a visita specialistica presso il dott. Do.Pi., in relazione al suo stato di malattia, confermato il giorno successivo nella visita ambulatoriale presso la ASL (...) di Na., che lo aveva giudicato non in grado di riprendere il lavoro prima di 10 giorni.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Inps, con unico motivo.
Gli intimati Cr. e La. nazionale non si sono costituiti.
Motivi della decisione
La statuizione di condanna del giudice d'appello ai danni della s. p. a La.Ca.Na. ed in favore del Cr. è passata in giudicato per mancata impugnazione da parte del soccombente La.
Con unico motivo l'Istituto ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 5 d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638 dell'art. 115 c.p. c. e dell'art. 2697 cod. civ.; motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine a punti decisivi della controversia (art. 360, n. 5 c.p. c.). Rileva che la sentenza impugnata si è limitata ad affermare che il Cr. ha documentato di essersi sottoposto a visita medica specialistica al momento della visita fiscale, così giustificando in pieno la propria assenza, ma nulla ha detto circa la indifferibilità della visita ad altro orario, requisito ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte indispensabile per giustificare l'assenza.
Il motivo è fondato.
Il diritto alla salute è costituzionalmente protetto dall'art. 32 Cost., il cui contenuto normativo è stato definito da più sentenze della Corte Costituzionale, nel senso che il bene della salute è tutelato dall'art. 32 non solo come interesse della collettività, ma anche e soprattutto come diritto fondamentale dell'individuo, sicché si configura come diritto primario ed assoluto (ex plurimis sent. 26 luglio 1979 n. 88).
L'ordinamento statuale garantisce la libertà di scelta del medico (art. 25 Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 88 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124).
Esso può prevedere controlli per verificare l'effettività della malattia, in relazione alle provvidenze economiche dallo stesso, o da suoi enti strumentali, elargite.
A tal fine l' art. 5 comma 14, d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638 dispone: "Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo".
La nozione di giustificato motivo costituisce una clausola elastica che dottrina e giurisprudenza concorrono a definire.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 78 del 26 gennaio 1988, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione riportata nella parte in cui non prevede una seconda visita medica di controllo prima della decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico di malattia nella misura della metà per l'ulteriore periodo successivo ai primi dieci giorni.
Questa Corte si è occupata numerose volte del problema di quando l'assenza dal proprio domicilio durante le fasce orarie possa essere considerata giustificata da motivi attinenti alla malattia stessa, sia sotto il profilo di controlli diagnostici, in specie del proprio medico curante, sia di terapie da effettuare. Il pensiero della Corte può essere riassunto nei seguenti termini: "l'assenza alla visita di controllo, per non essere sanzionata dalla perdita del trattamento economico di malattia ai sensi dell'art. 5 comma 14, del D.L. n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983 può essere giustificata oltre che dal caso di forza maggiore, da ogni situazione, la quale, ancorché non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale dell'assicurato, come la concomitanza di visite mediche, prestazioni sanitarie o accertamenti specialistici, purché il lavoratore dimostri l'impossibilità di effettuare tali visite in orario diverso da quello corrispondente alle fasce orarie di reperibilità (Cass. 26 maggio 1999 n. 5150, Cass. 22 giugno 2001 n. 8544; Cass. 29 novembre 2002 n. 16996; Cass. 23 novembre 2004 n. 22065).
Trattasi, con ogni evidenza, di accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, sindacabile dalla Corte di legittimità solo per violazione di legge o per illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Nella sentenza impugnata manca l'accertamento della indifferibilità della visita medica, e della impossibilità di effettuare tali visite in orario diverso da quello corrispondente alle fasce orarie di reperibilità.
Il ricorso dell'Inps nei confronti del Cr. deve pertanto essere accolto.
Sul rapporto Cr. s. p. a La.Ca.Na. si è formato il giudicato, come detto sopra.
Sussistono i presupposti di legge previsti dall'art. 384 c.p. c., come modificato dall'art. 66 Legge 26 novembre 1990, n. 353 (accoglimento del ricorso per violazione di legge e non necessità di ulteriori accertamenti di fatto), perché questa Corte decida la controversia nel merito, rigettando il ricorso introduttivo del giudizio del Cr. nei confronti dell'Inps.
Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 152 d.a.c.p.c., nel testo anteriore a quello di cui all'art. 42, comma 11, del d.l n. 269 del 30 settembre 2003, convertito in Legge 24 novembre. 2003, n. 326, nella specie inapplicabile "ratione temporis"; infatti le limitazioni di reddito per la gratuità del giudizio introdotte da tale ultima norma non sono applicabili ai processi il cui ricorso introduttivo del giudizio sia stato depositato, come nella specie, anteriormente al 2 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del predetto decreto legge) (Cass. 1 marzo 2004 n. 4165; nello stesso senso, in motivazione, S.U. 24 febbraio 2005 n. 3814).
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda del Cr. nei confronti dell'Inps. Nulla per le spese dell'intero processo.
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