Il non aver commesso precedenti infrazioni non esula il lavoratore dal licenziamento per giusta causa.
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 3 dicembre 2007, n. 25222
Avv. Staff di Guidelegali.it
di Milano, MI
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAVAGNANI Erminio - Presidente Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere Dott. MAMMONE Giovanni - rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: AM. -. AZ. MI. SE. AM. SPA, in persona del Direttore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio - Presidente
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere
Dott. MAMMONE Giovanni - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AM. -. AZ. MI. SE. AM. SPA, in persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dott. Pe. Ca. , elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DEI MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato TAMBURRO LUCIANO, che la difende unitamente all'avvocato GOFFREDO MASSIMO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
TO. MA. ;
- intimato -
avverso la sentenza n. 579/05 della Corte d'Appello di MILANO del 13.7.05, depositata il 02/08/05;
viste le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso con le pronunce di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
To. Ma. si rivolse al Giudice del lavoro di Milano impugnando il licenziamento irrogatogli all'esito di procedimento disciplinare dalla Az. Mi. Se. Am. (AM. ), ove svolgeva mansioni di capo turno addetto a sovrintendere all'attivita' di autisti ed operatori addetti alla raccolta dei rifiuti. Rigettata la domanda, su impugnazione del lavoratore con sentenza 13.7 - 2.8.05 la Corte di appello accogliendo l'appello annullava il licenziamento rilevando che la sanzione irrogata era sproporzionata in relazione alla mancanza addebitata (omissione di rapporto a proposito ad operazioni compiute da dipendenti in violazione delle modalita' di conferimento di materiale ferroso).
Con il ricorso ora in esame l'Azienda, deducendo con unico motivo carenza di motivazione ex articolo 360 c.p.c., n. 5, chiede la cassazione della sentenza di merito in quanto essa, anche richiamando altra pronunzia avente ad oggetto fatti analoghi ma compiuti da dipendenti con diversa mansione, incorre in grave errore logico ritenendo il comportamento del To. di scarsa gravita', senza tenere in considerazione che lo stesso aveva il compito di sorvegliare il corretto adempimento delle disposizioni aziendali e che proprio a questo compito egli era venuto meno nel momento in cui non aveva segnalato all'azienda le irregolarita' riscontrate a carico degli altri dipendenti.
Non costituitosi l'intimato, rilevata l'opportunita' della trattazione ai sensi dell'articolo 375 c.p.c., sulle conclusioni del Procuratore Generale sopra indicate, il ricorso e' stato esaminato in Camera di consiglio in data odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso e' fondato.
Al riguardo deve rilevarsi che questa Corte ha affermato che "per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento ... occorre valutare da un lato la gravita' dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all'intensita' dell'elemento intenzionale, dall'altro la proporzionalita' fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare" (Cass. 19.8.03 n. 12161) e che l'accertamento in punto di gravita' e' riservato "all'apprezzamento del Giudice di merito, censurabile in sede di legittimita' solo per vizi di motivazione ovvero, in riferimento alle pattuizioni collettive, per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale" (Cass. 11.3.04 n. 5013 e 7.4.04 n. 6823).
Nel caso di specie, dato che la pronunzia impugnata procede comunque ad una autonoma discussione del caso, non sembra censurabile il riferimento ad un precedente della stessa Corte di appello riguardante fatti analoghi, in quanto per consolidata giurisprudenza di legittimita' la motivazione per relationem deve considerarsi rituale quando il rinvio sia fatto ad altra sentenza, purche' il giudice del gravame abbia dato conto di aver valutato criticamente sia il provvedimento impugnato che le censure proposte (v. ex multis 3.2.03 n. 1539).
La pronunzia di merito e', invece, censurabile in punto di coerenza della motivazione in quanto, pur ammettendo la doverosita' dell'intervento al momento dell'accertamento delle violazioni e riscontrando l'omissione delle segnalazioni interne nonostante fossero imposte "dal suo del To. ruolo di coordinatore del personale e di capoturno", pur rilevando la maggiore gravita' riconnessa a tali mancanze dal codice disciplinare, il Giudice di merito ritiene non violato il vincolo fiduciario solo perche' il dipendente in precedenza non aveva commesso precedenti infrazioni. Tale argomentazione evidenzia una grave carenza logica tra la premessa (esistenza dell'obbligo di denunzia in ragione del ruolo sovraordinato del dipendente, gravita' della omissione) e la conclusione (insussistenza della violazione del vincolo fiduciario). La rilevata carenza motivazionale vizia l'iter logico della pronunzia e conduce alla non consequenziale conclusione della permanenza del rapporto fiduciario tra il dipendente ed il datore di lavoro, affermata sulla base di circostanza (il non aver posto in atto precedenti infrazioni disciplinari) del tutto avulsa dal contesto in cui il comportamento risulta posto in essere.
Il ricorso e' dunque fondato, di modo che l'impugnata sentenza deve essere cassata con rinvio al Giudice indicato in dispositivo, il quale procedera' a nuova valutazione del comportamento del dipendente alla luce delle considerazioni sopra indicate e provvedera' per le spese anche del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese.
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