E' da considerare proporzionata la sanzione espulsiva per il lavoratore che utilizzi espressioni che travalichino il diritto di cronaca e che siano teoricamente riconducibili a fattispecie penali, quali l'ingiuria e la diffamazione, in un messaggio inviato per posta elettronica direttamente ai suoi superiori e diffuso tra più persone che non siano solo i diretti destinatari, esclusa la scriminante dell'intento persecutorio della parte datoriale. Riferimenti normativi: artt. 2106 e 2119 c.c.; art. 7, L. 20 maggio 1970, n. 300.