Discriminatorio l'uso del termine "zingaropoli" negli slogan e nei cartelli elettorali del Popolo della Libertà e della Lega a Milano
Tribunale Civile di Milano, Sezione Prima, ordinanza del 28 maggio 2012
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 389 volte dal 12/09/2012
Va affermato il carattere discriminatorio dell’espressione utilizzata dal Popolo della Libertà all’interno del cd. “appello per Milano”, nonché dello slogan contenuto nei cartelli elettorali della Lega Nord, con particolare riferimento al termine “zingaropoli”. Tale neologismo ha valenza dichiaratamente dispregiativa, in quanto i gruppi etnici zingari (rom e sinti) vengono utilizzati come emblema di negatività e pericolo da rifuggire. Emerge con chiarezza la valenza gravemente offensiva e umiliante di detta espressione che ha l’effetto non solo di violare la dignità di tali gruppi, ma altresì di fornire un clima intimidatorio e ostile nei loro confronti.
SEZIONE I CIVILE
[...]
ha emesso la presente
ORDINANZA
[...]
OGGETTO: ricorso ex artt. 4 D. L.vo 215/03 e 44 D. L.vo 286/98.
L'associazione XXX [...] ha proposto ricorso ex artt. 4 D. L.vo 215/03 e 44 D. L.vo 286/98 lamentando la valenza gravemente discriminatoria di alcune dichiarazioni rese dagli onorevoli Umberto Bossi [...] e Silvio Berlusconi [...] in occasione della campagna elettorale per l'elezione del sindaco di Milano del 2011 e dello slogan riportato su alcuni cartelloni della Lega Nord affissi nella medesima occasione nel territorio della città.
In particolare l'Associazioen ha fatto riferimento:
alle dichiarazioni dell'on. Bossi: "Mi impegnerò contro Pisapia perchè rischia di trasformare Milano in una zingaropoli", "Pisapia rischia di trasformare Milano in una Zingaropoli. Vuole aumentare i campi rom e costruire la moschea più grande d'Europa. La lega non può permettersi di lascianre andare Milano a scatafascio", "Se vince Pisapia Milano diventerà una zingaropoli";
alla cartellonistica elettorale della Lega Nord, che, nel dare l'indicazione di voto, recava il testo "MILANO ZINGAROPOLI CON PISAPIA + CAMPI NOMADI LA MOSCHEA PIU' GRANDE D'EUROPA";
alle dichiarazioni espressa dall'on. Berlusconi nel c.d. "appello per Milano" "Milano non può, alla vigilia dell'Expo 2015, diventare una città islamica, una zingaropoli piena di campi rom e assediata dagli stranieri a cui la sinistra dà anche il diritto di voto" "non credo che per noi milanesi sia una priorità veder costruire una bella moschea nella nostra città...".
L'associazione ricorrente ha affermato che tali dichiarazioni e slogan costituiscono molestia come definita dall'art. 3 D. L.vo 215/03 in considerazione: della connotazione evidentemente dispregiativa del termine "zingaropoli", dell'implicito messaggio che un insieme di rom e sinti possa costituire un pericolo, nonchè dell'indicazione che una grande moschea rappresenti di per sè un fatto negativo.
La ricorrente ha dunque chiesto, oltre alla rimozione in via d'urgenza dei manifesti affissi da Lega Nord, l'accertamento del carattere discriminatorio delle condotte poste in essere dai resistenti nonchè la cessazione di tali comportamenti, con pubblicazione del provvedimento.
[...]
Risulta altresì infondata l'eccezione ex art. 68 Costituzione sollevata dai resistenti in ordine all'insindacabilità delle dichiarazioni degli onorevoli Bossi e Berlusconi.
Ciò che nel presente giudizio viene in considerazione, infatti, non sono le dichiarazioni dei due parlamentari – in relazione alle quali dovrebbe in ipotesi applicarsi la disciplina della L. 140/03 – bensì le condotte dei due partiti politici e l'utilizzo che questi ultimi hanno autonomamente fatto delle dichiarazioni dei rispettivi leaders.
L'oggetto del presente giudizio esula dunque in radice dalla disciplina dell'art. 68 Cost. non essendo stati convenuti soggetti aventi la qualità di parlamentari.
[...]
Secondo la definizione data dall'art. 43 D. L.vo 286/98 – e ripresa nel dettaglio dall'art. 3 D. L.vo 215/03 – "costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica". A norma dell'art. 3 D. L.vo 215/03 sono, inoltre, considerate come discriminazioni "le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo".
[...]
"Zingaro" è un termine generico, usato per indicare un insieme di diverse etnie – rom e sinti -, originariamente nomadi. Nell'uso corrente la parola viene spesso utilizzata con valenza negativa per intendere – con riferimento alla vita nomade di tali popolazioni – persona trascurata, senza dimora, in condizioni di scarsa igiene, che trae sostentamento da attività illecite.
Il neologismo "zingaropoli", adottato quale slogan durante la campagna elettorale dei due partiti, ha valenza chiaramente dispregiativa, in quanto i gruppi etnici zingari (rom e sinti) vengono utilizzati come emblema di negatività e pericolo da rifuggire.
L'espressione "zingaropoli" recupera così il significato più deteriore e dispregiativo del termine "zingaro" e lo riferisce indifferentemente ai due gruppi etnici rom e sinti, veicolando l'idea negativa che le collettività rom e sinti costituiscano una minaccia in quanto tali.
Emerge con chiarezza la valenza gravemente offensiva e umiliante di tale espressione che ha l'effetto non solo di violare la dignità dei gruppi etnici sinti e rom, ma altresì di favorire un clima intimidatorio e ostile nei loro confronti.
Va dunque affermato il carattere discriminatorio ex art. 3 III co. D. L.vo 215/03 dell'espressione utilizzata dal PDL all'interno del cd. "appello per Milano", nonchè dello slogan contenuto nei cartelli elettorali della Lega Nord, con particolare riferimento al termine "zingaropoli".
Va escludere che sulle condotte discriminatorie tenute dai due partiti, possa incidere in maniera scriminante la libertà di manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Cost.
Non vi è dubbio che la normativa in materia di discriminazione derivi il proprio fondamento dai principi fondamentali fissati dalla Costituzione a proposito del riconoscimento e della garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo, dell'uguaglianza e della pari dignità sociale di tutti i cittadini (senza distinzione di razza, religione...), salvaguardati tanto dagli artt. 2 e 3 Cost., che dall'art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, i cui principi sono stati recepiti dagli artt. 1 e 6 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
Nel bilanciamento delle contrapposte esigenze – entrambe di rango costituzionale – di tutela della pari dignità, nonchè dell'eguaglianza delle persone e di libera manifestazione del pensiero, deve ritenersi prevalente la tutela della prima in quanto principio fondante della stessa Repubblica.
Il carattere discriminatorio delle dichiarazioni dei due partiti resistenti non viene dunque meno, nè le condotte dei medesimi possono ritenersi discriminate ex art. 21 Cost.
[...]
P.Q.M.
Visti gli artt. 43 e 44 D. L.vo 286/98, nonchè 2 e 4 D. L.vo 215/03:
1) in parziale accoglimento del ricorso presentato da XXX [...], dichiara il carattere discriminatorio delle espressioni: "MILANO ZINGAROPOLI" contenuta nei cartelloni della Lega Nord diffusi nel territorio di Milano nel maggio 2011, e "Milano non può, alla vigilia dell'Expo 2015, diventare (...) una zingaropoli piena di campi rom" contenuta nel "Appello per Milano" pubblicato sul sito del Popolo della Libertà nel maggio 2011;
[...]
Milano, 24.5.2012
Il Giudice
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