Spetta la protezione sussidiaria allo straniero giornalista proveniente dal Burkina Faso, Paese sottoposto alla dittatura del suo presidente
Corte di Appello di Napoli, Sezione Persone e Famiglia, sentenza del 26 luglio 2012, n. 2624
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 245 volte dal 04/04/2013
É accordato, in riforma della sentenza impugnata, lo status di protezione sussidiaria. Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, il Burkina Faso non è affatto uno stato democratico, essendo bensì una repubblica autoritaria e semidittatoriale, governata con pugno di ferro da molti anni dal suo presidente. Quanto poi alla qualifica di giornalista, invocata dal reclamante a sostegno della sua domanda, la sentenza di primo grado sopravvaluta pretese inesattezze anche minime del racconto di quest’ultimo, disattendendo così il principio secondo il quale nella materia in esame non può pretendersi che l’istante offra una prova piena di ogni sua deduzione, essendovi del resto spazio per accertamenti d’ufficio, e comunque essendo possibile anche una valutazione positiva di quanto dal richiedente stesso asserito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, Sezione Persone e Famiglia [...]
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
[...]
Oggetto: attribuzione dello status di rifugiato politico e/o del diritto di asilo.
[...]
IN FATTO ED IN DIRITTO
Ritenuto che il Tribunale di Napoli, con sentenza del 6 3 2012, rigettava il ricorso proposto dall'istante in epigrafe il quale impugnava la decisione con la quale la Commissione Territoriale di Caserta per il riconoscimento della protezione internazionale aveva rigettato la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato secondo la convenzione di Ginevra, ovvero della protezione sussidiaria;
Che per la riforma di tale sentenza, ha interposto reclamo avanti a questa Corte il predetto con ricorso tempestivamente depositato
[...]
Ritenuto che il reclamo appare fondato, almeno quanto alla richiesta subordinata di protezione sussidiaria;
che la sentenza di prime cure, infatti, non può essere condivisa in primo luogo quanto alla impostazione generale (non sfugge anzi al Collegio la tendenza aprioristica a negare ogni credito alla impostazione difensiva del Xxx, ed infatti:
-
-
Contrariamente a quanto ritenuto, invero imprudentemente, dal giudice di prime cure, il Burkina Faso non è affatto uno Stato democratico, al limite più avanzato del nostro Paese (si tratta di rilievo invero paradossale), essendo bensì una repubblica autoritaria e semidittatoriale, governata con pugno di ferro da molti anni dal Presidente Compaorè. In tal senso, ex plurimis, il recente rapporto Amnesty International 2012 (utilizzabile come fonte di prova per la sua diffusione ed autorevolezza, ben oltre la singolare Ctu espletata in primo grado, secondo criteri illogici ed alla stregua di fonti non meglio precisate; a questo rigurdo si segnala la sopravvalutazione, acritica, di fonti interne al regime, es. quanto alla vicenda del militare Kafando);
-
Contrariamente a quanto ritenuto, il Xxx ha documentato la sua qualifica di giornalista (cfr in atti), offrendo ampia documentazione (il reclamo spiega correttamente e convincentemente la mancata produzione degli originali in primo grado, perchè smarriti per un periodo); per il resto la sentenza di primo grado sopravvaluta pretese inesattezze anche minime del racconto del reclamante, es. circa la sede del giornale per cui collaborava;
-
Che – di contro – deve ricordarsi che nella materia de quo non può pretendersi che l'istante offra una prova piena di ogni sua deduzione, essendovi del resto spazio per accertamenti d'ufficio, e comunque essendo possibile anche una valutazione positiva di quanto dal richiedente stesso riferito;
che tanto si riscontra nella specie, avendo il Xxx documentato di aver collaborato per un giornale di opposizione: egli ha riferito, coerentemente e senza contraddizioni di "essere stato preso di mira", dopo aver rivolto domande "scomode" al presidente, e di aver subito aggressioni, anche fisiche (e con coinvolgimento dei familiari);
che – certo – l'Autorità amministrativa potrà procedere ad ulteriori approfondimenti, e che a tal fine appare corretto – ancorchè il riconoscimento dello status di rifugiato (per il quale occorre un più rigoroso accertamento) – quello della protezione sussidiaria;
che in tal senso va riformata la sentenza di prime cure;
[...]
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Sezione Persone e Famiglia, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in riforma della sentenza appellata del 6 3 2012 concede al reclamante di cui in epigrafe la protezione sussidiaria prevista dall'art. 2, lett. F, del cit. D.l.vo n. 25/08.
Depositata in Cancelleria oggi 12 luglio 2012
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