Sì al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio anche se si cambia corso di studi (purchè simile a quello precedente)
TAR Lombardia, Sezione Quarta, Sentenza del 5 luglio 2011, n. 1906
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 419 volte dal 29/11/2011
Il caso esaminato dal TAR meneghino riguarda un diniego di rinnovo di permesso di soggiorno per motivi di studio, provvedimento adottato dalla Questura di Milano in quanto avrebbe riscontrato che lo straniero frequentava un corso di studi diverso da quello indicato nel visto d’ingresso (e per il quale aveva ottenuto il primo permesso). Il Collegio ha ricordato in proposito che l’art. 44-bis del Regolamento di Attuazione del Testo Unico Immigrazione non prevede la necessaria identità tra il corso di studi scelto all'epoca dell’ottenimento del visto di ingresso e quello poi concretamente intrapreso. D'altro canto, i diversi corsi di studi sono fungibili fra di loro ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 286/1998, che consente la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio, con l'unica particolarità che il corso di studi in essere al momento del rinnovo sia quanto meno simile a quello originari (nel caso di specie è stato così: inizialmente lo straniero frequentava il "Master di Cucina ed Enologia Italiana"; in sede di rinnovo ha presentato il certificato di iscrizione ad un corso F.S.E. di “addetto alla ristorazione” della Regione Lombardia).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[...]
per l'annullamento
del decreto n 376/2005 Imm. emesso in data 05.10.2005 e notificato il 01.04.2011 dalla Questura della Provincia di Milano, decreto che dispone il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio; nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.
[...]
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Questura di Milano ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio presentata dal ricorrente in quanto il certificato rilasciato da CFP di Costigliole d’Asti documenterebbe la frequenza ad un corso diverso da quello indicato nel visto d’ingresso.
Contro il suddetto atto il ricorrente solleva i seguenti motivi di ricorso.
I) Secondo il ricorrente il permesso di soggiorno per motivi di studio non presuppone l’identità tra il corso di studio per il quale è stato richiesto l’ingresso e quello effettivamente svolto, laddove sussista comunque una situazione di stretta inerenza tra i due tipi di corsi, quello indicato e quello effettivamente scelto.
[...]
2. Il ricorso è fondato.
Come affermato dalla giurisprudenza di questo TAR (TAR Lombardia, Milano, sez. III, 20/06/2008 n. 2103) “il d.P.R. 394/1999, art. 44 bis, consente l’ingresso in territorio nazionale, per motivi di studio, ai cittadini stranieri che intendono seguire corsi universitari (con le modalità definite dall'articolo 39 del testo unico e dall'articolo 46), senza imporre la necessaria identità tra il corso di studio ambito al tempo dell’ottenimento del visto di ingresso e quello poi concretamente intrapreso.
La fungibilità tra i diversi corsi di studio è, anzi, confermata dall’art. 39 d.lgs. n. 286 del 1998, in tema di accesso ai corsi delle università, il quale prevede la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche ai fini della prosecuzione del corso di studi con l’iscrizione ad un corso di laurea diverso da quello per il quale lo straniero ha fatto ingresso nel territorio nazionale.
In casi di questo genere, del resto, non si pone neppure il problema del rispetto dei limiti delle quote di ingresso fissate dall’art. 3 del d.lgs. n. 286 del 1998, come invece nelle ipotesi, pure ammesse (ai sensi dell'art. 4 comma 5 l. 28 febbraio 1990 n. 39, prima, e dell’art. 30 comma 5 d.lgs. n. 286 del 1998; nonché dell’art. 14 d.P.R. 394/1999), di conversione di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di studio o di famiglia in permesso di soggiorno ad altro titolo”.
Nel caso in giudizio il ricorrente aveva ottenuto il visto per frequentare un corso all’ICIF di Costigliole d’Asti definito dal certificato rilasciato dall’ente Master di Cucina ed Enologia Italiana, mentre ha chiesto il rinnovo del permesso presentato un certificato di iscrizione ad un corso F.S.E. di “addetto alla ristorazione” della Regione Lombardia. Sussiste quindi la stretta inerenza tra i due tipi di corso che conferma la serietà del percorso di studi intrapreso dallo straniero.
Il diniego dell’amministrazione, pertanto, è illegittimo e dev’essere annullato.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
[...]
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2011 [...]
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