Il caso esaminato dal TAR meneghino riguarda un diniego di rinnovo di permesso di soggiorno per motivi di studio, provvedimento adottato dalla Questura di Milano in quanto avrebbe riscontrato che lo straniero frequentava un corso di studi diverso da quello indicato nel visto d’ingresso (e per il quale aveva ottenuto il primo permesso). Il Collegio ha ricordato in proposito che l’art. 44-bis del Regolamento di Attuazione del Testo Unico Immigrazione non prevede la necessaria identità tra il corso di studi scelto all'epoca dell’ottenimento del visto di ingresso e quello poi concretamente intrapreso. D'altro canto, i diversi corsi di studi sono fungibili fra di loro ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 286/1998, che consente la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio, con l'unica particolarità che il corso di studi in essere al momento del rinnovo sia quanto meno simile a quello originari (nel caso di specie è stato così: inizialmente lo straniero frequentava il "Master di Cucina ed Enologia Italiana"; in sede di rinnovo ha presentato il certificato di iscrizione ad un corso F.S.E. di “addetto alla ristorazione” della Regione Lombardia).