Sì al permesso di soggiorno per motivi familiari allo straniero sposato con donna titolare di permesso di soggiorno per attesa di cittadinanza
Corte di Cassazione Sezione Prima Civile, Sentenza del 20 aprile 2009, n. 12680
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 464 volte dal 10/11/2011
massima: Si ritiene che si debba dar seguito all'indicazione estensiva dell'art. 28, D. Lgs. 286/98, confortata in sede giurisprudenziale dalla ordinanza C. 08/8582 e, in sede normativa, dall'art. 11 D.P.R. 1999/394 (poi confermato nel testo del D.P.R. 2004/334) - che ha previsto il rilascio del permesso di soggiorno anche per acquisto della cittadinanza -, per la duplice considerazione che la condizione del fruitore del permesso di soggiorno in attesa di cittadinanza (che si protrae nel tempo per tutta la durata della procedura di riconoscimento) risulta più stabile rispetto a tutte le altre ipotesi di permesso, nonchè per l'identità di facoltà riconosciute al fruitore di permesso di soggiorno per motivi familiari con riferimento a ricongiungimento a coniuge titolare di permesso di soggiorno in attesa di cittadinanza, rispetto alle altre ipotesi in cui l'art. 28 espressamente riconosce allo straniero il diritto al permesso di soggiorno.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
[...]
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro,
Questura di Trento in persona del Questore,
Commissariato del Governo di Trento,
[...]
-
ricorrenti -
contro
Xxxxxxxxx
-
intimato -
avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Trento [...]
Fatti e Diritto
Con ordinanza del 2.11.2006 la Corte di Appello di Trento respingeva il reclamo proposto dal Ministero dell'Interno avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Trento aveva accolto la richiesta di Xxxxxx di sospensione e annullamento del provvedimento del Questore di Trento, avente ad oggetto il diniego del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare con la moglie – cittadina brasiliana titolare di permesso di soggiorno rilasciato per attesa di cittadinanza – e l'ordine di rilasciare il territorio nazionale.
In particolare il tribunale riteneva di dover accogliere la richiesta, nonostante l'art. 28 D. L.vo n. 286 del 1998 non contemplasse il permesso di soggiorno per motivi di attesa cittadinanza tra quelli idonei a far sorgere il diritto all'unità familiare, e ciò in quanto una diversa interpretazione avrebbe comportato una irragionevole disparità di trattamento rispetto alla tutela dell'unità familiari fra titolari di permesso di soggiorno per attesa cittadinanza e titolari di permesso per altra causa, così come d'altro canto già affermato da questa Corte con riguardo al titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari (C. 01/1714).
Quanto poi alla durata del permesso accordato alla moglie, inferiore ad un anno, il dato sarebbe stato irrilevante poichè il permesso di soggiorno per acquisto di cittadinanza va rilasciato per un periodo pari alla durata del procedimento di concessione o di riconoscimento, procedimento non concluso pur essendo trascorso più di un anno dalla relativa apertura.
Il Ministero dell'Interno proponeva quindi reclamo avverso il detto provvedimento, opponendosi all'estensione analogica dei principi espressi nella citata sentenza n. 1714, e ciò in quanto il permesso di soggiorno rilasciato in favore della moglie del Xxxxx avrebbe carattere precario e non permetterebbe lo svolgimento di attività lavorativa.
Xxxxxx si costituiva sostenendo l'infondatezza del reclamo, di cui eccepiva anche pregiudizialmente l'improponibilità, e la Corte territoriale, disattese le eccezioni pregiudiziali, confermava la decisione del primo giudice, condividendo le argomentazioni svolte con riguardo alla necessità di dare applicazione al principio espresso da questa Corte nella richiamata sentenza 01/1714, che aveva ritenuto non tassativa l'elencazione contenuta nell'art. 28 D.L.vo n. 286 del 1998, facendovi rientrare anche l'ipotesi di permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari, sicchè un trattamento giuridico differenziato rispetto a due tipologie di permesso da cui discendono facoltà analoghe sarebbe stato costituzionalmente illegittimo.
D'altra parte – osservava la Corte – la previsione del permesso di soggiorno per attesa cittadinanza sarebbe stata contemplata in data successiva al D.L.vo n. 286, e cioè nel D.P.R. 1999, n. 394, mentre sarebbe inesatto il rilievo secondo cui al titolare di detto permesso sarebbe preclusa la possibilità di svolgere attività lavorativa.
Avverso la detta ordinanza il Ministero dell'Interno, la Questura di Trento e il Commissario del Governo di Trento proponevano ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo corredato del prescritto quesito di diritto e successivamente illustrato da memoria, cui non resisteva l'intimato, con il quale denunciavano violazione degli artt. 28, 30, 6, D.Lvo 286/1998, 11 D.P.R. 394/1999, sulla base del rilievo che nella specie si sarebbe trattato di ipotesi di conversione del permesso di soggiorno di familiare straniero regolarmente soggiornante, ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. c) D.L.vo n. 286 che l'istanza del Xxxxx era stata respinta dalla Questura, non essendo contemplata la fattispecie rappresentata fra quelle indicate nell'art. 28 D.L.vo n. 286; che la sentenza di questa Corte n. 1714 del 2001 era stata erroneamente richiamata, avendo ad oggetto differente fattispecie, rispetto alla quale non sarebbe stata correttamente evocata l'analogia; che la Corte aveva errato anche nel ritenere che il titolare del permesso di soggiorno potesse svolgere attività lavorativa.
Le censure sono infondate.
In proposito va infatti rilevato che il rigetto dell'istanza del Xxxxxx in sede amministrativa era stato determinato dal fatto che il titolo di soggiorno della moglie, rispetto alla quale era stato chiesto il ricongiungimento, non era compreso tra quelli che a norma dell'art. 28 D.Lgs. 286/1998 vi danno diritto, assunto poi riproposto in sede giudiziaria e disatteso dal giudice del merito, la cui decisione di secondo grado è stata per l'appunto oggetto del presente ricorso.
Tuttavia ritiene il Collegio che si debba dar seguito all'indicazione estensiva del citato art. 28 (sul punto modificato dall'art. 2 lett. d) D.Lgs. 8.1.2007, n. 5) data dalla sentenza C. 01/1714, ulteriormente confortata in sede giurisprudenziale dalla successiva ordinanza C. 08/8582 e, in sede normativa, dall'art. 11 D.P.R. 1999/394 (poi confermato nel testo del D.P.R. 2004/334) - che ha previsto il rilascio del permesso di soggiorno anche per acquisto della cittadinanza -, per la duplice considerazione che la condizione del fruitore del permesso di soggiorno in attesa di cittadinanza (che si protrae nel tempo per tutta la durata della procedura di riconoscimento) risulta più stabile rispetto a tutte le altre ipotesi di permesso, in cui è predeterminato il termine di durata, nonchè per l'identità di facoltà riconosciute al fruitore di permesso di soggiorno per motivi familiari (quale sarebbe appunto il Xxxxxx che ha sollecitato il ricongiungimento con la moglie in attesa di cittadinanza) con riferimento a ricongiungimento a coniuge titolare di permesso di soggiorno in attesa di cittadinanza, rispetto alle altre ipotesi in cui l'art. 28 espressamente riconosce allo straniero il diritto al permesso di soggiorno.
Ed infatti il permesso di soggiorno per motivi familiari, come detto non contemplato dall'art. 28, comma 1, D.L.vo 286/98, può essere utilizzato (come quelli per lavoro subordinato o autonomo), per le altre attività consentite (art. 6, comma 1, D.L.vo 286/98) e permette inoltre l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo sicchè, come già espressamente precisato da questa Corte nella sentenza 01/1714, un trattamento giuridico differenziato rispetto a situazioni sostanzialmente identiche si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali (segnatamente artt. 2 e 3).
Da ciò consegue che l'interpretazione estensiva dell'art. 28 va condivisa e che il ricorso deve essere pertanto rigettato, mentre nulla va disposto in ordine alle spese processuali poichè l'intimato non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. [...]
Roma, 20.4.2009
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