Sanatoria 2012, se datore di lavoro non ha permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, il lavoratore ha comunque diritto al permesso di soggiorno
TAR Emilia Romagna, sezione prima, sent. n. 1093/2014 del 30/10/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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La ricorrente ha impugnato il decreto di rigetto dell’istanza di emersione presentata in suo favore, poiché il datore di lavoro è un extracomunitario non in possesso del permesso per soggiornanti di lungo periodo. Dalla documentazione allegata al ricorso può ricavarsi che i presupposti per la concessione della sanatoria relativi al lavoratore sono tutti sussistenti.
L’art. 5, comma 11 bis, D.lgs 109/2012 così recita: “Nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, previa verifica da parte dello sportello unico per l'immigrazione della sussistenza del rapporto di lavoro, dimostrata dal pagamento delle somme di cui al comma 5, e del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione.”
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 882 del 2014, proposto da:
Majda El Aabedy, rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Alpagotti, con domicilio eletto presso l’avv. Cristina Bianchet in Bologna, via Farini, 4;
contro
Ministero dell'Interno; U.T.G. - Prefettura di Modena, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Bologna, via Guido Reni, 4;
per l'annullamento
del decreto di rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare, emesso dalla Prefettura di Modena in data 9.4.2013
del provvedimento del 29.7.2014 emesso dalla Prefettura di Modena con cui veniva rigettata l’istanza di riesame del precedente diniego;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2014 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha impugnato il decreto di rigetto dell’istanza di emersione presentata in suo favore da Rustem Hira, poiché il datore di lavoro è un extracomunitario non in possesso del permesso per soggiornanti di lungo periodo.
Ha fatto presente a tal fine di aver lavorato presso la cooperativa rappresentata da Rustem Hira in Vignola da giugno a novembre 2012 e, dopo la cessazione del rapporto con la cooperativa, era tornata in Veneto, doveva aveva già lavorato come stagionale, trovando nuove opportunità lavorative.
A seguito di varie richieste alla Prefettura di Modena per conoscere l’esito della sanatoria aveva appreso solo nel giugno 2014 che la stessa era stata respinta per il motivo sopraindicato; aveva altresì proposto istanza di riesame della determinazione assunta che non è stata accolta dalla Prefettura.
Nell’unico motivo di ricorso ha eccepito che, essendo la ragione del diniego imputabile esclusivamente al datore di lavoro, la Prefettura avrebbe dovuto concederle un permesso per attesa occupazione ai sensi del D.L. 76/2013, che aveva integrato l’art. 5 D.lgs. 109/2012.
A riprova di ciò ha affermato di aver dimostrato l’esistenza di tutti i requisiti per ottenere la sanatoria in relazione alla sua presenza in Italia inepoca anteriore al 31.12.2011, all’esistenza del rapporto di lavoro durato almeno sei mesi ed al pagamento della somma relativa alla sanatoria ed ai contributi previdenziali.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato.
Dalla documentazione allegata al ricorso può ricavarsi che i presupposti per la concessione della sanatoria relativi al lavoratore sono tutti sussistenti. Risulta infatti il pagamento al Ministero dell'Interno di 1.000 euro, nonché dei contributi previdenziali per i mesi da giugno a novembre 2012 come attestato dal DURC, ed inoltre vi sono molteplici attestazioni della presenza in Italia della ricorrente in data antecedente al 31.12.2011.
L’art. 5, comma 11 bis, D.lgs 109/2012 così recita: “Nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, previa verifica da parte dello sportello unico per l'immigrazione della sussistenza del rapporto di lavoro, dimostrata dal pagamento delle somme di cui al comma 5, e del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione.”
Alla ricorrente, pertanto, sarebbe spettato un permesso per attesa occupazione che dovrà essere rilasciato dall’amministrazione all’esito dell’accoglimento del presente ricorso.
Le spese di giudizio possono essere compensate in quanto il pagamento dei contributi previdenziali è avvenuto con ritardo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Carlo d'Alessandro, Presidente
Italo Caso, Consigliere
Ugo De Carlo, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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