Sanatoria 2012 - non cessa l'interesse per la regolarizzazione, se le parti non si presentano, quando successivamente vi sono richieste di accesso agli atti
T.A.R. Lombardia, sezione staccata di Brescia, sent. n. 756/2015 del 13/05/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 133 volte dal 26/12/2015
Il provvedimento impugnato, di archiviazione della domanda volta all’emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi del d. lgs. 109/2012, è scaturito dalla presunzione di carenza di interesse alla definizione del procedimento fatta discendere dalla mancata presentazione degli interessati alla convocazione fissata per produrre la documentazione mancante.
Il ricorso può, pertanto, trovare accoglimento ai fini della riconvocazione degli interessati, mediante trasmissione del relativo invito allo studio legale presso cui il ricorrente ha eletto domicilio ai fini della presente controversia (in senso conforme, tra le tante TAR Brescia, sentenze in forma semplificata n. n. 300/2015 e n. 283/2015, 1190/14 e 1261/2014).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 814 del 2015, proposto da:
Listwell Adjei, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Migliorati, con domicilio eletto in Brescia presso lo studio dello stesso, Via Solferino, 59;
contro
U.T.G. - Prefettura di Brescia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato in Brescia, Via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del decreto della Prefettura di Brescia, prot. n. 104283, del 2 aprile 2014, notificato, a mezzo del procuratore legale, il 21 gennaio 2015, di archiviazione della domanda volta all’emersione dal lavoro irregolare presentata a favore del ricorrente ai sensi del d. lgs. 109/2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Brescia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2015 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e ravvisati i presupposti per la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata;
Il provvedimento impugnato, di archiviazione della domanda volta all’emersione dal lavoro irregolare presentata, a favore del ricorrente, ai sensi del d. lgs. 109/2012, da un altro cittadino straniero, è scaturito dalla presunzione di carenza di interesse alla definizione del procedimento fatta discendere dalla mancata presentazione degli interessati alla convocazione fissata per produrre la documentazione mancante come indicata nell’avviso di convocazione la cui notificazione si è perfezionata, nel caso del datore di lavoro, per compiuta giacenza e nel caso del lavoratore, con restituzione al mittente con la dicitura “irreperibile”.
Secondo il ricorrente, tale provvedimento sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90, in ragione del quale l’Amministrazione avrebbe dovuto comunicare un preavviso di archiviazione dell’istanza. In tal caso lo stesso avrebbe potuto dimostrare il proprio interesse all’esame dell’istanza, manifestato anche attraverso i plurimi, quanto inutili, accessi presso la Prefettura per conoscere lo stato del procedimento. Accessi che solo nell’aprile 2014 hanno reso edotto il ricorrente dell’intervenuta archiviazione della procedura, ma anche in tal caso nessun provvedimento sarebbe stato rilasciato, secondo quanto affermato nel ricorso, agli interessati, nonostante la richiesta in tal senso formulata dal datore di lavoro il 22 aprile 2014 e l’istanza di riapertura del procedimento presentata dal procuratore dell’odierno ricorrente il 29 settembre 2014.
Tutto ciò premesso e considerato che la Prefettura si è limitata, nella propria relazione, a dare conto di come la mancata presentazione dei soggetti interessati all’emersione sia da addebitarsi alla sola responsabilità di questi ultimi, il ricorso può trovare accoglimento ai soli fini del rinnovo della convocazione, in quanto la proposizione del presente gravame ben può costituire un indice dell’interesse del ricorrente alla prosecuzione della procedura de qua, mentre nessuna apprezzabile controindicazione, in punto di interesse pubblico, è ravvisabile in ordine alla sua riapertura.
Il ricorso può, pertanto, trovare accoglimento ai fini della riconvocazione degli interessati, mediante trasmissione del relativo invito allo studio legale presso cui il ricorrente ha eletto domicilio ai fini della presente controversia (in senso conforme, tra le tante TAR Brescia, sentenze in forma semplificata n. n. 300/2015 e n. 283/2015, 1190/14 e 1261/2014).
Le spese del giudizio possono essere compensate, attesa la soluzione meramente “procedurale” della controversia stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione intenderà adottare.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Stefano Tenca, Consigliere
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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