Rinnovo permesso di soggiorno, si valuti l'assenza dall'Italia per curare una grave patologia
TAR Lombardia, sezione Brescia, sent. n. 692/2014 del 11/06/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Il ricorrente, soggiornante di lungo periodo, ha censurato il provvedimento con cui gli è stato negato il rinnovo del titolo che lo legittimava alla permanenza sul territorio nazionale. La Questura avrebbe dato rilevanza all’assenza prolungata dal territorio (per il periodo, non contestato, dal 12 marzo 2011 al 16 gennaio 2013), senza compiere alcuna istruttoria per verificarne le ragioni.
Il Collegio ravvisa, dunque, l’opportunità di confermare il segno della pronuncia cautelare, così da determinare la caducazione del provvedimento impugnato e dare impulso al rinnovo del procedimento per la valutazione dei presupposti per il rinnovo del permesso di soggiorno già in possesso dell’odierno ricorrente, nell’ambito del quale dovrà essere valutata la situazione attuale del ricorrente (lavorativa, reddituale, di inserimento sociale, ecc.).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 182 del 2013, proposto da:
Ndiaga Fall, rappresentato e difeso dall’abogado Cristian Raimondi e dall’avv. Anna Conti, con domicilio eletto in Brescia presso la Segreteria del T.A.R., via Carlo Zima, 3;
contro
Questura di Bergamo e Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del provvedimento Cat. Q2/2-IMM/2013/CM/11 del 21/01/2013, di archiviazione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Bergamo e del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2014 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, soggiornante di lungo periodo, ha censurato il provvedimento con cui gli è stato negato il rinnovo del titolo che lo legittimava alla permanenza sul territorio nazionale, deducendo:
1. insufficienza della motivazione, in quanto la Questura avrebbe dato rilevanza all’assenza prolungata dal territorio (per il periodo, non contestato, dal 12 marzo 2011 al 16 gennaio 2013), senza compiere alcuna istruttoria per verificare le ragioni di tale allontanamento, e, dunque, l’eventuale sussistenza di una delle ragioni che la giustificherebbero ai sensi dell’art. 9 comma 6 T.U. n. 286/1998, il quale così testualmente recita: <<Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.>>. Nella fattispecie, lo straniero sarebbe rimasto lontano dall’Italia per un lungo periodo, a causa di una patologia che avrebbe impedito allo stesso di svolgere attività lavorativa in Italia;
2. violazione dell’art. 5, comma 5, del d. lgs. 286/98 per la mancata considerazione del fatto che il ricorrente risulta iscritto nelle liste di collocamento e, alla data della proposizione del ricorso, era in possesso di una promessa di assunzione.
Con ordinanza di questo Tribunale 6 marzo 2013, n. 223, alle parti sono stati imposti i seguenti oneri istruttori:
a) al ricorrente, il deposito della documentazione sanitaria che si è riservato di produrre;
b) al Dirigente l’Ufficio Immigrazione della Questura di Bergamo, la produzione della documentazione in suo possesso relativa alle circostanze addotte nel provvedimento di archiviazione, unitamente a ogni altro atto ritenuto utile a fini di causa, nonché specifica relazione di chiarimenti in ordine alla vicenda di cui si controverte.
Solo parte ricorrente ha adempiuto, producendo un certificato rilasciato da un medico senegalese, tradotto in lingua italiana e legalizzato dall’Ambasciata d’Italia di Dakar il 3 aprile 2013, in cui si attesta che il ricorrente è stato visitato e curato nel suo studio “per un dolore clinicamente sciatico di tipo L5 che l’ha trattenuto in Senegal dal 04 aprile 2011 al 15 dicembre 2012, giustificando di conseguenza una indisponibilità al lavoro durante tale periodo”.
Sulla scorta di ciò e nel silenzio dell’Amministrazione, con ordinanza cautelare 229/2013, questo Tribunale ha ravvisato le condizioni per disporre la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato sino alla decisione nel merito fissata per la prima udienza del mese di giugno 2014.
In vista della suddetta udienza pubblica, nessuna delle parti ha prodotto documenti o memorie.
L’11 giugno 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso può trovare accoglimento.
Già in sede cautelare, questo Tribunale ha ritenuto che, nel silenzio dell’Amministrazione, sussistessero le condizioni per dare rilevanza alle motivazioni addotte dal ricorrente a giustificazione della sua prolungata assenza dal territorio nazionale.
Dato il decorso del tempo nel prolungato silenzio di entrambe le parti, il Collegio ravvisa, dunque, l’opportunità di confermare il segno della pronuncia cautelare, così da determinare la caducazione del provvedimento impugnato e dare impulso al rinnovo del procedimento per la valutazione dei presupposti per il rinnovo del permesso di soggiorno già in possesso dell’odierno ricorrente, nell’ambito del quale dovrà essere valutata la situazione attuale del ricorrente (lavorativa, reddituale, di inserimento sociale, ecc.).
Le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa, attesa la particolarità della materia in cui si controverte e il comportamento processuale (del tutto silente) di entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Stefano Tenca, Consigliere
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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