Rinnovo permesso di soggiorno per studio - possibilità di conversione in permesso per lavoro
TAR Marche, sezione prima, sent. n. 921/2013 del 24/10/2013
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Con il provvedimento impugnato sia l’istanza di rinnovo, sia quello di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio vengono respinte, con la motivazione del mancato superamento degli esami necessari al rinnovo del permesso per motivi di studio, per cui il ricorrente sarebbe stato sprovvisto del permesso da convertire alla data dell’istanza.
La giurisprudenza ha già chiarito come, in tema di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio di cui all’art. 6 c.1 del d.lgs 286/1998, a fronte della concreta volontà del cittadino straniero di soggiornare legalmente nel territorio dello stato per svolgere una regolare attività lavorativa non possa opporsi la già intervenuta scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio (Tar Emilia Romagna Bologna 29.5.2009 n. 864, Tar Marche 9.3.2012 n. 183).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 383 del 2012, proposto da:
Altin Zaka, rappresentato e difeso dall'avv. Consuelo Feroci, con domicilio eletto presso , Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr. Dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Ancona in data 11.01.2012 con cui si rigettano le domande di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio e di conversione del permesso di soggiorno da motivi di studio a motivi di lavoro subordinato;
e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, cittadino albanese, entrava nel Territorio Nazionale nel 2004 con visto per motivi di studio, ottenendo successivamente il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Si iscriveva all’Università Politecnica delle Marche, facoltà di Ingegneria.
In data 12.11.2007 veniva assunto da una Ditta Italiana, con la quale, infine, sottoscriveva un contratto di soggiorno. Nel mentre, il permesso di soggiorno veniva rinnovato fino al 31.12.3009.
In dat 26.2.2010 il ricorrente richiedeva il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio In data 30.3.2010 sottoscriveva un nuovo contratto di soggiorno, chiedendo quindi la conversione del permesso per motivi di studio in permesso per lavoro subordinato in data 3.2.2011.
Con il provvedimento impugnato sia l’istanza di rinnovo, sia quello di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio vengono respinte, con la motivazione del mancato superamento degli esami necessari al rinnovo del permesso per motivi di studio, per cui il ricorrente sarebbe stato sprovvisto del permesso da convertire alla data dell’istanza.
Con il presente ricorso il ricorrente ha impugnato il diniego, deducendo diversi motivi di violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituito il Ministero dell’interno, resistendo al ricorso.
Con ordinanza n. 397/2012 è stata accolta l’istanza cautelare.
Alla pubblica udienza del 24.10.2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1 Il ricorso è fondato.
1.1 Nel ricorso in esame è stato impugnato, il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio e di conversione del permesso di soggiorno in possesso del ricorrente da studio a lavoro subordinato, per il mancato superamento degli esami di profitto richiesti dalla normativa. L’art. 14 c. 6 del DPR 31.8.1999 n. 394 dispone che il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivo di lavoro, nei limiti delle quote fissate a norma dell'articolo 3 del testo unico, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello Unico, ai sensi dell'articolo 35, comma 1.
1.2 Va osservato che la giurisprudenza ha già chiarito come, in tema di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio di cui all’art. 6 c.1 del d.lgs 286/1998, a fronte della concreta volontà del cittadino straniero di soggiornare legalmente nel territorio dello stato per svolgere una regolare attività lavorativa non possa opporsi la già intervenuta scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio (Tar Emilia Romagna Bologna 29.5.2009 n. 864, Tar Marche 9.3.2012 n. 183).
1.3 Sul tema si è nche pronunciato il Tar Emilia Romagna-Bologna con la sentenza 20.5.2009 n. 760, affermando che l'intera materia del rilascio dei permessi di soggiorno è governata, per costante insegnamento giurisprudenziale, dal principio di carattere generale, enunciato dall'art. 5 comma 5, D.Lgs. n. 268/1998, il quale:
-impone all'amministrazione di tenere conto di tutti gli elementi sopravvenuti, che comunque consentano il rilascio o il rinnovo del permesso
-e rappresenta "una clausola di salvaguardia per gli stranieri che, all'attualità, dimostrino il possesso dei requisiti per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno", cosicché "si deve ritenere illegittimo il diniego di rinnovo che si basi su un'istruttoria la quale si sia limitata a scrutinare il solo periodo antecedente la scadenza del titolo, senza considerare le sopravvenienze le quali, se valutate, avrebbero consentito il rilascio dell'atto richiesto" (CdS Sez. VI 17.10.2008 n. 5049).
2 Nel caso in esame, tenendo conto che il ricorrente aveva precedentemente presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, nei termini di validità del precedente permesso, l’intervenuta scadenza di quest’ultimo non appare decisiva, dato che sul ricorrente viene fatta pesare l’impossibilità di rinnovare un titolo scaduto il 31.12.2009 rispetto ad un rapporto di lavoro iniziato solo 3 mesi dopo. Si tratta di una circostanza di cui l’Amministrazione avrebbe dovuto tenere conto ai sensi dell’art. 5 c.5 citato, per cui il diniego deve essere annullato per violazione dell’art. 5 c.5 D.lgs 286/98 e per difetto di motivazione.
2.1 L’evenutale verifica circa la capienza della quota prevista dal c.d. decreto flussi vigente ratione temporis va effettuata “ora per allora”, al momento della presentazione della domanda di conversione, in ragione dell’effetto ripristinatorio ex tunc che consegue ad una sentenza che pronuncia l’annullamento di un provvedimento.
In conclusione, il ricorso va accolto ai fini della verifica della sussistenza, ora per allora, della quota per la conversione del permesso di soggiorno del ricorrente da motivi di studio a motivi di lavoro subordinato, in presenza degli altri presupposti per la conversione.
3.2 Le spese possono essere compensate, in considerazione della particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF
Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore
Francesca Aprile, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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