Rinnovo permesso di soggiorno: condanna per spaccio non impedisce, se ci sono legami familiari
TAR Marche, Sezione Prima, Sentenza del 13 novembre 2013, n. 834
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 279 volte dal 20/02/2014
E’ accolto il ricorso avverso il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno, opposto a cittadino straniero condannato per un reato inerente gli stupefacenti. L’impugnato diniego è giustificato esclusivamente sulla base dell’automatismo e non reca alcun giudizio, in concreto, della pericolosità sociale del ricorrente, e pertanto se ne dispone l'annullamento per consentire all’Amministrazione di
effettuarne una valutazione che tenga conto di tutti gli indici da cui la stessa può essere desunta, tenendo altresì conto tutti gli altri presupposti cui la legge subordina la possibilità di conservazione del titolo di soggiorno.
Nel caso di specie si doveva infatti tenere conto della situazione personale e familiare dell’interessato, che ha dimostrato di vivere in Italia dal 2003, dove risiede anche la sua famiglia, nonché di aver sempre svolto regolare attività lavorativa.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[...]
per l'annullamento
del Decreto del Questore della Provincia di Ancona del 18.3.2011 di rigetto della istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.
[...]
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Viene impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, adottato in data 18.3.2011, sulla scorta di una sentenza di condanna, subita dal ricorrente, alla pena di mesi 16 di reclusione ed € 4.000 multa per un reato inerente gli stupefacenti (art. 73 c. 1-bis lett. a DPR 309/1990) commesso in Xxx (An) in data 9.8.2009 (emessa dopo processo per direttissima a seguito di arresto in flagranza).
Al riguardo vengono dedotte plurime ed articolate censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto svariati profili. In particolare viene dedotto il travisamento dei fatti, trattandosi di reato di lieve entità (art. 73 c. 5 DPR 309/1990), non riconducibile, pertanto, a quelli automaticamente ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno. Viene altresì dedotta l’omessa valutazione di tutti gli elementi sopravvenuti, di cui all’art. 5 comma 5 del D.Lgs. n. 286/1998, che avrebbero consentito il mantenimento del titolo (durata del soggiorno sul territorio nazionale, inserimento sociale, assenza di altre condanne, situazione familiare).
[...]
Le censure vanno condivise nei termini che seguono.
Riguardo alla rilevanza (automatica o meno) delle condanne per reati inerenti gli stupefacenti, questo Tribunale, nel prendere atto degli sviluppi della Giustizia Costituzionale, originariamente rigorosi (Sent. n. 148/2008), poi rivisitati in chiave più flessibile (Sent. n. 172/2012), ha ritenuto che la fattispecie lieve, di cui art. 73 c. 5 del DPR 309/1990, non possa costituire automatico impedimento al rinnovo del titolo di soggiorno, imponendo all’Amministrazione una valutazione complessiva riguardo alla pericolosità del cittadino extracomunitario (cfr. TAR Marche 4.4.2013 n. 266).
Nel caso in esame la Questura ha effettivamente travisato la concreta fattispecie delittuosa in questione, ritenendola erroneamente ascrivibile all’ipotesi di cui art. 73 c. 1-bis lett. a) (risultante dal capo di imputazione), ma che veniva invece derubricata, nel corso del processo, e ricondotta alla fattispecie lieve di cui all’art. 73 c. 5 del DPR 309/1990, per quanto comportante una pena comunque assai rilevante (individuata in 3 anni di reclusione ed € 9.000 di multa, poi ridotta ex art. 62-bis Cp ad anni 2 ed € 6.000 di multa, ed infine ridotta per il rito patteggiato ad anni 1 e mesi 4 di reclusione ed € 4.000 di multa).
Oltre a ciò, il provvedimento impugnato non reca alcuna valutazione riguardo alla situazione personale e familiare del ricorrente, anch’essa non certo trascurabile, poiché egli allega di vivere in Italia dal 2003, dove risiede anche la sua famiglia (moglie, figlio nato nel 2006, genitori e fratelli, tutti soggiornanti regolari), di aver sempre svolto regolare attività lavorativa.
Rilevato, pertanto, che l’impugnato diniego è giustificato esclusivamente sulla base dell’automatismo e non reca alcun giudizio, in concreto, della pericolosità sociale del ricorrente, se ne dispone l'annullamento per consentire all’Amministrazione di effettuarne una valutazione che tenga conto di tutti gli indici da cui la stessa può essere desunta, tenendo altresì conto tutti gli altri presupposti cui la legge subordina la possibilità di conservazione del titolo di soggiorno.
[...]
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
[...]
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013 [...]
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 13/11/2013
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