Rinnovo pds,se datore di lavoro ha cambiato residenza Questura deve dimostrare di aver effettuato dovuti accertamenti per escludere esistenza rapporto di lavoro
T.A.R. Piemonte, sezione prima, sent. n. 623/2015 del 02/04/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 111 volte dal 26/12/2015
La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno è stata respinta, in quanto le verifiche presso il datore di lavoro avevano dato esito negativo. La ricorrente lamenta che il datore di lavoro aveva cambiato dimora, mantenendo la medesima residenza, per cui la prima lo aveva seguito e svolgeva la propria prestazione lavorativa presso la nuova dimora.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 35 del 2015, proposto da:
Ellen Gomes De Oliveira, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Trucco, con domicilio eletto presso il suo studio, in Torino, corso V. Emanuele II, 82;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi uffici, in Torino, corso Stati Uniti, 45;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore della Provincia di Novara Cat. A11/2014/Imm nr. 172/14, emesso il 22.9.14, notificato il 23.10.14, di rifiuto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2015 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’art. 60 cod. proc. amm. che consente al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con “sentenza in forma semplificata”, ove il giudice accerti la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e nessuna delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione;
Ritenuto di potere adottare tale tipo di sentenza, attesa la completezza del contraddittorio, nonché la superfluità di ulteriore istruttoria;
Sentita la difesa erariale ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., che non ha manifestato osservazioni oppositive;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I) Con ricorso notificato in data 19 dicembre 2014 e depositato il 14 gennaio 2015, la ricorrente, cittadina brasiliana, ha impugnato il provvedimento del Questore di Novara, con cui è stata respinta la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto le verifiche presso il datore di lavoro avevano dato esito negativo.
La ricorrente lamenta la violazione di legge e l’eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti, nonché il difetto di motivazione, poiché il datore di lavoro aveva cambiato dimora, mantenendo la medesima residenza, per cui la ricorrente aveva seguito il datore di lavoro e svolgeva la propria prestazione lavorativa presso la nuova dimora.
Il provvedimento negava l’esistenza del rapporto di lavoro, senza tuttavia considerare la documentazione relativa ai versamento dei contributi previdenziali e le buste paga prodotte.
Si è costituta l’Amministrazione intimata, chiedendo il rigetto del ricorso e allegando una relazione, da cui emerge che l’Amministrazione ha effettuato accertamenti presso la residenza indicata nella domanda, ma anche che l’Amministrazione ad un certo punto è venuta a conoscenza del cambio di indirizzo, ma non ha effettuato nuovi accertamenti, anche per una certa indeterminatezza da addebitarsi alla stessa interessata.
Per tale ragione, con ordinanza n. 43 del 6 febbraio 2015 è stato disposto un supplemento di istruttoria, al fine di accertare l’esatto luogo di lavoro.
L’Amministrazione non ha depositato alcuna relazione.
Alla camera di consiglio del 2 aprile 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione ai sensid ell’art 60 c.p.a.
II) Il ricorso è fondato.
Come rilevato nell’ordinanza n. 43/2015, è fondata la censura in cui si lamenta il difetto di istruttoria, poiché non è stato ben individuato il luogo di lavoro della ricorrente.
Questo elemento di incertezza poteva essere superato attraverso un nuovo accertamento disposto dal Collegio, con l’ordinanza sopra indicata, a cui l’Amministrazione non ha ottemperato.
Secondo quanto costantemente precisato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. da ultimo, Cons. St., sez. V, 24 novembre 2011 n. 6224), in presenza di un'istruttoria disposta e non adempiuta dalla Pubblica amministrazione il giudice amministrativo, in applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 116 c.p.c., può dare per provati i fatti affermati dal ricorrente, ma solo se tale conclusione non si ponga in contrasto con altri fatti ricavabili dagli atti di causa; infatti, se è vero che la Pubblica amministrazione ha un preciso obbligo di adempiere agli incombenti istruttori disposti dal giudice amministrativo e che il comportamento processuale dell'Amministrazione, che si sottragga all'onere di cooperazione così impostole (omettendo ingiustificatamente di depositare gli atti richiesti), è valutabile, ai sensi dell'articolo 116 c.p.c., deve osservarsi che la valutabilità del comportamento processuale delle parti costituisce un elemento della formazione del libero convincimento del giudice, che può giungere anche a ritenere ammessi i fatti dedotti dalla controparte a sostegno del ricorso "senza, tuttavia, che ciò costituisca un effetto automatico e necessitato del non corretto e sleale comportamento delle parti".
Con specifico riferimento al predetto comportamento processuale dell'Amministrazione resistente, non può darsi per provato il fatto dell’esistenza del rapporto di lavoro, ma, in assenza di nuovi elementi richiesti, permane il difetto di istruttoria e per tale ragione il provvedimento gravato vada annullato.
III) Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento del Questore della Provincia di Novara Cat. A11/2014/Imm nr. 172/14, emesso il 22.9.14, notificato il 23.10.14, di rifiuto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.
Le spese di giudizio possono essere compensate, per la natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento di diniego in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani, Presidente
Silvana Bini, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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