Ricorso per riconoscimento status rifugiato ed espulsione dello straniero
Sentenza della Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile nr. 11264 del 14/05/2009
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Massima: In pendenza di altro ricorso volto ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato politico in favore dello straniero, non deriva l’obbligo di sospensione del procedimento di espulsione per lo straniero. CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Sentenza del 14 maggio 2009 n. 11264 Ritenuto che il cittadino del Gambia (…) proponeva opposizione avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Roma in data 24 ottobre 2005;
Massima: In pendenza di altro ricorso volto ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato politico in favore dello straniero, non deriva l’obbligo di sospensione del procedimento di espulsione per lo straniero.
CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sentenza del 14 maggio 2009 n. 11264
Ritenuto
che il cittadino del Gambia (…) proponeva opposizione avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Roma in data 24 ottobre 2005;
che l’adito Giudice di pace di Roma, constatato che il decreto espulsivo era stato emesso a seguito del provvedimento di diniego dello status di rifugiato in data 3 dicembre 2004, rigettava l’opposizione;
che avverso la decisione (…) ha proposto ricorso per cassazione, notificato, a seguito di ordine di rinnovo, 18 settembre 2007, cui non ha resistito la Prefettura intimata.
Considerato
che il ricorso si compone di un unico motivo articolato in tre profili;
il primo profilo - con cui si sostiene che la pendenza giurisdizionale del ricorso avverso il diniego di riconoscimento dello status di rifugiato osterebbe alla adozione del provvedimento di espulsione - è manifestamente infondato;
che, in tema di disciplina dell’immigrazione, poiché il provvedimento amministrativo di espulsione dello straniero extracomunitario è obbligatorio e a carattere vincolato, il giudice ordinario è tenuto unicamente a controllare l’esistenza al momento dell’espulsione, dai requisiti di legge che ne impongono l’emanazione, senza che sia possibile configurare un obbligo di sospensione necessaria del relativo procedimento qualora ne sia pendente un altro nel quale si controversa dell’esistenza dei presupposti idonei a legittimare l’adozione del relativo decreto;
che questa Corte (Sez. I, 25 ottobre 2007, n. 22367) ha già negato che, in pendenza di altro ricorso volto ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato politico in favore dello straniero, derivi l’obbligo di sospensione del procedimento di espulsione per lo straniero;
che la seconda censura - con cui si deduce che nella specie non era consentita l’espulsione verso uno stato in cui lo straniero poteva essere oggetto di persecuzione - è inammissibile perché nuova, non constando dal testo del decreto impugnato che il ricorrente abbia fatto valere come motivo di opposizione dinanzi al giudice di pace la violazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998;
che l’ultimo profilo - con cui si deduce carenza di motivazione - è manifestamente infondato, perché il decreto impugnato reca una motivazione, ancorché sintetica;
che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;
che nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese, non avendo l’intimata Amministrazione svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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