Ricongiungimento familiare con figlio minore e reddito minimo
Sentenza della Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile nr. 11803 del 20/05/2009
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Nella fattispecie in esame la corte d’appello di Milano con decreto del 20 gennaio 2005 ha respinto l’appello proposto dal Ministero dell’ Interno avverso il decreto del tribunale di Milano dell’11 luglio 2005, con il quale era stato annullato il rifiuto del Questore di Lecco di concessione del nulla osta per il ricongiungimento familiare richiesto da un cittadino senegalese in favore della figlia minore. Detto nulla osta era stato rifiutato per l’accer
Nella fattispecie in esame la corte d’appello di Milano con decreto del 20 gennaio 2005 ha respinto l’appello proposto dal Ministero dell’ Interno avverso il decreto del tribunale di Milano dell’11 luglio 2005, con il quale era stato annullato il rifiuto del Questore di Lecco di concessione del nulla osta per il ricongiungimento familiare richiesto da un cittadino senegalese in favore della figlia minore.
Detto nulla osta era stato rifiutato per l’accertata mancanza di un contratto di lavoro della durata di almeno un anno da parte del richiedente.
Massima: Quando sia richiesto il ricongiungimento con un figlio minore, l’art. 29, 3° comma lettera b) del d. lgs. n. 286 del 1998 richiede non la titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato di durata non inferiore ad un anno ma soltanto che lo straniero dimostri la disponibilità di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale.
CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sentenza del 20 maggio 2009 n. 11803
Svolgimento del processo
La corte d’appello di Milano con decreto del 20 gennaio 2005 ha respinto l’appello proposto dal Ministero dell’ Interno avverso il decreto del tribunale di Milano dell’11 luglio 2005, con il quale è stato annullato il rifiuto del Questore di Lecco di concessione del nulla osta per il ricongiungimento familiare richiesto dal cittadino senegalese **** in favore della figlia ****, nata il 18 novembre 1985.
La corte territoriale, premesso che il nulla osta era stato rifiutato per l’accertata mancanza di un contratto di lavoro della durata di almeno un anno da parte del richiedente, ha osservato che quando sia richiesto il ricongiungimento con un figlio minore (tale essendo la figlia del richiedente al momento della richiesta) l’art. 29, 3 comma lettera b) del d. lgs. n. 286 del 1998 richiede non la titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato di durata non inferiore ad un anno ma soltanto che lo straniero dimostri la disponibilità di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e ha rilevato che lo straniero aveva fornito la prova, mediante produzione di buste paga di percepire nell’ultimo anno un reddito ben superiore alla soglia minima prevista dalla legge.
Il Ministero dell’interno ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
Resiste con controricorso il ****
Motivi della decisione
1. Deducendo diversi profili di violazione e falsa applicazione dell’art. 29 del d. lgs. n. 286 del 1998, il Ministero lamenta che la corte territoriale abbia fatto applicazione della lettera b) della citata disposizione, riguardante i figli minori, mentre nella specie, avendo la stessa compiuto la maggiore età dopo la domanda di nulla osta, avrebbe dovuto farsi applicazione della lettera b bis. Lamenta inoltre che non stata richiesta la dimostrazione della titolarità di un rapporto di lavoro di durata almeno annuale.
2. Il ricorso à manifestamente infondato.
L’art. 29, 30 corna lettera lettera b) d.lgs. n. 286/1998, nel caso in cui lo straniero richieda il ricongiungimento con figlio minore: a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di età inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà; b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
Il secondo comma della disposizione indicata, nel testo risultante dalle modifiche introdotte, prima con l’art, 23, l comma della legge n. 189 del 2002 e poi con l’art. 2, 10 comma lettera e) del d.lgs. n. 5 del 2007, dispone che ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell’istanza di ricongiungimento. La norma ha un’evidente natura interpretativa, e quindi efficacia retroattiva, essendo diretto a risolvere, in senso conforme al principio generale che la durata del procedimento non può andare a danno dell’interessato, la questione del momento rilevante per l’accertamento del requisito soggettivo della minore età.
Non v’è dubbio, pertanto che, trattandosi di ricongiungimento con figlio minore i requisiti oggettivi siano quelli indicati nelle lettere a) e b) del terzo comma dell’art. 29 cit., in particolare il requisito reddituale di cui alla lettera b) come correttamente hanno ritenuto i giudici del merito.
Il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che si liquidano in € 1.500,00 (di cui € 1.00, 00 per esborsi) oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.
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