Revoca pds per soggiornanti di lungo periodo, dopo due condanne per associazione in traffico di stupefacenti, si tenga conto di legami familiari e reinserimento
TAR Lombardia, sezione Brescia, sent. n. 875/2014 del 17/07/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Il ricorso in esame ha ad oggetto il decreto con cui la Questura ha revocato il permesso di soggiorno di lungo periodo di cui la ricorrente era in possesso. La decisione risulta essere stata adottata sulla base dell’art. 9 comma 7 del Dlgs. 25 luglio 1998 n. 286, in quanto a carico della ricorrente risultano due gravi precedenti penali.
Sul piano strettamente personale e famigliare, l’Amministrazione non avrebbe considerato che la permanenza in Italia della ricorrente è iniziata nel 1990, quando la stessa aveva sei anni, che essa era in possesso, sin dal 13 ottobre 2009 del permesso di soggiorno di lungo periodo, che in Italia risiedono anche i familiari della ricorrente, la quale ha una figlia, nata nel 2008.
Il direttore aveva trasmesso la relazione di sintesi elaborata dal Gruppo di Osservazione, da cui si è potuto desumere che: la ricorrente ha mantenuto un comportamento corretto sia con gli operatori del carcere sia con le altre detenute; i colloqui con i genitori e con la figlia sono avvenuti regolarmente su base settimanale; in carcere la ricorrente ha frequentato la scuola superiore e numerosi corsi, tra cui quello di laboratorio teatrale; la famiglia della ricorrente è disponibile a ospitarla al termine della carcerazione.
La vicenda deve essere affrontata tenendo conto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Quest’ultima sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il principio secondo cui l’espulsione è legittima solo quando si possa qualificare come necessaria in una società democratica, ossia quando risulti giustificata da una pressante esigenza sociale e proporzionata allo scopo perseguito, in base ad un bilanciamento condotto sulla base dei seguenti criteri: (1) natura e gravità dell’infrazione commessa; (2) durata del soggiorno; (3) tempo trascorso dall’infrazione e condotta mantenuta nel frattempo; (4) solidità dei legami sociali, culturali e familiari con lo Stato ospite e con quello di origine.
Seppur non si può negare che i reati commessi dalla ricorrente siano idonei a provocare il massimo allarme sociale (anche per l’inserimento in una vasta organizzazione criminale e per gli ingenti quantitativi di droga trasportati), si è ritenuto, però, in sede cautelare, di poter valorizzare il fatto che tra gli episodi trattati nelle due sentenze di condanna è stato riconosciuto il vincolo della continuazione e sono stati commessi in giovane età e in condizione di soggezione psicologica nei confronti del fidanzato.
Tutto ciò, unito alla durata del soggiorno e alla solidità dei legami sociali, culturali e familiari con lo Stato ospite, si è ritenuto dimostrato un elevato grado di radicamento nel territorio nazionale, idoneo a controbilanciare la gravità dei reati commessi.
Si aggiunge che durante la carcerazione si è potuto apprezzare l’impegno della ricorrente nelle attività formative, le buone relazioni interpersonali, e il mantenimento dei legami affettivi con la figlia e con il resto della famiglia e che, a seguito del riacquisto della libertà, la ricorrente non solo ha ripreso la piena convivenza con il proprio nucleo famigliare, ma ha anche reperito un’attività lavorativa a tempo indeterminato.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 374 del 2013, proposto da:
Yanyan Ji, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Paternoster e Vincenzo Trommacco, con domicilio eletto in Brescia presso lo studio dello stesso, via Monti, 2/A;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Brescia, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del decreto del Questore di Brescia Cat.A.12/Immig/2012/2^Sez/db del 13 dicembre 2012, con il quale è stato revocato il permesso di soggiorno di lungo periodo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Brescia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2014 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorso in esame ha ad oggetto il decreto del 13 dicembre 2012, con cui la Questura ha revocato il permesso di soggiorno di lungo periodo di cui la ricorrente era in possesso. La decisione risulta essere stata adottata sulla base dell’art. 9 comma 7 del Dlgs. 25 luglio 1998 n. 286, in quanto a carico della ricorrente risultano due gravi precedenti penali: (a) una condanna a 6 anni e 8 mesi di reclusione per associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti (App. Milano 22 gennaio 2010); (b) una condanna a 4 anni di reclusione e € 18.000 di multa per detenzione illecita di stupefacenti a fini di spaccio (Trib. Padova 9 luglio 2009).
La ricorrente, al momento dell’adozione del provvedimento, stava espiando la pena presso la Casa di Reclusione di Verziano (Brescia).
Nel ricorso sono state evidenziate alcune circostanze che avrebbero dovuto indurre l’Amministrazione a valutare la situazione della ricorrente in una diversa prospettiva.
In particolare, sul piano penale, la sentenza del 9 luglio 2009 è stata modificata in appello e la pena è stata ridotta a 1 anno di reclusione (App. Venezia 1 dicembre 2011), in quanto si è tenuto conto della sudditanza psicologica della ricorrente nei confronti del fidanzato. Inoltre, è stato riconosciuto il vincolo della continuazione tra gli episodi su cui si sono pronunciate le sentenze penali (App. Venezia 6 dicembre 2012) e pertanto la pena complessiva è stata determinata applicando una maggiorazione di 6 mesi alla pena più grave, per una durata complessiva di 7 anni e 2 mesi. In ragione di ciò, essendo la detenzione iniziata il 10 giugno 2008, il fine pena dovrebbe intervenire, tenendo conto della liberazione anticipata pari a 360 giorni, il 14 agosto 2014.
Sul piano strettamente personale e famigliare, l’Amministrazione non avrebbe considerato che la permanenza in Italia della ricorrente è iniziata nel 1990, quando la stessa aveva sei anni, che essa era in possesso, sin dal 13 ottobre 2009 del permesso di soggiorno di lungo periodo, che in Italia risiedono anche i familiari della ricorrente, la quale ha una figlia, nata nel 2008.
Acquisita, con ordinanza n. 235 del 13 maggio 2013, una relazione istruttoria da parte del direttore della Casa di Reclusione di Verziano circa il comportamento tenuto in carcere dalla ricorrente, questo Tribunale ha ravvisato le condizioni per disporre la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. In data 30 settembre 2013, infatti, il direttore aveva trasmesso la relazione di sintesi elaborata dal Gruppo di Osservazione il 7 febbraio 2012 e un aggiornamento del 2 settembre 2013, con ulteriori annotazioni redatte il 10 settembre 2013, da cui si è potuto desumere che: la ricorrente ha mantenuto un comportamento corretto sia con gli operatori del carcere sia con le altre detenute; i colloqui con i genitori e con la figlia sono avvenuti regolarmente su base settimanale; in carcere la ricorrente ha frequentato la scuola superiore e numerosi corsi, tra cui quello di laboratorio teatrale; la famiglia della ricorrente, che vive stabilmente a Brescia, nel quartiere di San Polo, è disponibile a ospitarla al termine della carcerazione.
In vista della pubblica udienza, la ricorrente, costituitasi con nuovo difensore, ha innanzitutto lamentato una, pretesa, mancata osservanza dell’ordinanza di questo Tribunale n. 491/2013, in quanto la Questura non ha mai rilasciato un titolo di soggiorno. Essa ha, altresì, rappresentato di aver ripreso, a seguito della conclusione dell’esperienza carceraria, la propria vita, ricongiungendosi con la figlia e con il proprio nucleo famigliare e stipulando un contratto di lavoro a tempo indeterminato con la ditta “Sen Sushi” srl di Milano, presso cui svolge regolare attività di cameriera (allega, a comprova di ciò, copia del contratto e delle buste paga relative ai mesi da febbraio a maggio). Si sarebbe, dunque, perfettamente reinserita e per tali ragioni essa ha richiesto la conferma della prognosi positiva effettuata, in termini di assenza di pericolosità sociale, in sede cautelare.
Nulla è stato dedotto dall’Amministrazione.
Alla pubblica udienza del 17 luglio 2014 la causa, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Deve essere preliminarmente chiarito che, contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, nella fattispecie, non è ravvisabile alcuna violazione dell’ordinanza di questo Tribunale n. 491/2013, la quale disponeva l’accoglimento della domanda cautelare e, per l’effetto, sospendeva il provvedimento impugnato, ma non imponeva alcuna specifica attività, né tantomeno il rilascio di un nuovo permesso di soggiorno alla Questura.
Si tratta, infatti, di un’ordinanza self-executing, avente quale unico effetto quello di riespandere la piena efficacia del provvedimento ampliativo (permesso di lungo soggiorno) fatta venire meno dal provvedimento impugnato.
Ciò chiarito, il ricorso merita accoglimento.
Come già è stato anticipato in sede cautelare, la vicenda deve essere affrontata tenendo conto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Quest’ultima sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il principio secondo cui l’espulsione è legittima solo quando si possa qualificare come necessaria in una società democratica, ossia quando risulti giustificata da una pressante esigenza sociale e proporzionata allo scopo perseguito (v. CEDU Sez. II 2 agosto 2001, Boultif, punti 46-47), in base ad un bilanciamento condotto sulla base dei seguenti criteri: (1) natura e gravità dell’infrazione commessa; (2) durata del soggiorno; (3) tempo trascorso dall’infrazione e condotta mantenuta nel frattempo; (4) solidità dei legami sociali, culturali e familiari con lo Stato ospite e con quello di origine.
Pertanto, considerato che nelle materie di interesse comunitario (tra cui rientra l’immigrazione), e a maggior ragione quando vi sia una disciplina comunitaria specifica (come quella sui soggiornanti di lungo periodo (cfr. Direttiva 25 novembre 2003 n. 2003/109/CE), è necessario che sia assicurato il rispetto dei diritti fondamentali, il cui contenuto è definito dall’elaborazione giurisprudenziale della Corte europea dei diritti dell’uomo.
Applicando tale principio al caso in esame, seppur non si può negare che i reati commessi dalla ricorrente siano idonei a provocare il massimo allarme sociale (anche per l’inserimento in una vasta organizzazione criminale e per gli ingenti quantitativi di droga trasportati), si è ritenuto, però, in sede cautelare, di poter valorizzare il fatto che tra gli episodi trattati nelle due sentenze di condanna è stato riconosciuto il vincolo della continuazione e sono stati commessi in giovane età e in condizione di soggezione psicologica nei confronti del fidanzato.
Tutto ciò, unito alla durata del soggiorno e alla solidità dei legami sociali, culturali e familiari con lo Stato ospite, si è ritenuto dimostrato un elevato grado di radicamento nel territorio nazionale, idoneo a controbilanciare la gravità dei reati commessi.
Se, a quanto sopra rappresentato, si aggiunge che durante la carcerazione si è potuto apprezzare l’impegno della ricorrente nelle attività formative, le buone relazioni interpersonali, e il mantenimento dei legami affettivi con la figlia e con il resto della famiglia e che, a seguito del riacquisto della libertà, la ricorrente non solo ha ripreso la piena convivenza con il proprio nucleo famigliare, ma ha anche reperito un’attività lavorativa a tempo indeterminato, si ritiene che il giudizio di pericolosità operato dall’Amministrazione sia in concreto viziato dalla dedotta carenza di motivazione ed affetto da violazione di legge in considerazione della mancata valutazione degli ulteriori profili della personalità della ricorrente sopra evidenziati.
Le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa, attesa la particolarità della materia in cui si controverte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Stefano Tenca, Consigliere
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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