Protezione internazionale anche al lavoratore non libico che lavora in Libia da anni
Corte di appello di Cagliari, Prima Sezione Civile, ordinanza del 31 maggio 2012
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 649 volte dal 23/07/2012
Il reclamante ha allegato di provenire dalla Libia, a seguito di trasferimento dal proprio paese d'origine Guinea Bissau, poverissimo, e di aver risieduto in Libia dal 2005 svolgendovi attività lavorativa. E’ sospesa l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata, che ha confermato il diniego della Commissione territoriale. Non risulta, manifestamente infondata, l’equiparazione fra cittadini libici e coloro che, pur non libici, vivevano stabilmente da anni in detto luogo.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
[...]
ORDINANZA
[...]
Sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Cagliari [...] con la quale è stata rigettata la domanda di protezione internazionale e di permesso per motivi umanitari presentata da Xxx, istanza di cui il Procuratore Generale domanda l'accoglimento;
La Corte ritiene che sussistano i presupposti richiesti dall'art. 32 comma XII D.Lgs. n. 25/2008 nella formulazione previgente il D. Lgs. n. 150/2011, che continua ad applicarsi ad esso in quanto procedimento già pendente (dal 26 luglio 2011) all'entrata in vigore del menzionato decreto n. 150/2011 (5 ottobre 2011).
Ed, infatti, il reclamante ha allegato di provenire dalla Libia, a seguito di trasferimento dal proprio paese d'origine Guinea Bissau, poverissimo, e di aver risieduto in Libia dal 2005 svolgendovi attività lavorativa.
Il paese di ultima provenienza è stato notoriamente attraversato da guerra civile e non è ancora del tutto pacificato. Non risulta, poi, allo stato, caratterizzato da un esame solo sommario, manifestamente infondata l'equiparazione fra cittadini libici e coloro che, pur non libici, vivevano stabilmente da anni in detto luogo.
P.Q.M.
La Corte d'appello
a) Sospende l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
[...]
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'appello di Cagliari il 18 maggio 2012.
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