Permesso di soggiorno per attesa occupazione - non sempre il furto aggravato è reato ostativo
T.A.R. Campania, sezione sesta, sent. n. 1090/2015 del 28/01/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Osserva il Collegio che la cd. regolarizzazione può essere negata solo nei casi specifici di cui all’art. 5 co. 13 del d.lgs. 109/2012. Nella fattispecie, non risulta provato che il reato per il quale il ricorrente ha riportato la condanna nel 1987 rientri tra quelli per cui è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza ai sensi dell’art. 380 c.p.p. (art. 5 co. 13 cit. lett. c).
In mancanza di cause tali da determinare l’automatico rigetto dell’istanza, quindi, l’amministrazione avrebbe potuto respingere l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno di cui è causa solo all’esito di una compiuta valutazione in ordine all’essere lo straniero una “minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato”.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2929 del 2014, proposto da:
Aghaei Kamal, rappresentato e difeso dall'avvocato Teresa Petrarolo, con il quale domicilia in Napoli, ai sensi dell’art. 25 c.p.a. presso la segreteria del T.A.R.;
contro
Ministero dell'Interno – Questura di Caserta – in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege, con sede in Napoli alla via Diaz, 11;
per l'annullamento
1) del decreto di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato – attesa occupazione – emesso dalla Questura di Caserta il 20 marzo 2014 e notificato al ricorrente il successivo 5 aprile;
2) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2015 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il Questore di Caserta ha respinto l’istanza volta al rilascio del permesso di soggiorno nell’ambito del procedimento di emersione dal lavoro irregolare di cui al d.lgs. 109/2012.
Il provvedimento impugnato si fonda sulle seguenti circostanze: 1) l’istante risulta essere stato condannato in data 3 luglio 1987 dal Tribunale di Ancona per violazione degli artt. 110, 624 e 625 c.p. sotto l’alias di Mosslem Taher; 2) lo stesso annovera sotto vari alias desunti dal sistema A.F.I.S. varie notizie di reato per violazione degli artt. 116 del C.d.S., 482, 494, 495, 497 bis, 624 e 648 c.p.
A sostegno del gravame il ricorrente deduce varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituita per resistere al ricorso l’amministrazione intimata.
Con l’ordinanza n. 1114 del 3 luglio 2014 la Sezione ha ordinato alla Questura di Caserta di depositare copia della sentenza e dei precedenti di polizia citati nel provvedimento impugnato sospendendone nelle more l’efficacia.
In data 17 novembre 2014 la Questura di Caserta ha depositato della documentazione.
Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Fondata e assorbente al riguardo la censura con la quale parte ricorrente lamenta il mancato accertamento della pericolosità sociale in presenza di elementi che la normativa applicabile al caso di specie non considera automaticamente ostativi alla richiesta di permesso di soggiorno.
Osserva il Collegio che la cd. regolarizzazione può essere negata solo nei casi specifici di cui all’art. 5 co. 13 del d.lgs. 109/2012 a mente del quale “non possono essere ammessi alla procedura prevista dal presente articolo i lavoratori stranieri:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del medesimo codice;
d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del medesimo codice”.
Nella fattispecie, non risulta provato che il reato per il quale il ricorrente ha riportato la condanna nel 1987 rientri tra quelli per cui è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza ai sensi dell’art. 380 c.p.p. (art. 5 co. 13 cit. lett. c). L’amministrazione, infatti, non ha adempiuto all’istruttoria disposta dalla Sezione (con la quale era stata chiesta copia della sentenza di condanna del Tribunale di Ancona) e ha depositato unicamente il certificato del casellario giudiziale dal quale risulta una condanna per furto aggravato “ai sensi dell’art. 625 n. 2 c.p.” ma senza specificare se prima o seconda ipotesi (solo il delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall’art. 625, primo comma, numero 2) prima ipotesi c.p. rientra tra i casi di arresto obbligatorio in flagranza previsti dall’art. 380 c.p.p.)
In mancanza di cause tali da determinare l’automatico rigetto dell’istanza, quindi, l’amministrazione avrebbe potuto respingere l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno di cui è causa solo all’esito di una compiuta valutazione in ordine all’essere lo straniero una “minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato”. Il provvedimento impugnato, invece, si limita a richiamare la sentenza in parola e dei precedenti di polizia e, alla luce degli stessi, qualifica la condotta dello straniero “incompatibile” con le finalità di integrazione sociale della disciplina dell’immigrazione, senza tuttavia esprimere una eventuale pericolosità sociale del ricorrente che costituisce una valutazione diversa dalla mera incompatibilità.
Tale motivazione, infatti, è ampiamente insufficiente in quanto, da un lato, il mero richiamo a elementi che il legislatore ha ritenuto non ostativi all’accoglimento della richiesta non può bastare in quanto, altrimenti, sfumerebbe la differenza tra elementi ostativi e non; dall’altro, i precedenti di polizia e la valutazione della condotta come incompatibile con le finalità di integrazione - unici elemento potenzialmente in grado di arricchire la valutazione di pericolosità sociale derivante dalle descritte circostanze non ostative - sono del tutto disancorati da un effettivo giudizio di pericolosità sociale che è completamente mancato.
Il ricorso va, quindi, accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, fatti salvi quelli ulteriori.
In ragione della complessità degli accertamenti sottesi a simili pratiche amministrative appare opportuno compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, fatti salvi quelli ulteriori.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere
Paola Palmarini, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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