In merito al rilievo della volontà del minore italiano ai fini di ritenere sussistente il requisito della convivenza con il parente straniero entro il quarto grado che, da un lato, impedisce l'espulsione di quest'ultimo e, dall'altro, gli attribuisce il diritto al permesso di soggiorno, deve ritenersi integrata pienamente la fattispecie di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c) quando la convivenza è frutto di una scelta consapevole, ed avvenga effettivamente con il familiare straniero, non in via meramente eventuale o incidentale, essendo davvero strumentale alla tutela di esigenze ed interessi del minore stesso. In tal caso la manifestazione di volontà a base della convivenza può essere resa dal rappresentante legale del minore.