In materia di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative al mantenimento del coniuge e dei figli contenute nella sentenza di divorzio, a norma dell'art. 9, L. n. 898/1970, il decreto pronunciato dal tribunale è immediatamente esecutivo, in conformità della regola generale che si ricava dall'art. 4 della citata legge per le sentenze di divorzio. Non è applicabile pertanto l'art. 741 c.p.c. che subordina l'efficacia esecutiva del decreto al decorso del termine utile per la proposizione del reclamo.