Per il rinnovo del permesso di soggiorno occorre valutare la situazione attuale dei redditi dello straniero, se più favorevole rispetto al momento della domanda
TAR Piemonte, Sezione Seconda, sentenza del 21 giugno 2012, n. 758
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 221 volte dal 23/03/2013
Deve annullarsi il provvedimento di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno, ove non si sia fatta applicazione della disposizione recata all’art. 5, comma 5, primo periodo, del D.Lgs. n. 286/1998. Tale norma, come già osservato a più riprese dalla giurisprudenza, richiede una valutazione di tipo “dinamico” e non certo “statica”, nel senso che impone l’onere all’Amministrazione di considerare la situazione attuale, quale eventualmente evolutasi in senso favorevole all’interessato, anziché quella esistente al momento dell’istanza. Nel caso di specie, infatti, il ricorrente ha documentato un reddito personale superiore all’importo dell’assegno sociale e tale circostanza integrava un “nuovo elemento”, sopraggiunto in corso di svolgimento del procedimento, di cui l’Amministrazione non poteva non tener conto alla luce della finalità sottesa alla norma sopra richiamata.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[...]
per l’annullamento
del provvedimento n. 628/2009 adottato il 23 giugno 2009 e notificato in data 26 gennaio 2010, con cui il Questore di Torino rigettava l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo presentata dal ricorrente in data 29.1.2008, nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti o comunque collegati a quello impugnato.
[...]
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. Xxx di cittadinanza nigeriana, ha chiesto alla Questura di Torino il rinnovo del proprio permesso di soggiorno, già a lui rilasciato per motivi di lavoro autonomo.
Con provvedimento prot. n. 628/2009, del 23 giugno 2009, la Questura ha respinto la sua richiesta motivando in base alle seguenti circostanze: l’interessato “risulta sprovvisto dal 2007 dei mezzi minimi per il proprio sostentamento”; il reddito da lui documentato “ha un’entità al di sotto dell’importo annuo dell’assegno sociale”; la copia del prospetto provvisorio del bilancio relativo agli anni 2008 e 2009, prodotta dall’interessato a seguito della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della sua istanza, “non è idonea a comprovare la reale sussistenza del reddito, il quale è legalmente comprovato dalla specifica dichiarazione dei redditi, corredata dalla ricevuta di avvenuto deposito presso l’Agenzia delle Entrate ovvero di avvenuto inoltro telematico, inoltre trattandosi di Società in Accomandita Semplice non è rilevabile, dalla documentazione fornita, l’importo delle spettanze di competenza del richiedente”.
2. Con il ricorso di cui all’epigrafe il sig. Xxx ha impugnato l’atto di diniego, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare e formulando le seguenti censure in diritto:
- violazione dell’art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dell’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 394 del 1999: il provvedimento di diniego non è stato, infatti, tradotto in lingua comprensibile allo straniero;
- violazione dell’art. 5, comma 5, prima parte, del d.lgs. n. 286 del 1998: è pur vero – riferisce il ricorrente – che il suo reddito, per l’anno 2007, è stato pari a zero, ma è anche vero che, per l’anno 2008, egli ha percepito un reddito personale pari ad euro 9.141,00, come emerge dalla dichiarazione dei redditi del 2009 (doc. n. 5). Ne discenderebbe che, al momento dell’adozione dell’atto impugnato, il richiedente era bensì in possesso del requisito reddituale, con la conseguenza che l’amministrazione avrebbe dovuto tenerne conto;
- violazione dell’art. 5, comma 5, seconda parte, del d.lgs. n. 286 del 1998: posto che – nella ricostruzione del ricorrente – il requisito reddituale doveva ritenersi sussistente al momento dell’adozione e della notifica del provvedimento impugnato, si era integrato nella specie un “nuovo elemento” che, in base alla citata norma, l’amministrazione avrebbe dovuto valutare favorevolmente al richiedente;
- eccesso di potere per difetto di istruttoria e/o travisamento dei fatti: l’amministrazione non ha chiarito per quali ragioni la presentazione dei prospetti provvisori del bilancio non potesse essere ritenuta sufficiente e soddisfacente ai fini della prova del requisito reddituale, anche nella prospettiva dell’art. 13, comma 2, del d.P.R. n. 394 del 1999 che prevede un obbligo di accertamento d’ufficio del requisito reddituale allorché l’interessato abbia prodotto una “dichiarazione temporanea sostitutiva”.
[...]
6. Nel merito, il ricorso è fondato con riferimento al terzo ed al quarto dei motivi di gravame, nella loro necessaria lettura congiunta.
Come sostenuto da copiosa giurisprudenza amministrativa, l’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 costituisce una clausola di salvaguardia per i soggetti che, all'attualità, dimostrino il possesso dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno, in base a nuovi elementi sopravvenuti. Tali elementi, in senso strettamente tecnico, non possono avere efficacia sanante sulla situazione di difetto dei requisiti di legge, esistente all'atto della scadenza del permesso di soggiorno; ma è indubbio che la nuova situazione, che eccezionalmente si determina con il loro sopraggiungere, dev'essere oggetto di idonea valutazione da parte dell'amministrazione all'atto del rinnovo del permesso stesso, beninteso quando se ne documenti, in quel momento, l'esistenza all'amministrazione medesima (si vd., di recente: Cons. Stato, sez. VI, n. 2988 del 2007; n. 1990 del 2008; n. 2682 del 2009; TAR Liguria, sez. II, n. 2270 del 2009; TAR Piemonte, sez. II, n. 2734 del 2010).
In altre parole: l’art. 5, comma 5, cit. richiede una valutazione di carattere “dinamico”, e non certo “statico”, della situazione dello straniero che domanda il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, sussistendo per l’amministrazione l’onere di considerare la situazione attuale, quale eventualmente evolutasi in senso favorevole all’interessato, anziché quella esistente al momento dell’istanza (cfr. Cons. Stato, n. 2988 del 2007, cit.): beninteso, sempre che l’interessato abbia portato a conoscenza dell’amministrazione tale “nuova” situazione.
Nel caso di specie il ricorrente ha documentato un reddito personale, per l’anno 2008, pari ad euro 9.141,00 (dichiarazione dei redditi del 2009: doc. n. 5), somma superiore all’importo annuo dell’assegno sociale. Tale circostanza – sicuramente rilevante per il procedimento amministrativo volto al rinnovo del titolo di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, il quale si è concluso proprio nell’anno 2009 – integrava un “nuovo elemento”, sopraggiunto in corso di svolgimento del procedimento, che (per quanto sopra detto) l’amministrazione avrebbe dovuto valutare in base al chiaro disposto normativo di cui all’art. 5, comma 5, seconda parte, del d.lgs. n. 286 del 1998.
Non è dubbio, poi, che l’interessato avesse portato a conoscenza dell’amministrazione procedente l’avvenuto cambiamento (in senso a sé favorevole) della propria situazione reddituale. Egli aveva infatti prodotto, a seguito della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della sua istanza, i prospetti provvisori del bilancio per gli anni 2008 e 2009 della società di cui era socio accomandatario (la “Alfa” s.a.s.: documenti in atti), così fornendo all’evidenza una documentazione che è sicuramente equiparabile ad una dichiarazione temporaneamente sostitutiva della propria situazione reddituale, in presenza della quale – quindi – l’amministrazione avrebbe dovuto procedere d’ufficio alle opportune verifiche (così come prescritto dall’art. 13, comma 2, del d.P.R. n. 394 del 1999).
7. Il gravame va, pertanto, accolto (restando assorbiti gli ulteriori motivi), con conseguente annullamento del provvedimento di diniego, ai fini di un nuovo complessivo esame, da parte dell’amministrazione resistente, della posizione del sig. Xxx.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando,
Accoglie
il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento..., ai fini di un suo riesame.
[...]
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2012 [...]
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