Accolto il ricorso avverso il provvedimento di rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, motivato sull’insussistenza del requisito reddituale e sulla irreperibilità del ricorrente. Il mancato rispetto dei limiti reddituali non può impedire il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione in quanto si suppone che il soggetto, privo di occupazione, possa non avere redditi. Quanto all’irreperibilità, essa può giustificare il mancato invio delle comunicazioni, ma non certo il diniego del rilascio del permesso di soggiorno, non essendovi alcun obbligo a restare costantemente presso la propria abitazione.