Nigeria: protezione sussidiaria alla straniera che sfugge al figliastro che vuole sottoporla a riti pagani
Corte di appello di Roma, Prima Sezione Civile, sentenza del 6 marzo 2012
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 643 volte dal 03/07/2012
Deve essere riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria della straniera, di nazionalità nigeriana, scappata dal proprio paese, per sfuggire al figliastro, che voleva costringerla a sottoporsi a riti pagani in onore del defunto marito ed altresì a sposarlo. In tale situazione v’è da ritenere che il rientro della reclamante nel proprio paese di origine, stante il permanere di conflitti locali per motivi politici, etnici e religiosi, la esporrebbe a situazione di grave rischio in un contesto politico-sociale privo delle minime condizioni di sicurezza.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
[...]
SENTENZA
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Xxx, cittadina del Niger [rectius: Nigeria, Nds], nata nel Delta State e di religione cristiana, ha presentato domanda di protezione internazionale.
Con provvedimento in data 21/5/2009 la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma ha rigettato l'istanza presentata dalla Xxx. Contro tale provvedimento amministrativo l'odierna reclamante ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Roma chiedendo dichiararsi la nullità degli atti impugnati per la violazione di norme procedurali, indi nel merito riconsocere la protezione sussidiaria ed in via subordinata la protezione umanitaria.
Il Tribunale di Roma con sentenza n. 11860 depositata il 28/10/2009 ha rigettato il ricorso rilevando che la donna aveva allegato circostanze confuse a sostegno delle proprie richieste. Contro il provvedimento del Tribunale di Roma, Xxx ha proposto reclamo [...].
2. La reclamante nel proporre reclamo ha formulato richiesta di riconoscimento della protezione sussidiaria ed in ulteriore subordine il riconoscimento della protezione umanitaria, preliminarmente chiedendo la declaratoria di nullità degli atti del procedimento per violazione dell'art. 20 d. Lgs. 25/08, allegando di essere fuggita dal Niger, rimasta vedova, per sfuggire al figliastro, che voleva costringerla a sottoporsi a riti pagani in onore del defunto marito (aderente alla setta degli Ogbonni) ed altresì a sposarlo e che quindi, al suo rifiuto, le aveva rapito i figli, minacciandola pure di morte.
Preliminarmente va esaminata la doglianza concernente la omessa pronuncia del giudice di prime cure sulla eccezione di nullità della procedura amministrativa per avere la autorità di pubblica sicurezza violato l'art. 20 del d.lgs. 25/08 che disciplina i casi di accoglienza del richiedente asilo in uno degli appositi centri.
Ritiene la Corte che la questione posta sia in realtà irrilevante, in quanto la controversia riguarda la concessione della protezione internazionale, nelle forme della protezione sussidiaria, e non la indebita limitazione della libertà personale conseguente alla sussistenza di una delle ipotesi di accoglienza di cui al comma 2 lettere b) e c) del citato art. 20. Anche la lamentata violazione delle regole sul procedimento amministrativo è in questa sede destinata alla irrilevanza, poichè l'atto di dineigo del riconoscimento del diritto alla protezione internazionale da parte dell'autorità amministrativa non ha natura provvedimentale ma è un mero atto ricognitivo dei presupposti della protezione internazionale che non incide sul diritto soggettivo allo status oggetto del presente giudizio con conseguente inapplicabilità della disposizione.
3. Nel merito il reclamo è fondato.
Il giudice di prime cure ha, con motivazione assai sintetica, rigettato la domanda tesa al riconoscimento in via principale della protezione sussidiaria formulando un sommario giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla donna alla Commissione territoriale e rilevando, in particolare, come il racconto della stessa fosse confuso anche con riferimento all'evento maggiormente traumatico narrato, ossia il rapimento dei quattro figli.
Giova ricordare che l'onere della prova della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria incombe sull'istante; tuttavia tale onere riceve una attenuazione in funzione della intensità della persecuzione ed è dunque sufficiente provare anche in via indiziaria la credibilità dei fatti da esso segnalati (Cass. 18353/2006). Si ritiene che debba essere dimostrato, con sufficiente attendibilità, quantomeno il fondato timore da parte del richiedente di essere perseguitato o di essere esposto a rischio di grave danno alla persona (Cass. SU 4674/97) e si richiede che l'interessato esponga la personale vicenda senza contraddizioni, che la stessa risulti essere compatibile con la situazione generale del paese di origine e, soprattutto, che vengano effettuati tutti gli sforzi possibili per circostanziare la domanda formulata (Cass. S.U. 27310/08).
Ciò premesso, nell'ipotesi di specie la reclamante ha fornito una ricostruzione delle vicende, che l'hanno portata a fuggire comunque coerente e congrua, alla luce dei criteri valutativi di cui sopra, con la situazione di arretratezza e disordine sociale del paese d'origine, dovendosi ritenere che le pretese incongruenze nel racconto reso alla Commissione non tengono in debito conto delle difficoltà nella narrazione dei fatti cui è comunque esposto, pur anche con l'ausilio dell'interprete, un soggetto culturalmente molto distante dal contesto politico-sociale europeo.
Peraltro, la Xxx è stata ascoltata da questa Corte (non invece dal giudice di primo grado), sostanzialmene confermando che la fuga dal proprio paese d'origine è da collegare alle minacce di morte ricevute dal figlio del proprio defunto marito, che ella non ha acconsentito a sposare, il quale per ritorsione le ha rapito i figli.
Ora alla luce di tali fatti e tenuto conto della situazione attuale della Nigeria come si ricava anche alla luce delle risultanze del sito web "viaggiare sicuri" del MAE [...], che denuncia una situazione assai critica con diffusi atti di criminalità nelle principali città e frequenti sommosse di matrice etnico-religiosa con particolare riferimento al Delta del Niger ed allo stato di Plateau, parimenti allarmanti sono le informazioni che si ricavano dal sito web di Amnesty International: la polizia ha continuato a commettere un'ampia gamma di violazioni dei diritti umani, comprese uccisioni illegali torture ed altri maltrattamenti e sparizioni forzate, vi è un altro tasso di corruzione tra gli agenti, il governo sottopone a vessazioni e intimidazioni i difensori dei diritti umani, la violenza alle donne è rimasta endemica sia da parte di funzionari dello stato che da parte di privati cittadini.
Ora tale allarmante contesto politico sociale, che interessa quasi tutto il paese, rende evidente il serio rischio alla incolumità fisica cui sono esposti i civili oltre alla sistematica violazione dei diritti fondamentali che essi subiscono e ciò si evidenzia con maggior vigore con riferimento alla condizione delle donne.
Ritiene quindi la Corte che siano configurabili i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria in quanto la norma di cui all'art. 14 d. Lgs. 2007/n. 251, stabilisce che il rischio di "danno grave", costituente presupposto della detta forma di tutela, è riscontrabile ogni qual volta sussista violenza indiscriminata e rischio di comportamenti inumani e degradanti. In tal situazione v'è da ritenere che il rientro della reclamante nel proprio paese d'origine, stante il permanere di conflitti locali per motivi politici, etnici e religiosi, la esporrebbe a situazione di grave rischio in un contesto politico-sociale privo delle minime condizioni di sicurezza.
Inaccoglimento del reclamo deve quindi essere riconosciuta alla Xxx, in riforma della sentenza impugnata, la protezione sussidiaria.
[...]
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza reclamata, [...] accoglie il reclamo e, per l'effetto:
a) riconosce alla cittadina nigeriana Xxx lo status di persona a cui è accordata la protezione sussidiaria;
[...].
Roma, 24.1.2012
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