La legge non esclude la conversione da pds per motivi religiosi a pds per lavoro
T.A.R. Lombardia, sentenza 2 marzo 2012 n. 696
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 600 volte dal 10/05/2012
E’ illegittimo il provvedimento, con cui è stata negata la conversione del permesso di soggiorno da motivi religiosi in motivi di lavoro subordinato. L’art. 14 del D.P.R. n. 394/1999, nell’indicare le attività consentite in relazione ai permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, familiari e di studio, espressamente consente la conversione di tali permessi di soggiorno per l’attività effettivamente svolta. La predetta disposizione, tuttavia, non può interpretarsi come operato dall’Amministrazione, nel senso che soltanto le menzionate tipologie di permesso di soggiorno possano essere oggetto di conversione e, conseguentemente, che per quelle non espressamente ivi richiamate tale conversione non sarebbe consentita. Ciò, nella considerazione che il menzionato art. 14 non contiene alcuna espressa esclusione dalla conversione di altre tipologie di soggiorno da quelle menzionate ed in particolare, per quanto qui interessa, con riferimento al permesso di soggiorno per motivi religiosi.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[...]
per l'annullamento
del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Milano, n. Xxx in data 12 febbraio 2010 ma notificato in data 3/12/2010, recante il rigetto dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno da motivi religiosi in motivi di lavoro subordinato, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso;
[...]
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso e per i motivi nello stesso dedotti l’istante impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Questore della provincia di Milano ha respinto l’istanza di conversione del permesso di soggiorno da motivi religiosi in motivi di lavoro subordinato dal medesimo presentata.
[...]
Il ricorso è fondato e va accolto.
Deve premettersi che il ricorrente è entrato nel territorio nazionale con regolare visto per motivi religiosi nella qualità di pastore evangelico, ottenendo il permesso di soggiorno per tali motivi; successivamente è stato assunto come dipendente prima dalla Pulitalia s.a.s. e poi dalla Ingens Networks s.r.l..
Nel presentare la richiesta di conversione del medesimo permesso di soggiorno da motivi religiosi a motivi di lavoro subordinato allegava regolare contratto di lavoro subordinato.
Il provvedimento impugnato è stato emesso in ragione della mancata previsione nell’ambito delle ipotesi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro subordinato espressamente contemplate dall’art. 14 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 di quella di specie (motivi religiosi).
In proposito il collegio, aderendo alla tesi esposta dal ricorrente nelle proprie deduzioni, che riprende un orientamento espresso dal TAR Lazio (sez. II, 5 febbraio 2009, n. 1206), ritiene che il ricorso sia fondato in relazione ai motivi con i quali si deduce la violazione degli artt. 5 del d.lgs. n. 286/1998 e 14 del d.P.R. n. 394/1999.
Al riguardo, nel richiamare integralmente il precedente succitato, “il Collegio osserva che il citato art. 14 del D.P.R. n. 394/1999, nell'indicare le attività consentite in relazione ai permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, familiari e di studio, espressamente consente la conversione di tali permessi di soggiorno per l'attività effettivamente svolta.
La predetta disposizione, tuttavia non può interpretarsi, come operato dall'amministrazione, nel senso che soltanto le menzionate tipologie di permesso di soggiorno possano essere oggetto di conversione e, conseguentemente, che per quelle non espressamente ivi richiamate tale conversione non sarebbe consentita.
Ciò nella considerazione che, come anticipato in sede cautelare, il menzionato art. 14 non contiene alcuna espressa esclusione dalla conversione di altre tipologie di permesso di soggiorno diverse da quelle sopra menzionate ed in particolare, per quanto qui interessa, con riferimento al permesso di soggiorno per motivi religiosi.
Quanto sopra trova conferma nella considerazione che, allorché il predetto D.P.R. n. 394/1999 ha voluto escludere la possibilità della conversione di un permesso di soggiorno ad un determinato titolo, lo ha espressamente previsto, come nell'ipotesi dei permessi di soggiorno richiamati all'art. 40 dello stesso regolamento, dove all'ultimo comma, ultimo periodo, è espressamente disposto che "I permessi di soggiorno rilasciati a norma del presente articolo non possono essere convertiti, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 5", tra i quali non è ricompreso quello per motivi religiosi”.
Alla luce delle suesposte considerazioni, emerge l’illegittimità della motivazione posta alla base del diniego emesso dall’amministrazione, oggetto della presente impugnazione.
Per le suesposte considerazioni, il ricorso va accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, dispone l'annullamento del provvedimento impugnato.
[...]
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2012 [...]
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