Emersione 2012, anche contando la sospensione, il termine per decidere sulla domanda è di 60 giorni
TAR Marche, sezione prima, sent. n. 9/2014 del 07/01/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 105 volte dal 16/07/2014
Per quanto concerne il termine massimo di conclusione del procedimento di emersione del rapporto irregolare, lo stesso va individuato, in assenza di autonome determinazioni dell’amministrazione competente, in quello generale cui all’art. 2 comma 2 della Legge n. 241/1990, ovvero 30 giorni (cfr. TAR Marche, 19.6.2013 n. 464 e altre; TAR Lazio, Latina, 24.12.2012 n. 1018).
Di conseguenza, alla data di proposizione dell’odierno ricorso, il termine di 60 giorni, dalla data di presentazione della dichiarazione di emersione, risultava essere abbondantemente scaduto.
----------
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 637 del 2013, proposto da:
Wang He, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Baldassarrini, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
Ministero dell'Interno;
per
per la declaratoria di illegittimita' del silenzio serbato dalla Prefettura di Macerata- Sportello Unico per l'Immigrazione a seguito dell'istanza di emersione ai sensi del Decreto Legislativo 109/2012, presentata a favore del ricorrente dal sig. Baldassarri Simone in data 15.10.2012 con identificativo MC4703750409.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2013 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino extracomunitario soggiornante in Italia, era stato destinatario di domanda di “emersione” ai sensi del D.Lgs. n. 109/2012, presentata dal sig. Simone Baldassarri in data 15.10.2012, in relazione alla quale viene proposto l’odierno ricorso per denunciare l’illegittima inerzia dell’Amministrazione procedente.
L’Amministrazione non si è costituita in giudizio.
2. Il ricorso è fondato.
Per quanto concerne il termine massimo di conclusione del procedimento di emersione del rapporto irregolare (diverso e antecedente rispetto alla procedura di rilascio del permesso di soggiorno che riguarda solo i lavoratori extracomunitari), lo stesso va individuato, in assenza di autonome determinazioni dell’amministrazione competente, in quello generale cui all’art. 2 comma 2 della Legge n. 241/1990, ovvero 30 giorni (cfr. TAR Marche, 19.6.2013 n. 464 e altre; TAR Lazio, Latina, 24.12.2012 n. 1018).
L’eventuale sospensione del procedimento non può poi estendersi oltre il termine massimo previsto dal comma 7 dello stesso art. 2 della Legge n. 241/1990 (anch’esso di 30 giorni).
Di conseguenza, alla data di proposizione dell’odierno ricorso, il termine di 60 giorni, dalla data di presentazione della dichiarazione di emersione, risultava essere abbondantemente scaduto.
3. Il ricorso va quindi accolto con conseguente ordine allo Sportello Unico per l’Immigrazione di concludere il procedimento di emersione con un atto espresso.
4. Le spese di giudizio possono essere compensate, in ragione della complessità della questione giuridica concernente l’individuazione dei termini conclusione del procedimento di emersione.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina allo Sportello Unico dell’Immigrazione di Macerata di concludere il procedimento di emersione, mediante l’adozione di un provvedimento espresso, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF, Estensore
Tommaso Capitanio, Consigliere
Giovanni Ruiu, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Altri 1594 articoli dell'avvocato
Michele Spadaro
-
No alla ripresa della prima domanda di asilo verso la Bulgaria, che non garantisce i diritti fondamentali dei richiedent...
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
Rinnovo permesso, il reddito percepito in nero è utile per raggiungere il requisito del livello reddituale
Letto 0 volte dal 14/03/2024
-
Per avere il permesso di soggiorno per attesa occupazione, non occorre dimostrare di avere ottenuto un reddito
Letto 0 volte dal 14/03/2024
-
Le dichiarazioni contraddittorie del datore di lavoro non bastano per il rigetto della regolarizzazione del lavoratore
Letto 0 volte dal 14/03/2024
-
Rinnovo permesso, diniego per insufficienza dei redditi: non può dipendere dal fatto che il datore di lavoro non paga i ...
Letto 0 volte dal 05/03/2024