Emersione 2009, le dichiarazioni di datore e lavoratore sull'inizio del rapporto di lavoro vanno approfondite
TAR Marche, sezione prima, sent. n. 3/2014 del 07/01/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 94 volte dal 16/07/2014
Il datore di lavoro risulta irreperibile sia all’indirizzo che all’utenza telefonica indicati all’Amministrazione, quindi non è stato possibile acquisire la relativa dichiarazione per verificare la data di inizio dell’attività lavorativa dichiarata dal lavoratore. Di conseguenza l’impugnato diniego si basa su un falso presupposto.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 449 del 2012, proposto da:
Tareq Ahmed, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Baldassarrini, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr. dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
del provvedimento della Prefettura di Ancona-Sportello Unico per l'Immigrazione PAN/L/N/2009/102118 emesso in data 9.12.2011 di rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata telematicamente dal sig. Heriouk Sofiane in data 24.09.2009 in favore del sig. Tareq Ahmed, nonché di tutti gli atti allo stesso preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento e per ogni altra ulteriore statuizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2013 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori Laura Baldassarrini; Andrea Honorati per l'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Viene impugnato il provvedimento di rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata dal Sig. Heriouk Sofiane, ai sensi della Legge n. 102/2009, in favore dell’odierno ricorrente.
La motivazione del diniego si regge esclusivamente sulle ritenute convergenti dichiarazioni, del datore di lavoro e del lavoratore, da cui emergerebbe che il regolarizzando rapporto tra le parti non era in atto da almeno tre mesi dal 30.6.2009.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata per contestare, nel merito, le deduzioni di parte ricorrente chiedendone il rigetto.
2. Il ricorso è fondato nella parte in cui si denuncia carenza di attività istruttoria, travisamento dei fatti e vizio di motivazione. Sul punto il ricorrente nega di aver rilasciato dichiarazioni in tal senso sia alla Questura di Ancona, che allo Sportello Unico per l’Immigrazione qui convenuto.
2.1 Riguardo alla pretesa dichiarazione del datore di lavoro, il Collegio osserva che nulla risulta essere stato depositato agli atti del processo da parte dell’Amministrazione intimata, nonostante l’adempimento fosse stato espressamente richiesto (e sollecitato) attraverso due ordinanze istruttorie di questo Tribunale (cfr. TAR Marche 27.7.2012 n. 527 e 14.9.2012 n. 593).
Da ultimo la Questura di Ancona ha riferito, con nota del 24.10.2012 (depositata in data 25.10.2012) che il datore di lavoro risulta irreperibile sia all’indirizzo che all’utenza telefonica indicati all’Amministrazione, concludendo che non è stato possibile acquisire la relativa dichiarazione per verificare la data di inizio dell’attività lavorativa dichiarata dal lavoratore.
Stante quanto sopra, pare quindi verosimile, a giudizio del Collegio, che il Sig. Heriouk Sofiane non sia stato mai sentito in fase istruttoria. Di conseguenza l’impugnato diniego si basa su un falso presupposto.
2.2 Relativamente al lavoratore qui ricorrente, viene depositato un verbale di sommarie informazioni rese ai Carabinieri di Nola in data 3.12.2009, davanti a cui dichiarava di lavorare ad Ancona come domestico presso l’abitazione di Heriouk Sofiane dal mese di settembre 2009 e di essere al momento occupato (con inizio dai primi giorni di ottobre) presso la ditta SDB di Palma Campania.
A giudizio del Collegio, tale sintetica dichiarazione, seppure contenga alcuni elementi che possono sostenere quanto ritenuto dall’Amministrazione (ossia che il regolarizzando rapporto tra le parti non era in atto da almeno tre mesi dal 30.6.2009), avrebbe tuttavia imposto ulteriori approfondimenti istruttori, potendo anche essere stata dettata dal travisamento delle domande rivolte dai Militari (non verbalizzate).
In particolare avrebbe dovuto essere chiarito, quantomeno, quali occupazioni il ricorrente svolgeva nei due anni intercorrenti tra la cessazione del rapporto con la ditta SDB e la sua ripresa dall’ottobre 2009, potendosi presumere che egli si sia trasferito medio tempore ad Ancona alla ricerca di un nuovo lavoro. Avrebbe poi dovuto essere chiarito se il mese di settembre 2009 veniva individuato dal ricorrente come la data di presentazione dell’istanza di regolarizzazione (cioè il momento in cui il rapporto veniva denunciato all’Autorità amministrativa) ovvero come la data di effettivo inizio dell’occupazione in nero.
3. Il ricorso va quindi accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
4. Nonostante la soccombenza, il Collegio ritiene che sussistano giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese tra le parti, considerata la particolarità della vicenda ancora non del tutto chiarita.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF, Estensore
Tommaso Capitanio, Consigliere
Giovanni Ruiu, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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