Emersione 2009, il permesso di soggiorno va rilasciato anche in presenza di una condanna per taccheggio
TAR Emilia Romagna, sezione seconda, sent. n. 720/2014 del 26/06/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Il D.L. n. 78/2009, all'art. 1-ter, comma 13, stabiliva: "non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari:...c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per uno dei reati ex artt. 380-381."
Successivamente, peraltro, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 172/2012 che ha dichiarato l’illegittimità del suddetto art. 1-ter, comma 13 lett c) “nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto dell’istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla pronuncia nei suoi confronti di una sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall’art. 381 del codice di procedura penale, senza prevedere che la pubblica amministrazione provveda ad accertare che il medesimo rappresenti una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello stato”.
Il ricorrente impugna il provvedimento del Questore con il quale è stata respinta la domanda di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato per aver illegittimamente fruito dell’emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art 1 ter comma 13 della L. n. 102/2009, in quanto, a seguito di accertamenti successivi, sono emersi reati di violazione degli artt. 624 e 625 n. 2 C.P di cui al decreto del GIP del Tribunale di Bologna con condanna a giorni 15 di reclusione ed euro 42 di multa.
Tenuto conto del fatto reato, lo stesso appare riconducibile all’utilizzo di mezzi fraudolenti, come emerge anche dalla tenuità della pena; il reato, quindi, non appare riconducibile all’art. 380 c. 2 del C.P.P.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 709 del 2011, proposto da:
Samir Md, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Murru, con domicilio eletto presso Alessandro Murru in Bologna, via Xii Giugno N.7;
contro
Ministero dell'Interno; Questura di Bologna, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Bologna, via Guido Reni 4;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio di permesso di soggiorno, richiesta dal ricorrente con la procedura di emersione dal lavoro irregolare, ed emessi dal Questore della Provincia di Bologna il 03.03.2011 notificato al ricorrente in data 01.04.2011;
di ogni altro atto presupposto e consequenziale o comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Bologna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2014 il dott. Bruno Lelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, nato in Bangladesch il 13.8.1969, impugna il provvedimento del Questore della Provincia di Bologna del 3.3.2011 con il quale è stata respinta la domanda di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato per aver illegittimamente fruito dell’ emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art 1 ter comma 13 della L. n. 102/2009, in quanto, a seguito di accertamenti successivi, sono emersi reati di violazione degli artt. 624 e 625 n. 2 C.P di cui al decreto del GIP del Tribunale di Bologna con condanna a giorni 15 di reclusione ed euro 42 di multa.
Con ordinanza n. 727-2012 questo tribunale ha chiesto alla Questura di Bologna di chiarire se il reato di cui alla condanna sia o meno riconducibile all’art. 380 CPP (tenuto conto dei diversi effetti delle due ipotesi contemplate dal comma 2 dell’art. 625 CP).
In data 26 marzo 2014 la Questura ha trasmesso il decreto penale di condanna dal quale emerge una condanna per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 C.P di euro 612,00 di multa in sostituzione della pena detentiva di giorni 15 di reclusione e £ 60.000 di multa.
Dal testo del Decreto non emerge a quale delle due ipotesi previste dall’art. 625 n. 2 c.p sia ascrivibile il fatto reato consistente nell’impossessamento di alcuni articoli (giubbotto in pelle) per un valore di £ 389.000 sottratto all’interno del supermercato UPIM dopo aver strappato le placche antitaccheggio oltrepassando le casse senza pagare il dovuto.
Ciò posto, tenuto conto del fatto reato, lo stesso appare riconducibile all’utilizzo di mezzi fraudolenti, come emerge anche dalla tenuità della pena; il reato, quindi, non appare riconducibile all’art. 380 c. 2 del C.P.P.
La domanda di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato è stata respinta per aver il ricorrente illegittimamente fruito dell’ emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art 1 ter della L. n. 102/2009, in quanto, a seguito di accertamenti successivi, è emerso il reato sopradescritto.
Il D.L. n. 78/2009, all'art. 1-ter, comma 13, stabiliva che "non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari:...c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice".
Successivamente, peraltro, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 172/2012 che ha dichiarato l’illegittimità del suddetto art. 1-ter, comma 13 lett c) “nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto dell’istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla pronuncia nei suoi confronti di una sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall’art. 381 del codice di procedura penale, senza prevedere che la pubblica amministrazione provveda ad accertare che il medesimo rappresenti una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello stato”.
La suddetta sentenza trova senz’altro applicazione ai giudizi in corso, e, quindi, a quello in esame.
Conseguentemente, poiché il provvedimento impugnato è stato adottato sul presupposto (conforme alla legge nella formula vigente prima dell’intervento della Corte Costituzionale) che il diniego fosse vincolato, lo stesso risulta ora in contrasto col nuovo testo introdotto dalla sopracitata sentenza che, in presenza dei reati previsti dall’art. 381 del codice di procedura penale, richiede che l’amministrazione possa procedere al diniego dell’istanza di emersione solo previa valutazione che l’interessato rappresenti una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello stato.
Di qui l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato, salve le ulteriori determinazioni che l'Amministrazione intenderà assumere all'esito di eventuali ulteriori valutazioni in relazione a quanto previsto nella sentenza della Corte Costituzionale.
Attesa l’evoluzione giurisprudenziale sussistono i presupposti per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia Romagna, Sede di Bologna, Sezione II, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese come da motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Bruno Lelli, Consigliere, Estensore
Sergio Fina, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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