Emersione 2009, condanna per istigazione a corruzione non automaticamente ostativa per regolarizzazione, si valuti in concreto pericolosità sociale straniero
T.A.R. Liguria, sez. seconda, sent. n. 618/2016 del 26/05/2016
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 124 volte dal 17/01/2017
E' incostituzionale l'art. 1-ter, comma 13, lett. c, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, ove fa derivare automaticamente il rigetto dell'istanza di regolarizzazione del lavoratore straniero dalla pronuncia nei suoi confronti di una sentenza di condanna per uno dei reati ex art. 381 c.p.p., senza prevedere che la p.a. accerti che il medesimo sia una minaccia per ordine pubblico o sicurezza dello Stato.
Dall’abrogazione della disposizione sulla cui base è stato assunto il provvedimento impugnato consegue l’accoglimento del ricorso, spettando all’amministrazione valutare se, in concreto, lo straniero rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11 del 2011, proposto da:
Xxx, rappresentato e difeso dall'avv. Yyy, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, viale Sauli, 5/28;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliata in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;
per l'annullamento
del provvedimento di reiezione dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2016 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 20.12.2010 il signor Xxx, cittadino albanese, ha impugnato il provvedimento 20.8.2010, con il quale il Questore di Genova ha respinto l’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata in suo favore dalla signora Zzz ai sensi dell’art. 1-ter della legge n. 102/2009, a motivo dell’esistenza della sentenza emessa dal Tribunale di Chiavari in data 11.3.2010, di condanna per il reato di cui all’art. 322 c.p. (istigazione alla corruzione), condanna ostativa all’emersione ai sensi dell’art. 1-ter comma 13 lett. c) della citata legge n. 102/2009.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, controdeducendo ed instando per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza 21.1.2011, n. 92 la Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.
Alla pubblica udienza del 26 maggio 2016 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
Il ricorso è fondato.
E’ noto infatti come, con sentenza 6.7.2012, n. 172, la Corte costituzionale ha dichiarato che “é incostituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 1-ter, comma 13, lett. c, D.L. 1 luglio 2009, n. 78 ("Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini"), introdotto dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102, nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto dell'istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla pronuncia nei suoi confronti di una sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'art. 381 c.p.p., senza prevedere che la pubblica amministrazione provveda ad accertare che il medesimo rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato”.
Dall’abrogazione della disposizione sulla cui base è stato assunto il provvedimento impugnato consegue l’accoglimento del ricorso, spettando all’amministrazione valutare se, in concreto, lo straniero rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
La circostanza che la sentenza della Corte costituzionale sia intervenuta successivamente all’adozione del provvedimento impugnato – che all’atto della sua emanazione costituiva un provvedimento vincolato - giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Pupilella, Presidente
Luca Morbelli, Consigliere
Angelo Vitali, Consigliere, Estensore
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