Domanda di conversione pds studio in lavoro subordinato: non basta il preavviso di rigetto per rispettare il termine di risposta alla domanda
TAR Lombardia, sez. II, sent. n. 887/2014 del 04/04/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 158 volte dal 18/04/2014
Il ricorrente lamenta l’illegittimità del silenzio della Amministrazione sulla sua domanda di conversione del proprio permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. L’istanza non risulta essere stata riscontrata nonostante sia trascorso il termine di conclusione del procedimento. Né il preavviso di rigetto fa venire meno il silenzio inadempimimento.
Deve essere, quindi, affermato l’obbligo, per l’Amministrazione, di concludere con un provvedimento definitivo il procedimento instaurato a seguito della presentazione dell’istanza in questione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 568 del 2014, proposto da:
Fuad Leicy Gaddous Fuad Mahrous, rappresentato e difeso dall'avv. Monica Gonzo, presso il cui studio, in Milano, via A. Panizzi, 13, è elettivamente domiciliato;
contro
Ministero dell'Interno - Prefettura di Milano - rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, presso la cui sede, in Milano, via Freguglia, 1, è elettivamente domiciliato;
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato della Prefettura di Milano sull'istanza presentata dal ricorrente in data 10.12.2012 e volta ad accertare la verifica di una quota tra quelle messe a disposizione dal DPCM 16.1.2012, ai fini della conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso per motivi di lavoro subordinato nonché per l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione intimata di concludere il procedimento avviato a seguito della presentazione della suddetta istanza;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Prefettura di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2014 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il sig. Fuad Leicy Gaddous Fuad Mahrous lamenta l’illegittimità - per violazione dell’art. 2, l. n. 241/1990 - dell’inerzia serbata dall’amministrazione sulla domanda di conversione del proprio permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentata in data 10.12.2012.
Il ricorso è fondato.
L’istanza non risulta, difatti, essere stata riscontrata dall’amministrazione - in violazione dell’art. 2, l. n. 241/1990 - nonostante sia trascorso il termine di conclusione del procedimento.
Né il preavviso di rigetto adottato dall’amministrazione in data 12.3.2014 determina il venire meno il silenzio inadempimento.
Il Collegio condivide invero quanto affermato dal Consiglio di Stato e cioè che "il preavviso di rigetto, essendo atto meramente interlocutorio finalizzato a stimolare il contraddittorio infraprocedimentale, non è idoneo ad assolvere all'obbligo dell'Amministrazione di concludere il procedimento con una determinazione espressa, come sancito dall'art. 2 L. 7 agosto 1990 n. 241, sicché nel caso di ricorso proposto ai sensi dell'art. 117 Cod. proc. amm. per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio-rifiuto, il giudice deve dichiarare l'obbligo dell'Amministrazione di pronunciarsi con un provvedimento che abbia il carattere sostanziale della definitività" (Consiglio, Sez. IV, 22 giugno 2011, n. 3798; sez. V, 16 ottobre 2013, n. 5040).
Deve essere, quindi, affermato l’obbligo, per l’amministrazione, di concludere con un provvedimento definitivo il procedimento instaurato a seguito della presentazione dell’istanza in questione.
In considerazione della natura della controversia, il Collegio ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all'amministrazione di provvedere - entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza - sull’istanza presentata dal sig. Fuad Leicy Gaddous Fuad Mahrous.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Zucchini, Presidente FF
Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario
Silvia Cattaneo, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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