Diritto al permesso di soggiorno "lungo" anche ai familiari dell'avente diritto, a prescindere dal loro periodo di residenza in Italia
Corte d'Appello di Venezia, Sezione Terza Civile, Decreto del 20 giugno 2011
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 360 volte dal 28/11/2011
La Corte di Appello di Venezia, con il decreto in commento, si è pronunciata sulla questione relativa all'estensione, anche ai familiari dello straniero titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 286/98), del diritto a conseguire tale permesso, anche se gli stessi non posseggano di per sè il requisito di soggiorno regolare in Italia di almeno 5 anni. Per lo più le questure italiane non riconoscono tale diritto, nonostante l'art. 9, comma 1, della citata legge, non lasci molto spazio all'interpretazione: “Lo straniero, in possesso da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell’art. 29, comma 3, lett. b) e di un alloggio idoneo secondo i parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica…., può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari di cui all’art. 29, comma 1". Il diniego viene solitamente motivato riferendosi al preambolo n. 6 della direttiva comunitaria n. 109/2003, che indica il requisito di durata del soggiorno sul territorio dello Stato membro pari a cinque anni quale “condizione principale” per l’ottenimento dello status. Tuttavia, la Corte di Appello veneta ha ricordato che la stessa direttiva fa espressamente salve le condizioni più favorevoli eventualmente previste dalla legislazione nazionale; sicchè il citato art. 9, comma 1, va interpretato quale legittima disposizione di favore per i familiari di stranieri (aventi questi ultimi di per sè le carte in regola per accedere al permesso "lungo"), che deroghi per essi al requisito della "anzianità residenziale". Per altro verso, si osserva che il Regolamento di Attuazione del Testo Unico Immigrazione (DPR 394/99) non prevedrebbe la tipologia del permesso di soggiorno "lungo" in favore dei familiari di stranieri già titolari di (o aventi diritto a) permesso di soggiorno "lungo": sul punto, la Corte ha ribattuto che il detto Regolamento non è mai stato aggiornato dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 3/2007 (che ha recepito la citata direttiva n. 109/2003), a differenza di quanto espressamente previsto in tal senso: ciò che ha creato un evidente problema di mancato coordinamento con la norma di cui all’art. 9 comma 1 del d.lgs. n. 286/98.
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
[...]
La Corte, a scioglimento della riserva espressa all'udienza del 23.5.2011, provvedendo sul reclamo proposto da Xxxxxx avverso il decreto emesso dal Tribunale di Verona in data 21-23.9.2010 ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. n. 286/98, rileva che il D. Lgs. n. 3/2007, che ha modificato l'art. 9 D. Lgs. n. 286/98 introducendo il permesso di soggiorno CE di lungo periodo per gli stranieri che si trovino regolarmente in Italia da almeno cinque anni in base a permesso di soggiorno valido e posseggano un reddito non inferiore all'assegno sociale, ne ha esteso la concessione anche ai familiari, pur in presenza di determinati requisiti (reddito sufficiente e alloggio idoneo), e nel prevedere che gli stessi possano chiedere il rilascio di tale permesso di soggiorno "per sè e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1", ha chiaramente riferito il requisito del soggiorno per cinque anni al solo straniero già regolarmente residente e non anche ai suoi familiari;
- compete anche a costoro, dunque, il diritto alla concessione del permesso di soggiorno CE di lungo periodo, sempre che il loro familiare che da cinque anni si trova regolarmente in Italia sia in possesso di "un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio";
- non appare di ostacolo all'operatività nel nostro ordinamento di tale disposizione il fatto che la direttiva comunitaria alla quale il D. Lgs. n. 3/2007 ha dato attuazione – e che come tale ha un'efficacia prevalente sulla normativa interna nazionale – non contempli il permesso di soggiorno di lungo periodo per i familiari dello straniero già residente, giacchè la norma comunitaria all'art. 13 prevede che "gli stati membri possono rilasciare permessi di soggiorno permanenti o di durata illimitata a condizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dalla presente direttiva", e costituisce disciplina "più favorevole" quella – ora prevista dall'art. 9 D. Lgs. n. 286/98 come modificato – che attribuisce anche ai familiari dell'avente diritto al permesso di ottenerne il rilascio, a determinate condizioni, ma usufruendo del requisito, stabilito per il solo familiare già residente, della sua regolare permanenza in Italia da almeno cinque anni;
- non assume rilievo inoltre che il regolamento di attuazione del D. Lgs. n. 286/98 (DPR n. 394/99), nel fissare le modalità di presentazione della domanda per il rilascio della carta di soggiorno di cui all'art. 9 del testo unico (ora modificato dal D. Lgs. n. 3/2007), non disciplini l'ipotesi della domanda proposta per il familiare, o dal familiare, dell'avente diritto, dovendosi ritenere che ciò dipenda dal mancato coordinamento del regolamento con il nuovo testo della norma;
- conseguentemente, non essendo in contestazione che il marito della reclamante si trovi in Italia da più di cinque anni con regolare permesso di soggiorno e che sia in possesso degli ulteriori requisiti richiesti (reddito minimo sufficiente – alloggio idoneo), va riconosciuto a Xxxxxx, in riforma del decreto impugnato, il diritto al rilascio del permesso di soggiorno CE di lungo periodo;
- in considerazione della novità delle questioni trattate, si ravvisano infine giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese per entrambi i gradi del giudizio;
P.T.M.
La Corte, visti gli artt. 9 e 30 D. Lgs. n. 286/98, in riforma del decreto emesso dal Tribunale di Verona n data 21-23.9.2010
dispone
il rilascio.... del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
dichiara
compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
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