Diniego rinnovo permesso soggiorno, la condanna per il reato di ingresso illegale non è ostativa se successivamente si è perfezionata la procedura di emersione
T.A.R. Liguria, sez. seconda, sent. n. 930/2015 del 05/11/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 132 volte dal 17/01/2017
Effettivamente, ai sensi dell’art. 4 comma 6 e 5 comma 5 del D. Lgs. n. 286/1998, la precedente espulsione è, in astratto, ostativa al rilascio od al rinnovo del permesso di soggiorno. Sennonché, l’art. 5 comma 5 del D. Lgs. n. 286/1998 fa espressamente salvo il sopraggiungere di nuovi elementi che ne consentano il rilascio.
Difatti, ai sensi dell’art. 5 comma 13 del D. Lgs. n. 109/2012, la condanna alla pena sostitutiva dell’espulsione non rientra in nessuno dei casi di esclusione dalla speciale procedura di emersione, che contemplano soltanto l’espulsione amministrativa disposta dal Prefetto.
Si tratta di fattispecie differente dall’espulsione irrogata dal giudice – ex art. 62-bis del D. Lgs. 28.8.2000, n. 274 - come pena sostitutiva dell’ammenda, espulsione che dunque non ostava al perfezionamento della speciale procedura di emersione ed al rilascio dell’originario permesso di soggiorno.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 989 del 2014, proposto da:
Xxx, rappresentato e difeso dall'avv. Yyy, con domicilio presso la Segreteria del Tar Liguria;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliata in Genova, v.le B. Partigiane, 2;
per l'annullamento
del provvedimento 41/14 emesso in data 05.08.2014, con cui si comunica il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2015 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 1.10.2014 il signor Xxx, cittadino marocchino, ha impugnato il decreto del Questore della Spezia 5.8.2014, di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, a motivo dell’esistenza della sentenza n. 132/11 emessa in data 7.10.2011 dal Giudice di pace di Chiavari, di condanna alla pena di € 5.000,00 di ammenda, sostituita ai sensi dell’art. 62-bis del D. Lgs. n. 274/2000 dalla pena sostitutiva dell’espulsione per 5 anni dal territorio dello Stato, per il reato di cui all’art. 10-bis del D. Lgs. 25.7.1998, n. 286 (ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato), ostativo – ex artt. 4 comma 6 e 5 comma 5 del D. Lgs. n. 286/1998 – al rinnovo del permesso di soggiorno.
A sostegno del gravame deduce che la condanna ostativa è anteriore al perfezionamento della procedura di emersione ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 16.7.2012, n. 109 – in esito alla quale è stato rilasciato il permesso di soggiorno da rinnovare – ciò che avrebbe determinato, ex art. 5 comma 11 del D. Lgs. n. 109/2012, l’estinzione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.
In ogni caso, l’amministrazione non avrebbe tenuto nella giusta considerazione l’affidamento creatosi in capo allo straniero in forza dell’esito positivo della procedura di emersione e del conseguente rilascio del primo permesso di soggiorno.
Alla domanda di annullamento accede domanda di risarcimento del danno derivante dalla interruzione del rapporto di lavoro in essere.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, controdeducendo ed instando per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza 7.11.2014, n. 368 la Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.
Alla pubblica udienza del 5 novembre 2015 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Effettivamente, ai sensi dell’art. 4 comma 6 e 5 comma 5 del D. Lgs. n. 286/1998, la precedente espulsione è, in astratto, ostativa al rilascio od al rinnovo del permesso di soggiorno.
Sennonché, l’art. 5 comma 5 del D. Lgs. n. 286/1998 fa espressamente salvo il sopraggiungere di nuovi elementi che ne consentano il rilascio.
In concreto, nel caso di specie assume rilevanza il positivo esito della procedura di emersione ai sensi del D. Lgs. 16.7.2012, n. 109, con il conseguente rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ciò che ha determinato, ex art. 5 comma 11 del medesimo D. Lgs. n. 109/2012, l’estinzione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.
Né potrebbe sostenersi che la procedura di emersione ex art. 5 del D. Lgs. 16.7.2012, n. 109 si sia illegittimamente perfezionata, stante l’esistenza della citata sentenza di condanna.
Difatti, ai sensi dell’art. 5 comma 13 del D. Lgs. n. 109/2012, “non possono essere ammessi alla procedura prevista dal presente articolo i lavoratori stranieri: a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni; b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del medesimo codice; d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del medesimo codice”.
La condanna alla pena sostitutiva dell’espulsione non rientra dunque in nessuno dei casi di esclusione dalla speciale procedura di emersione, che contemplano soltanto – alla lettera a) - l’espulsione amministrativa disposta dal Prefetto per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato nei confronti dello straniero socialmente pericoloso in quanto appartenente a taluna delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Si tratta di fattispecie differente dall’espulsione irrogata dal giudice – ex art. 62-bis del D. Lgs. 28.8.2000, n. 274 - come pena sostitutiva dell’ammenda, espulsione che dunque non ostava al perfezionamento della speciale procedura di emersione ed al rilascio dell’originario permesso di soggiorno.
Non avendo l’amministrazione tenuto conto dell’elemento sopravvenuto consistente nel rilascio del permesso di soggiorno a seguito di emersione – permesso di soggiorno che non è stato neppure revocato – ne consegue la violazione dell’art. 5 comma 5 del D. Lgs. n. 286/1998 e l’illegittimità del provvedimento impugnato.
Non può invece trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno derivante dalla interruzione del rapporto di lavoro in essere.
Risulta dagli stessi documenti prodotti dal ricorrente (doc. 5 delle produzioni 15.10.2014) che, sebbene di poco successiva alla notifica del provvedimento impugnato, la cessazione del rapporto di lavoro sia avvenuta per dimissioni, e dunque per volontà del lavoratore.
Sussistono i presupposti di legge, in relazione alla reciproca soccombenza, per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
Accoglie in parte il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Pupilella, Presidente
Luca Morbelli, Consigliere
Angelo Vitali, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/11/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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