Cittadinanza italiana a chi dimostra la residenza anagrafica dalla nascita attraverso fatti significativi di una durevole e stabile permanenza nel territorio, ed inserimento nel tessuto socio-culturale
Corte di Appello di Napoli, Sezione Prima, sentenza del 26 aprile 2012, n. 1486
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 191 volte dal 04/04/2013
É accolto l’appello e, in riforma della sentenza impugnata che ha ritenuto non ricorrere il requisito della residenza anagrafica sin dalla nascita, va riconosciuto l’acquisto della cittadinanza italiana ex art. 4, comma 2, della legge n. 91/1992. Come peraltro riconosciuto in documenti di prassi dell’Amministrazione, non possono imputarsi al minore, nato in Italia e figlio di genitori stranieri, gli inadempimenti di questi ultimi circa i permessi di soggiorno e/o le formalità anagrafiche, sicché deve venire in rilievo la situazione di effettiva (e, quindi, legale) residenza del minore da dimostrare, come nel caso in esame è stato dimostrato, da fatti significativi di una durevole e stabile permanenza nel territorio sin dalla nascita ed inserimento nel tessuto socio-culturale.
Corte d’appello di Napoli, sez. I civile, sent. n. 1486 del 26 aprile 2012
Nella causa civile in grado d’appello, [...]
OGGETTO: appello avverso sentenza ... del Tribunale di Napoli in tema di riconoscimento della cittadinanza italiana.
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza ..., il Tribunale di Napoli, riconosciuta la giurisdizione dell’A.G.O. E dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Interno, rigettava la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, proposta da Xxx ai sensi dell’art. 4, comma II, L. 5.2.1992 n. 91, ritenendo che non ricorresse il requisito della residenza anagrafica sin dalla nascita e, quindi, compensate per la metà le spese e competenze del giudizio, condannava l'attore al pagamento della restante metà in favore del Comune di Napoli.
Avverso tale sentenza, [...] proponeva appello Xxx, il quale lamentava di aver diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana in quanto risiedeva in Italia sin dalla nascita, come dimostrato dalla documentazione prodotta, a nulla valendo eventuali interruzioni delle iscrizioni anagrafiche imputabili al più ai suoi genitori e, pertanto, chiedeva l'accoglimento della domanda proposta, con vittoria di spese e competenze dei due gradi del giudizio.
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’art. 4, comma II, L. n.91/1992, recita: “Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data”.
L’attore attuale appellante, nato ad Aversa il 18.1.1987 [...], chiedeva al Sindaco di Napoli di eleggere la cittadinanza italiana ai sensi della predetta disposizione di legge. Il Comune di Napoli, con nota del 13.2.2006, non accoglieva l’istanza osservando che non ricorreva in capo al richiedente il requisito della ininterrotta residenza legale in Italia sin dalla nascita, rilevando peraltro che anche il genitore del richiedente, proveniente dalla ex Jugoslavia, risultava aver risieduto in Italia nel Comune di Santa Maria Capua Vetere dal 22.5.1987 sino al 16.6.2000, quando cioè era stato cancellato per irreperibilità.
Dunque, posto che sono soddisfatti i requisiti della nascita dell’appellante in Italia e quello della tempestiva dichiarazione di elezione entro il 19° anno di età, si discute solo della valenza dell’accezione “legalmente residente giacché l’appellante ravvisa la sussistenza del requisito della residenza secondo la definizione sostanziale data dall’art. 43 c.c., mentre il Comune e il Tribunale hanno ritenuto che solo l’ininterrotta residenza risultante dalle certificazioni anagrafiche potesse giustificare l'elezione di cittadinanza italiana.
L’appellante fu dichiarato alla nascita in Italia (Aversa) dalla madre (e non dal padre come risulta erroneamente riportato nell’atto) Yyy che dichiarò essere “girovago”, nata e residente in Zabari (Jugoslavia). L’appellante ha altresì prodotto certificazione (tradotta dalla sezione consolare dell'ambasciata di Serbia e Montenegro in Roma) del Consiglio Comunale di Zabari (Repubblica di Serbia), dalla quale risulta che il medesimo non è stato mai iscritto nei registri di nascita ed anagrafici di quel Comune. Inoltre, la madre (e non il padre) dell’appellante si iscrisse anagraficamente come residente in S. M. Capua Vetere dal 1987 sino all’anno 2000, mentre l’appellante ha dimostrato di essere stato iscritto dal 1994 (e di aver conseguito nel 1999 la licenza elementare) presso il 10° circolo didattico di Napoli in v.le della Resistenza, nonché di aver conseguito nell’anno 2002 la licenza media presso l’Istituto Berlinguer di Napoli. Ancora ha prodotto attestazione del Presidente Regionale dell’Opera Nomadi da cui risulta che dimora stabilmente presso il campo Rom di via Aaa e dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa da tale Zzz (zia materna) circa la residenza da dieci anni dell’appellante presso il campo nomadi di via Aaa; ed, infine, censimento “nomadi” dell’anno 2008 dal quale risulta la dimora nel predetto insediamento. Dunque, può ritenersi che al di là della mancata iscrizione nel registri anagrafici, l’appellante dimori stabilmente in Italia sin dalla nascita.
Il Comune nel respingere l'istanza dell'appellante ha richiamato circolari ministeriali e pareri del Consiglio di Stato risalenti nel tempo e che effettivamente facevano riferimento alla necessità di una continuità delle iscrizioni anagrafiche ai fini della legalità della residenza. Il Tribunale ha condiviso tale impostazione richiamando anche il regolamento di esecuzione (d.p.r. n.572/93) della predetta legge, il cui art. 1, comma II, lett. a), precisa che si considera legalmente residente chi abbia soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di iscrizione anagrafica.
Tale disposizione che richiede la residenza anagrafica per riconoscere la residenza legale è stata giustamente criticata dalla dottrina in quanto l’unico concetto di residenza legale richiamato dalla legge n. 91/92 non può essere che quello di cui all’art. 43 c.c. e alla legge 13.6.1912 n. 555 (che non richiedeva il requisito dell’iscrizione anagrafica), tant’è che la giurisprudenza di merito l’ha ritenuta illegittima e quanto meno disapplicata per le fattispecie maturate anteriormente alla sua entrata in vigore (T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, 29/04/1996, n. 176; Trib. Torino, 10.12.1996).
Sennonché lo stesso Ministero dell’Interno ha emanato specifiche circolari in materia (che superano quelle risalenti nel tempo richiamate dal Comune nel proprio atto di diniego dell’istanza) e in particolare la circolare n. 22 del 7.11.2007 (prodotta già in prime cure dall’appellante), laddove si
legge: “Si è pertanto ritenuto opportuno individuare criteri di applicazione dell’art. 4, comma 2 e del conseguente art.1 dei d.p.r. 572/93 sopraindicati, che meglio rispondano all’attuale contesto sociale, al fine di evitare che le omissioni o i ritardi relativi al predetti adempimenti spettanti al soggetti esercenti la patria potestà e non imputabili al minore, possano arrecargli danno. Quanto sopra in armonia con la linea di azione del Governo e con l’orientamento in ambito internazionale volti alla tutela in via primaria degli interessi del minore. Alla luce delle più recenti linee interpretative introdotte con la circolare n. K.60 del 5.1.2002 si precisa quindi che l’iscrizione anagrafica tardiva del minore presso un comune italiano, potrà considerarsi non pregiudizievole ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 4 comma della legge 91/92, ove vi sia una documentazione atta a dimostrare la effettiva dello stesso nel nostro Paese nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica (attestati di vaccinazione, certificati medici in generale, etc. ).
L’iscrizione anagrafica dovrà comunque essere ragionevolmente ricollegabile al momento della nascita e quest'ultima dovrà essere regolarmente denunciata presso un Comune italiano da almeno uno dei genitori legalmente residente in Italia. Se in periodi successivi alla nascita si rilevassero breve interruzioni nella titolarità del permesso di soggiorno, al fine di favorire la possibilità di dimostrare la permanenza continuativa nel territorio italiano, l’interessato potrà inoltre produrre documentazione integrativa quale certificazione scolastica, medica o altro, che attesti la presenza in Italia, come già richiamato nella citata circolare del gennaio 2007. I criteri forniti volti a garantire la positiva conclusione del percorso di inserimento peri bambini stranieri nati nel nostro territorio, completano l’orientamento espresso con la circolare K.69/89 del 18.2.1997; che aveva già indicato le modalità di superamento di alcune omissioni relative alla regolarizzazione del minore in Italia, ai fini dell’applicazione dell'art. 4, comma 2”. Dunque, la stessa P.A. riconosce che per gli impegni presi dallo Stato Italiano in tema di protezione del minore e che per un principio di negazione di una sorta di nemesi storica, non possono imputarsi al minore, nato in Italia e figlio di genitori stranieri, gli inadempimenti di quest’ultimi circa i permessi di soggiorno e/o le formalità anagrafiche, sicché deve venire in rilievo la situazione di effettiva (e, quindi, legale) residenza del minore da dimostrare, come nel caso in esame è stato dimostrato, da fatti significativi di una durevole e stabile permanenza nel territorio sin dalla nascita ed inserimento nel tessuto socio-culturale (ad esempio percorsi scolastici).
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, la domanda dell’appellante deve essere accolta e per l’effetto deve dichiararsi che Xxx nato ad Aversa il 18.1.1987, ha acquistato la cittadinanza Italiana ex art. 4, comma 2°, L. 5.2.1992 n. 91. [...]
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Persone e Famiglia, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l’appello proposto da Xxx e in riforma della sentenza ... emessa dal tribunale di Napoli, dichiara che Xxx, nato ad Aversa il 18.1.1987, ha acquistato la cittadinanza italiana ex art. 4, comma 2°, L. 5.2.1992 n. 91;
[...]
Così deciso in Napoli, in data 13.4.2012.
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