Autorizzazione ex art. 31, D. Lgs. 286/98 anche se non vi sono situazioni di emergenza o eccezionali collegate alla salute del minore
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, Sentenza del 6 luglio 2010 n. 21799
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Importante arresto giurisprudenziale relativo all'autorizzazione ex art. 31, comma 3, d.lgs. 286/98, che aderisce a quello che fino ad oggi era un orientamento minoritario favorevole ad "allargare le maglie" dell'art. 31. In effetti, molti tribunali per i minorenni tendevano a concedere la detta autorizzazione solo in caso di estremo bisogno di tutela del minore residente in Italia, nonostante la norma in commento non prevedesse nè preveda un particolare rigore ai fini dell'ottenimento del provvedimento giudiziario e nonostante l'esistenza della normativa anche internazionale che protegge i minori imponga il maggior favor possibile per gli stessi. Data l'autorevolezza della sentenza si auspica che le future situazioni che verranno portate all'attenzione dei vari tribunali vengano accolte con maggiore benevolenza per il minore (e non tanto per i genitori, sebbene maliziosamente si potrebbe pensare che l'autorizzazione ex art. 31 venga usata strumentalmente da questi ultimi per conseguire la permanenza in Italia; ma, anche così, il risultato sarebbe quello di permettere a interi nuclei familiari di ricompattarsi e di crearsi un futuro nel nostro Paese). massima: La temporanea autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare del minore... non postula necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo essere connessa anche soltanto alla tenerissima età del minore, tenuto conto della grave compromissione e del sicuro danno all'equilibrio psico-fisico che determina in tale situazione l'allontanamento o la mancanza di uno dei genitori nonché la conseguente impossibilità di avere rapporti con lui e di poterlo anche soltanto vedere.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Sentenza del 6 luglio 2010 n. 21799
Svolgimento del processo
Il Tribunale per i minorenni di Perugia, con decreto del 5 dicembre 2008, respingeva l'istanza della cittadina nigeriana A... B... di essere autorizzata ai sensi dell'art. 31 del T.U. Sull'immigrazione... alla temporanea permanenza sul territorio nazionale nell'interesse dei tre figli minori C..., D... e E..., in atto affidati part-time presso la famiglia F... dal mese di aprile 2003.
Il reclamo della B... è stato respinto dalla Corte di appello di Perugia con decreto 12 marzo 2009, in quanto: a) i gravi motivi che consentono di autorizzare il familiare del minore alla permanenza nel territorio dello Stato devono aver riguardo a situazioni eccezionali e transitorie connesse a generali esigenze del suo sviluppo fisico; b) questa esigenza non si identifica, quindi, con quella di avere accanto un genitore durante il tempo della sua minore età; e d'altra parte la ricorrente condannata per il reato di sfruttamento della prostituzione e perciò destinataria di un provvedimento di espulsione, aveva tenuto un comportamento poco attento alle esigenze dei figli tanto che si era reso necessario l'intervento dei Servizi sociali ed il loro affidamento etero familiare.
[...]
Motivi della decisione
2. Con il ricorso la B... deducendo violazione degli art. 31 d.lgs. 286 del 1998, e 3 della Convenzione dei Diritti sull'Infanzia censura la sentenza impugnata per avere recepito una interpretazione restrittiva ed incostituzionale della menzionata disposizione... senza considerare: a) che i gravi motivi richiesti per l'autorizzazione non possono ritenersi limitati a situazioni eccezionali e transitorie, riferendosi invece alla conservazione del nucleo familiare, all'impedimento di scissioni artificiali nonchè dello sradicamento del minore dal contesto in cui è vissuto, nonchè a concedere ai genitori possibilità di lavoro per il regolare sostentamento della prole; b) la prevalenza dell'interesse del minore anche rispetto a quello dello Stato al regolare flusso migratorio, e sul quale d'altra parte non possono ricadere gli errori commessi dallo Stato nella gestione degli immigrati irregolari.
Il ricorso è fondato.
La giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte... ha ritenuto ai fini dell'autorizzazione temporanea all'ingresso ed alla permanenza del familiare straniero del minore che si trovi nel territorio italiano, che le condizioni previste nel menzionato art. 31, consistenti nei gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico del minore stesso, tenuto conto delle condizioni di salute e di età, sono configurabili solo quando sia accertata l'esistenza di una situazione d'emergenza, rappresentata come conseguenza della mancanza o dell'allontanamento improvviso del genitore, a carattere eccezionale o contingente, che ponga in grave pericolo lo sviluppo normale della personalità del minore; e che detti motivi non possono quindi essere ravvisati nelle ordinarie necessità di accompagnarne il processo d'integrazione ed il percorso educativo, formativo e scolastico, trattandosi di esigenze incompatibili con la natura temporanea ed eccezionale dell'autorizzazione, che viene concessa in deroga all'ordinario regime giuridico dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri.
Per converso le recenti Cass. 22080/2009 e 823/2010, ignoranto del tutto le pronunce suddette, hanno articolato il diverso principio che la temporanea autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare del minore... non postula necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo essere connessa anche soltanto alla tenerissima età del minore, tenuto conto della grave compromissione e del sicuro danno all'equilibrio psico-fisico che determina in tale situazione l'allontanamento o la mancanza di uno dei genitori nonchè la conseguente impossibilità di avere rapporti con lui e di poterlo anche soltanto vedere.
Queste ultime decisioni riflettono le posizioni della dottrina prevalente favorevole ad una interpretazione estensiva dei "gravi motivi connesso con lo sviluppo psico-fisico del minore", non limitati dai requisiti dell'eccezionalità e contingenza, ma corrispondenti ad un'idea promotiva dello sviluppo del fanciullo che ne prenda in considerazione il preminente interesse in relazione all'età e/o alle condizioni di salute anche psichiche nonchè al pregiudizio che gli può derivare comunque dall'allontanamento forzato dei familiari (Cass. 25026/05).
3. Tanto premesso, le Sezioni Unite osservanoc he gli artt. 29 e segg. Cost. tutelano la famiglia anche e soprattutto come luogo privilegiato di sviluppo ed affermazione della personalità del minore, ponendole al centro di un sistema di protezione e fruizione di diritti da esercitarsi nei confronti dei genitori (art. 30) e dei pubblici poteri (art. 31). E che la Corte Costituzionala he rimarcato l'applicazione generale e paritaria di detti diritti considerati "fondamentali della persona" con specifico rigurdo alla condizione degli stranieri già in epoca anteriore al T.U. d.lgs. 286/98, estendendo il ricongiungimento di cui alla legge allora vigente a fattispecie ulteriori, riferrite a nuclei familiari con figli minori attraverso una motivazione incentrata sul diritto del minore alla massima espressione della funzione genitoriale (sent. 203/1997 e 20/1995).
Con la successiva pronuncia 376/2000, ha rilevato quindi che il diritto all'unità familiare merita una speciale protezione quanto riguarda il destino dei figli minori perchè oltre a ricevere una diretta tutela costituzionale è affermato da una serie di disposizioni di trattati internazionali ratificati dall'Italia: dal patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (reso esecutivo con la legge 801 del 1977) alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo ratificata dalla legge 176/1991, che approfondisce il contenuto del diritto di famiglia, con particolare riguardo al rapporto genitori-figli, precisando che il fanciullo non può essere separato dai genitori, se non in casi specifici e controllati (art. 9 e segg.).
[...] Questo sistema di valori ritenuti "fondamentali della dignità umana", è divenuto parte integrante del diritto comunitario nel cui ambito è stata adottata la Direttiva 2003/06/CE relativa al ricongiungimento familiare di cittadinidi paesi terzi, da interpretare secondo la Corte di Giustizia alla luce dei diritti fondamentali, e più "particolarmente del diritto al rispetto della vita familiare sancito sia dalla CEDU, sia dalla Carta" [...].
4. Alle ricordate norme rivolte alla protezione, con carattere di priorità, dell'individuo minorenne si contrappone la materia dell'immigrazione, fondata su principi diversi (e talvolta antitetici) ispirati da esigenze di ordine pubblico e di sicurezza nazionale; e comportante anzitutto la rigorosa regolamentazione delle condizioni che consentono l'ingresso e la permanenza dello straniero nel territorio di ciascuno Stato.
Si tratta anche in questo caso di principi e valori tutelati da fonti internazionali tanto da essere stati comunitarizzati dal Trattato di Amsterdam e da consentire interventi legislativi degli organi comunitari [...]. E la cui operatività richide un difficile bilanciamento tr ai diversi interessi generali ed individuali coinvolti attingendo anche la protezione dei diritti delle famiglie e dei minori immigrati.
[...] 5. Questo quadro normativo è completato dalla disposizione del 3° comma dell'art. 31 del T.U. la quale prevede una duplice possibilità di autorizzazione temporanea, all'ingresso e alla permanenza del familiare sul territorio nazionale in deroga alle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, e nel concorso di gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico del minore, tenuto conto della sua età e delle sue condizioni di salute; perciò svolgendo la funzione di norma di chiusura del sistema di tutela dei minori stranieri; fondato in via ordinaria sull'istituto del ricongiungimento familiare, ed apportando una eccezione alla disciplina sull'ingresso e sul soggiorno dello straniero dettata dalle norme precedenti quando ricorrano le condizioni per salvaguardarne il "preminente interesse" in situazioni nelle quali l'allontanamento suo o di un suo familiare potrebbe pregiudicarne gravemente l'integrità fisio-psichica.
In tale logica, essa attua, completa ed esaurisce il bilanciamento necessario ed equilibrato tra il rispetto alla vita familiare del minore che i pubblici poteri sono tenuti a proteggere e promuovere e l'interesse pubblico generale alla sicurezza del territorio e del controllo delle frontiere che richiede soprattutto il rispetto delle norme sull'immigrazione da parte dei soggetti ad essa sottoposti; e che rappresenta, secondo la Corte Costituzionale e le fonti internazionali menzionate, un valore primario di pari rango ed egualmente degno di tutela [...].
Questa interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione dell'art. 31, non consente di condividere l'indirizzo c.d. restrittivo, laddove travalicando la lettera della legge qualifica la norma "eccezionale" o la correla a requisiti di emergenza o la ritiene addirittura applicabile solo in situazioni di estremo pericolo per la salute (fisica) del minore; se non nel senso che, incidendo soprattutto sugli stranieri che soggiornano irregolarmente in Italia ed apportando una deroga... alla precedente disciplina sull'immigrazione e sulle condizioni per conseguire il ricongiungimento familiare, rappresentata un istituto extra ordinem "a favore dei minori" [...]
7. D'altra parte, l'orientamento c.d. restrittivo, già sfrondato dalla richiesta del requisito dell'eccezionalità o della natura emergenziale della situazione legittimante la misura autorizzativa... ha avuto una notevole evoluzione.
A partire da Cass. 396/2006 è stata, infatti, abbandonata la lettura strettamente sanitaria della norma e limitata al ristretto orizzonte della patologia medica nonchè delle evenienze terapeutiche riguardanti la solo salute fisica; e la contestuale Cass. Sez. un. 22216/2006 ha rimosso anche la necessità della preesistenza della patologia nell'ipotesi in cui venga richiesta l'autorizzazione alla permanenza del familiare che diversamente dovrebbe essere espulso, osservando che proprio l'allontanamento improvviso del genitore o lo spostamento definitivo dell'intero nucleo familiare possono determinare una situazione futura di grave rischio per il corretto equilibrio psico-fisico del minore che, ancorchè non puntualmente prospettata dalla parte ricorrente nell'indicazione dei gravi motivi, deve essere attentamente valutata dal giudice minorile anche attraverso accertamenti tecnici specialistici.
Per cui le Sezioni Unite nel ribadire quest'ultimo arresto, devono concludere che la tecnica di normazione a clausola generale dell'art. 31 induce a comprendervi qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obbiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico deriva, o è altamente probabile deriverà al minore, dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto.
Si tratta, all'evidenza, di situazioni che non si prestano ad essere preventivamente catalogate e standardizzate, ma richiedono un'indagine svolta in modo individualizzato [...].
8. Da qui la necessità che tra il minore ed il genitore espulso sussista – e sia documentato – un rapporto affettivo significativo idoneo a giustificare l'inversione della regola generale secondo cui il figlio minore segue la condizione giuridica del genitore (1° comma); prevedendo invece che quest'ultima possa seguire quella del figlio attraverso la richiesta dello straniero irregolare "di entrare o soggiornare in Italia anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge" per la necessità di non privare traumaticamente il minore della figura parentale fino ad allora presente nella sua vita psichica.
Si tratta, infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte del riconoscimento di un diritto soggettivo a titolarità multipla, avente ad oggetto quel particolare bene della vita costituito dall'unità della famiglia e dalla reciproca assistenza tra i suoi membri, sebbene in subordine ed in funzione del superiore interesse del minore (Cass. 396/2006), che si fonda dunque sulla effettività della vita familiare nonchè della relazione parentale che è rivolta a mantenere. [...]
Per cui la decisione va cassata con rinvio alla stessa Corte di appello di Perugia che in diversa composizione provvederà al riesame dei motivi di appello della ricorrente compiendo gli accertamenti di cui si è detto ed attenendosi al seguente principio di diritto: "La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non postula necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegata alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obbiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto. Trattasi di situazioni di per sè non di lunga o indeterminabile durata, e non aventi tendenziale stabilità che pur non prestandosi ad essere preventivamente catalogate e standardizzate, si concretano in eventi traumatici e non prevedibili nella vita del fanciullo che necessariamente trascendono il normale e comprensibile disagio del rimpatrio suo e del suo familiare".
[...]
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Perugia, sez. per i minorenni, in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 6 luglio 2010.
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