Va revocata la condanna per il reato di inottemperanza all'ordine di allontanamento del Questore, perchè la norma è stata abrogata con la Direttiva Rimpatri
Tribunale Penale di Roma, Sezione Ottava, Ordinanza del 25 luglio 2011
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 660 volte dal 01/12/2011
massima: La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito l'incompatibilità con la direttiva n. 2008/115/CE, c.d. Direttiva Rimpatri, di una normativa interna, come quella italiana (le norme di cui all'art. 14 comma 5 ter e all'art. 14 comma 5 quater del D. L.vo n. 286/1998), che disponga la reclusione per gli stranieri irregolari che non rispettino il provvedimento di espulsione senza giustificato motivo (non potendo alcuno Stato, per ovviare all'insuccesso delle misure adottate per procedere all'allontanamento dello straniero irregolare, anzichè continuare ad adoperarsi per dare esecuzione alla decisione di rimpatrio nella prospettiva di gradualità degli interventi disegnata dalla direttiva in parola, irrogare al cittadino dello stato terzo una sanzione penale detentiva). Il giudice nazionale italiano, stante l'immediata applicabilità della detta direttiva (in quanto non attuata dallo Stato italiano entro il termine perentorio del 24.12.2010 e contenente prescrizioni incondizionate e sufficientemente precise), deve disapplicare la normativa interna contraria alla direttiva stessa.
TRIBUNALE PENALE DI ROMA
VIII SEZIONE PENALE
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica in funzione di Giudice dell'Esecuzione, [...] ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
[...]
- vista l'istanza in data 20.4.2011 presentata dall'Ufficio Esecuzioni della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma avente ad oggetto la revoca della condanna pronunciata in data 21.2.2009 nei confronti del prefato per il delitto di cui all'art. 14 comma 5 ter D. L.vo 286/98;
- letti gli atti;
- rilevato che Xxxx è stato condannato dal Tribunale di Roma con sentenza del 21.2.2009... alla pena di mesi 6 di reclusione per il delitto di cui all'art. 14 comma 5 ter D. L.vo 286/98;
- rilevato che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sezione I, con sentenza del 28.4.2011... ha stabilito l'incompatibilità con il diritto UE (segnatamente con la direttiva n. 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) di una normativa interna, come quella italiana (in particolare le norme di cui all'art. 14 comma 5 ter e all'art. 14 comma 5 quater del D. L.vo n. 286/1998), che disponga la reclusione per gli stranieri irregolari che non rispettino il provvedimento di espulsione senza giustificato motivo (non potendo alcuno Stato, per ovviare all'insuccesso delle misure adottate per procedere all'allontanamento dello straniero irregolare, anzichè continuare ad adoperarsi per dare esecuzione alla decisione di rimpatrio nella prospettiva di gradualità degli interventi disegnata dalla direttiva in parola, irrogare al cittadino dello stato terzo una sanzione penale detentiva – quale la reclusione – per il solo fatto che lo stesso, in violazione di un ordine di lasciare il territorio entro un determinato termine, permane in detto territorio senza giustificato motivo), di talchè il giudice nazionale italiano, stante l'immediata applicabilità della detta direttiva (in quanto non attuata dallo Stato italiano entro il termine perentorio del 24.12.2010 e contenente prescrizioni incondizionate e sufficientemente precise), deve disapplicare la normativa interna contraria alla direttiva stessa;
- ritenuto che, pur non vertendosi in un caso di abrogazione o di declaratoria di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice di cui all'art. 14 comma 5 ter D. L.vo 286/1998, la sopravvenuta inapplicabilità della stessa per effetto della detta pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea legittimi l'applicazione estensiva dell'art. 673 c.p.p. ed imponga la revoca delle sentenze di condanna pronunciate per la condanna in essa prevista (secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione VII, 6 marzo 2008... in analoga ipotesi di incompatibilità della norma incriminatrice applicata con la normativa comunitaria dichiarata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea);
- ritenuto, pertanto, che debba essere revocata la sentenza sopra specificata ai sensi dell'art. 673 c.p.p. e che, conseguentemente, debba dichiararsi cessata l'esecuzione della pena con essa inflitta;
P.Q.M.
Visto l'art. 673 c.p.p.,
REVOCA
la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Roma in data 21.2.2009 nei confronti di Xxxxx...
Così deciso in Roma il 25/07/2011
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