Sanatoria 2012, anche se la matricola provvisoria INPS non risulta aperta, è sufficiente dimostrare che vi è stato un rapporto di lavoro
T.A.R. Lombardia, sezione seconda, sent. n. 1148/2015 del 06/05/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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L’Autorità amministrativa, con provvedimento del 30 dicembre 2014, ha respinto l’istanza, rilevando la mancata comunicazione della matricola provvisoria INPS, necessaria per l’effettuazione dei controlli riguardanti l’avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.
Questa documentazione, che sembra dimostrare la regolarità della posizione del ricorrente per i profili contributivi ed assicurativi, non è stata valutata dall’Amministrazione resistente.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 843 del 2015, proposto da:
EDWIN LIU GALLARDO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonino Lo Verde e M. Beatrice Sciannamblo, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Via Cernuschi, 4;
contro
MINISTERO DELL'INTERNO - Prefettura di Milano, in persona del ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso gli Uffici di quest’ultima in Milano, Via Freguglia, n. 1;
per l'annullamento
del provvedimento della Prefettura di Milano EM-SUB.12.RIG.DEF./228/2014 di rigetto dell'istanza di emersione presentata in data 10 ottobre 2012 dal sig. Emanuele Giuliesi in favore del sig. Liu Gallardo Eduwin;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2015 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
In data 10 ottobre 2012, il sig. Giuliesi Emanuele ha presentato presso la Prefettura della Provincia di Milano, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 109 del 2012, un’istanza da emersione da lavoro irregolare in favore del sig. Liu Gallardo Eduwin, odierno ricorrente.
L’Autorità amministrativa, con provvedimento del 30 dicembre 2014, ha respinto l’istanza, rilevando la mancata comunicazione della matricola provvisoria INPS, necessaria per l’effettuazione dei controlli riguardanti l’avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi .
Contro questo provvedimento è diretto il ricorso in esame.
Si è costituito in giudizio, per resistere al gravame, il Ministero dell’Interno.
In data 6 maggio 2015 si è tenuta la camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare.
Ritiene il collegio che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., adottata in esito alla suindicata camera di consiglio, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità.
Va difatti osservato che risulta fondata la doglianza che lamenta il difetto di istruttoria.
In proposito si deve osservare che il ricorrente ha depositato in giudizio copia di alcune buste paga, risalenti ad un periodo anteriore rispetto a quello di adozione del provvedimento impugnato, dalle quali emerge che nei suoi confronti è stata aperta la posizione INPS.
Questa documentazione, che sembra dimostrare la regolarità della posizione del ricorrente per i profili contributivi ed assicurativi, non è stata valutata dall’Amministrazione resistente.
Pertanto, come anticipato, il ricorso deve essere accolto ai fini del riesame, affinché l’Amministrazione possa rivalutare la vicenda alla luce della documentazione depositata in giudizio.
La particolarità della vicenda fattuale induce il collegio a disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai fini del riesame, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate, fermo l’onere di cui all’art. 13, comma 6 bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Mario Mosconi, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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