Rinnovo permesso soggiorno per lavoro, reddito da fonti lecite sufficiente anche con omissione contributiva del datore, censurata davanti al giudice del lavoro
T.A.R. Emilia Romagna, Sez. Prima, sent. n. 151/17 del 22/10/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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La Questura rigetta la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato della richiedente. La ragione risiede nella asserita assenza/insufficienza di redditi da fonte lecita, da rinvenire nel mancato pagamento per due annualità dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro.
Si evidenzia altresì che è mancata l'istruttoria dell'Amministrazione sui successivi rapporti di lavoro instaurati dalla straniera, nonchè sulla sua iscrizione al centro per l'impiego.
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