Rinnovo permesso, la mancanza di reddito non è ostativa, in presenza di legami familiari
T.A.R. Toscana, Sez. Seconda, sent. n. 254/17 del 24/01/2017
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 53 volte dal 09/03/2022
La Questura nega il rinnovo del permesso di soggiorno, per attesa occupazione, in quanto il destinatario ne avrebbe già fruito.
Una malattia agli occhi gli aveva poi impedito di rinnovare il permesso per lavoro, ma nel frattempo la moglie aveva iniziato una attività lavorativa come badante, garantendo un minimo sostentamento alla famiglia.
Il Collegio si dilunga in un esaustivo excursus giurisprudenziale, a partire dal Consiglio di Stato, secondo cui anche il possesso di un reddito minimo, idoneo al sostentamento di un extracomunitario, costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto attinente alla sostenibilità dell'ingresso dello straniero nella comunità nazionale, al suo inserimento nel contesto lavorativo; nondimeno la mancanza di reddito nella misura richiesta
non rappresenta una causa automaticamente ostativa alla permanenza in Italia, in quanto in presenza di legami familiari stabili dello straniero in Italia è necessario un bilanciamento ragionevole e proporzionato tra l'esigenza, da un lato, di regolare i flussi migratori e, dall'altro, l'esigenza di salvaguardare i diritti riconosciuti dagli artt. 29 e segg. Cost.
Secondo TAR Piemonte, poi, la tutela della famiglia e dei minori, assicurata dalla Costituzione, implica che ogni decisione sul rilascio o sul rinnovo del permesso di soggiorno dell'extracomunitario, che abbia legami familiari in Italia, deve fondarsi su un circostanziato esame della situazione particolare dello straniero interessato, estesa anche alla valutazione dell'incidenza dell'eventuale diniego sulle relazioni familiari in essere.
Ed ancora, per Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 5 comma 5 t.u. 25 luglio 1998, n. 286, nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio,
revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero, che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, si deve tener anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale; verificandosi tale ipotesi, il diniego del permesso di soggiorno non è mai vincolato e la relativa determinazione deve procedere da un'apposita valutazione discrezionale, congruamente motivata.
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