Rinnovo permesso di soggiorno per lavoro autonomo, no al diniego se il primo permesso viene revocato per irregolarità amministrative imputabili al datore
T.A.R. Puglia, sezione seconda, sent. n. 430/2015 del 29/01/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 120 volte dal 14/04/2016
Non può essere negato il rinnovo del permesso di soggiorno nei confronti di cittadino extracomunitario facendo leva esclusivamente sul fatto che il titolo di soggiorno rilasciato in origine è stato annullato d’ufficio dalla competente amministrazione per irregolarità non imputabili al ricorrente.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2170 del 2014, proposto da:
Elimane Diop, rappresentato e difeso dall'avv. Monica Colella, con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Lecce, Via G. Toma, 45;
contro
Questura di Lecce, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Lecce, Via Rubichi;
per l'annullamento
- del decreto del Questore di Lecce prot. nr. 16/2014 adottato il 17 marzo 2014 e notificato il 17 giugno 2014, con il quale è stata rigettata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo presentata dallo straniero in data 6 agosto 2012;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, compreso il decreto emesso dalla Questura di Brescia cat. A-12/Imm./2012 del 9 ottobre 2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Lecce e di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2015 il dott. Carlo Dibello e uditi i difensori nei preliminari avv. M. Colella per il ricorrente e avv. dello Stato A. Tarentini;
Con il provvedimento impugnato, il Questore della Provincia di Lecce ha respinto l’istanza con la quale il cittadino extracomunitario Diop Elimane ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.
Il provvedimento in questione è stato adottato perché il permesso di soggiorno rilasciato in precedenza in favore del ricorrente è stato annullato dalla Questura di Brescia- con decreto del 9 ottobre 2012- sul presupposto di irregolarità nella procedura di emersione del lavoro irregolare, coltivata nell’interesse del ricorrente.
Quest’ultimo contesta la legittimità del diniego oppostogli dalla Questura di Lecce alla luce dei seguenti motivi:
violazione di legge per omessa valutazione di elementi sopravvenuti- Eccesso di potere- carenza di motivazione.
Il Ministero dell’Interno e la Questura di Lecce si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso del quale hanno chiesto entrambi il respingimento, siccome infondato.
La controversia è passata in decisione alla pubblica udienza del 29 gennaio 2015.
Il ricorso è fondato ed è meritevole di accoglimento.
Il Collegio ritiene di dover sottolineare che non può essere negato il rinnovo del permesso di soggiorno nei confronti di cittadino extracomunitario facendo leva esclusivamente sul fatto che il titolo di soggiorno rilasciato in origine è stato annullato d’ufficio dalla competente amministrazione per irregolarità non imputabili al ricorrente.
L’ordinamento giuridico nazionale contempla, infatti, l’ipotesi del permesso di soggiorno per attesa occupazione, il quale rappresenta senz’altro titolo munito di autonomia concettuale e giuridica, non essendo intimamente connesso a un precedente assenso alla permanenza sul territorio del richiedente.
Occorre, del resto, tener presente che, nel caso di specie, come già il Collegio ha sottolineato in sede cautelare, il ricorrente dispone di adeguata situazione alloggiativa, lavorativa e reddituale, il che legittima la sua permanenza e rivela un profilo di difetto di istruttoria nel provvedimento impugnato.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese processuali possono essere compensate, tenuto conto della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto impugnato.
Spese compensate.
Dispone procedersi al pagamento, a carico dell’Erario, della somma di € 1.250,00 in favore dell’avv. Monica Colella a titolo di gratuito patrocinio svolto in favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Carlo Dibello, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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