Rinnovo permesso di soggiorno, il silenzio dell'Amministrazione (più di 60 giorni dalla domanda) non è sanato dalla scarsa collaborazione dell'interessato
T.A.R. Marche, sent. n. 888/2015 del 10/12/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 112 volte dal 24/02/2017
Sussiste l’obbligo di provvedere della pubblica amministrazione sull’istanza di rinnovo ed è abbondantemente scaduto il termine di cui all’art. 5, comma 9 del D.lgs. 286/98 e successive modificazioni, il quale prescrive che i procedimenti relativi al rilascio dei permessi di soggiorno debbano concludersi entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Avv. Francesco Lombardini
Avv. Francesco Lombardini - Studio Legale Cesena | Immigrazione | Penale | Civile - Cesena, FC
Cerca il tuo avvocatoFiltra per
Altri 1594 articoli dell'avvocato
Michele Spadaro
-
Diritto al rinnovo del permesso di soggiorno anche dopo una condanna per violenza sessuale
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
La condanna per taccheggio non impedisce il rilascio del permesso di soggiorno
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
La condanna per ricettazione non impedisce la regolarizzazione del lavoratore straniero
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
Si può convertire il permesso di soggiorno per protezione speciale in un permesso per lavoro subordinato?
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
Rinnovo permesso, il ritardo nel decidere sulla domanda può impedire allo straniero di ottenere il reddito necessario al...
Letto 0 volte dal 14/03/2024