Rinnovo permesso di soggiorno, fra le precedenti condanne e la domanda di rinnovo vi deve essere un non breve intervallo di tempo
T.A.R. Lazio, sez. prima, sent. n. 349/2016 del 12/05/2016
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 113 volte dal 16/10/2016
Il Collegio fa riferimento all'orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato (cfr., Consiglio di Stato, sez. III, 12/04/2016, n. 142), che, più in generale, ha dato rilevanza alla circostanza che fra la condanna penale considerata ostativa e il diniego del rilascio o del rinnovo vi sia stato un non breve intervallo di tempo, caratterizzato da una positiva condotta dell'interessato.
Ne consegue che deve ritenersi illegittimo il diniego di rinnovo di permesso di soggiorno opposto ad un cittadino extracomunitario per una condanna penale risalente nel tempo, senza aver valutato l'intervenuta dichiarazione di estinzione del suddetto reato per assenza di mende nel quinquennio successivo alla condanna.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 704 del 2015, proposto da:
Abdelaziz Ben Guedida, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Centonze, con domicilio eletto presso Giacomo Avv. Mignano in Latina, Via G.B.Vico, 35;
contro
Questura di Latina, in persona del Questore pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi,12;
per l'annullamento
per l'annullamento del decreto Div. P.A.S./Cat.A.11/09/Uff. Imm. prot. n. 25/2009 con cui il Questore della Provincia di Latina in data 16 marzo 2009 ha rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Latina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2016 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. Ben Guedida Abdelaziz, cittadino tunisino, impugna il decreto in epigrafe indicato a mezzo del quale il Questore della Provincia di Latina ha respinto l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, dal medesimo presentata in data 22.9.2006, sul rilievo che il richiedente annoverava due sentenze di condanna emesse dal GIP del Tribunale e dalla Corte di Appello di Milano rispettivamente in data 13.5.1994 ed in data 14.12.1994, per cessione di sostanze stupefacenti.
A sostegno del ricorso deduce vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.
L'Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio, richiedendo la reiezione del ricorso.
Il ricorso è fondato alla stregua delle precisazioni che seguono.
Il Collegio fa riferimento all'orientamento giurisprudenziale fatto proprio recentemente dal Consiglio di Stato (cfr., Consiglio di Stato, sez. III, 12/04/2016, n. 142), che, più in generale, ha dato rilevanza alla circostanza che fra la condanna penale considerata ostativa e il diniego del rilascio o del rinnovo vi sia stato un non breve intervallo di tempo, caratterizzato da una positiva condotta dell'interessato. In tal caso, ha osservato tale giurisprudenza, viene meno l'automatismo della preclusione, ma resta integro il potere dell'Amministrazione di negare comunque il titolo di soggiorno, sempreché il diniego sia sostenuto da una valutazione motivata della personalità dell'interessato, della sua pericolosità sociale, della gravità dei precedenti penali, in comparazione con i suoi interessi personali e familiari, e della situazione lavorativa ( dopo quelle già ricordate della VI sezione si vedano le sentenze della III Sezione, 7 dicembre 2011, n. 5453; 16 febbraio 2013, n. 948; 24 settembre 2013, n. 4685; 23 ottobre 2014, n. 5220; 05 maggio 2015, n. 2253; 26 giugno 2015, n. 3209.
Ne consegue che deve ritenersi illegittimo il diniego di rinnovo di permesso di soggiorno opposto ad un cittadino extracomunitario per una condanna penale risalente nel tempo, senza aver valutato l'intervenuta dichiarazione di estinzione del suddetto reato per assenza di mende nel quinquennio successivo alla condanna.
I principi statuiti dalla consolidata giurisprudenza sopra riportata si attagliano perfettamente al caso in esame non avendo allegato l'Amministrazione resistente elementi di fatto o diritto che possano far venire meno tale piena corrispondenza. Nel provvedimento non si riscontra una valutazione motivata della personalità dell'interessato, della sua pericolosità sociale, della gravità dei precedenti penali, in comparazione con i suoi interessi personali e familiari, e della situazione lavorativa.
In conclusione - nei limiti di cui in motivazione - il ricorso va accolto e salvi gli ulteriori provvedimenti che l’amministrazione vorrà adottare.
Sussitono peraltro giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo accoglie, nei limiti di cui in motivazione e salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione vorrà adottare.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Taglienti, Presidente
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
Roberto Maria Bucchi, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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