Rinnovo permesso di soggiorno con nuovo contratto, anche se quello precedente era falso
Consiglio di Stato, sent. n. 3205/16 del 9.6.2016
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Viene negato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. La ricorrente inizialmente entrava in Italia grazie al ricongiungimento familiare col marito, già regolare sul nostro territorio. Iniziata una attività lavorativa, otteneva il passaggio dal permesso per motivi familiari a quellio per lavoro. Successivamente, alla scadenza, chiedeva il rinnovo del suo titolo.
La domanda però è stata respinta dalla Questura, sul presupposto che, in seguito a specifica attività di indagine, era emerso che il rapporto di lavoro alle dipendenze dell'(ex) datore fosse insussistente perché falsamente dichiarato e documentato.
Il T.A.R. per la Campania ha respinto il ricorso per il rilievo che, a fronte di un rapporto di lavoro costituito in fraudem legis o inesistente, non può sostenersi l’onere dell’Amministrazione di compiere ulteriori accertamenti e controlli, volti a verificare, in qualsivoglia momento, la ricorrenza di elementi volti a superare la veridicità delle dichiarazioni e delle documentazioni prodotti all’inizio della procedura e successivamente.
Tuttavia, l'affermazione non è corretta. Secondo la costante giurisprudenza della Sezione (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 30.12.2015, n. 5580) infatti, qualora lo straniero denunci un rapporto di lavoro con una determinata persona, ma l’esistenza di tale rapporto non trovi conferma a seguito dei riscontri effettuati dall’Amministrazione, come è avvenuto nel caso di specie, ciò giustifica senz’altro il rigetto della domanda di permesso di soggiorno, per mancanza del necessario presupposto (il rapporto di lavoro) ma, dal momento che la situazione non determina una preclusione tassativa al rilascio del permesso, non vi è motivo per non applicare l’art. 5, comma 5, del d. lgs. 186/1998, nella parte in cui dispone che ai fini del rilascio del permesso di soggiorno si tenga conto degli “elementi sopravvenuti” quali, per l’appunto, la stipulazione di un nuovo contratto di lavoro, cinque mesi prima che fosse adottato il provvedimento di diniego.
https://avvmichelespadaro.wordpress.com/2024/03/15/rinnovo-permesso-di-soggiorno-con-nuovo-contratto-anche-se-quello-precedente-era-falso/
https://youtu.be/MLp2QbKvu6Q
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